__________ __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ & __________ __________,
__________ __________ __________ __________,
Dobbiamo
informarvi che da parte del nostro ufficio, in data 22 marzo 2001, era già
stata data una risposta al reclamo 21 marzo 2001 della Spett. __________
__________ __________, con l'invito a voler produrre la necessaria
documentazione entro il termine di 10 giorni, con la comminatoria che in caso
negativo la nostra decisione del 14 marzo 2001 era da considerare confermata.
Al riguardo
non abbiamo più avuto nessuna risposta da parte della __________ __________
__________, motivo per cui la nostra decisione del 14 marzo 2001 è divenuta definitiva.
La vostra
richiesta di annullamento della nostra pretesa di fr. 10'239.40 è pertanto
respinta.
Contro la
presente decisione è dato diritto di ricorso, entro 30 giorni, alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello in Lugano;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________
__________ postula l'annullamento della decisione su reclamo e contesta che la
decisione del 14 marzo 2001 sia passata in giudicato, per il fatto che la
lettera del 22 marzo 2001 non può essere considerata una decisione su reclamo,
in quanto non qualificata come tale, non motivata e non provvista dell'indicazione
dei rimedi giuridici;
-
che,
nelle proprie osservazioni del 19 febbraio 2002, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni propone di rinviare gli atti all'UIF perché emetta una decisione
formale sul reclamo della ricorrente;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.
135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.
2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
-
che, per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5
luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
-
che
l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie
di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro
decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
-
che una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987
in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF
114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P.
Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991,
p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona
1988, p. 89);
-
che per
far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF
105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in
re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 249);
-
che la
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 9 all'art. 116 LIFD, p. 194);
-
che,
nella fattispecie, non è mai stata emessa una decisione su reclamo, non potendosi
evidentemente qualificare come tale la lettera del 22 marzo 2001 dell'UIF, con
cui l'autorità si è limitata a chiedere alla reclamante ulteriore
documentazione;
-
che,
infatti, come sottolineato sia dalla ricorrente stessa sia dall'AFC nelle
osservazioni al ricorso, non solo tale scritto non contiene alcuna motivazione
ma neppure indica i rimedi giuridici, come richiesto dagli articoli 116 cpv. 1
LIFD e 189 cpv. 1 LT;
-
che,
d'altronde, tale scritto conteneva semplicemente la richiesta, alla reclamante,
di produrre documentazione a supporto della propria tesi, e proprio per tale
ragione non può in alcun modo configurare una decisione finale;
-
che non
può neppure essere condiviso l'argomento dell'UIF, contenuto nelle osservazioni
al ricorso, secondo cui, decorso il termine del 31 marzo dell'anno che segue
l'assoggettamento, la tassazione passa in giudicato e l'autorità non è tenuta
ad alcuna ulteriore notifica;
-
che,
infatti, un simile ragionamento ignora il fatto che il termine, previsto dagli
articoli 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, per esigere, fino alla fine del mese
di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in
merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento, si riferisce alla
contestazione sulla ritenuta d'imposta effettuata dal datore di lavoro;
-
che,
invece, nel caso in esame, la contestazione della società era rivolta non
contro la ritenuta d'imposta bensì contro una decisione con cui l'autorità
fiscale, in base agli articoli 211 LT e 138 LIFD, aveva obbligato la debitirce
dell'imposta a versare un'imposta non trattenuta;
-
che, per
impugnare simili decisioni, il termine non è ovviamente quello del 31 marzo
dell'anno successivo bensì, per il combinato disposto degli articoli 212 e 206
LT e 139 e 132 LIFD, quello di 30 giorni dalla notifica della decisione di cui
si tratta;
-
che, di
conseguenza, essendo stata impugnata il 21 marzo 2001 la decisione del 14 marzo
precedente, la reclamante aveva diritto ad una decisione su reclamo;
-
che ne
consegue che gli atti devono essere riviati all'UIF, affinché quest'ultimo emetta
una decisione su reclamo conformente agli articoli 212 LT e 139 LIFD;
-
che,
visto l'esito del ricorso, non si prelevano tassa di giustizia e spese
processuali né si concedono ripetibili alla ricorrente, la quale giustamente
non le ha chieste, avendo essa stessa provocato il gravame con l'inosservanza
della lettera del 22 marzo 2001.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, gli atti sono riviati all'UIF, affinché quest'ultimo emetta una
decisione su reclamo conformente agli articoli 212 LT e 139 LIFD.
Non si
assegnano ripetibili.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).