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Numero d'incarto:
80.2002.38
Data decisione, Autorità:
02.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00038
Lugano
2 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 13
ottobre 1997 l'Ufficio AI riconosceva a __________ __________ una rendita
d'invalidità retroattivamente dal 1° dicembre 1993.
L'importo
degli arretrati versatigli nell'ottobre del 1997 e l'importo mensile della rendita
versatogli nei mesi successivi fino al 31 dicembre 1998, gli veniva esposto in
ragione di fr. 77'124.- in media annua nella tassazione IC/IFD 1999-2000 (cfr.
notifica della tassazione del 12 marzo 2001).
1.2.
Il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione dell'11
febbraio 2002, argomentando:
Secondo
dottrina e giurisprudenza "un reddito è acquisito o realizzato quando il
soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso,
cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica
ferma". Per l'imposizione dei versamenti di rendite posticipate è
determinante il momento in cui è sorta la pretesa giuridica ferma alla rendita.
Le entrate di un beneficiario rientrano allora in quel periodo di computo in
cui gli sono versate ed egli ne può disporre. Pertanto, se ad una persona sono
versate rendite per anni precedenti, esse devono essere imposte
complessivamente in occasione della tassazione che fa riferimento al periodo di
computo anche se ne deriva una imposizione aggravata rispetto a quella che si
sarebbe verificata se le rendite avessero potuto essere assoggettate
all'imposta negli anni di cui si trattava. E' invece esclusa una revisione di
tassazioni passate in giudicato. E' dunque corretta la decisione impugnata che
ha incluso fra i redditi del periodo di computo 1997/98 tutte le rendite
versate dopo la decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità, sebbene parte
delle prestazioni in questione si riferisca al periodo 1 dicembre 1993 - 31 dicembre
1996.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede in sostanza lo stralcio
dell'importo della rendita AI, poiché sarebbe servito a rimborsare i debiti
contratti e non avrebbe quindi potuto disporne effettivamente nel periodo di
computo.
-
3.1.
Deve essere innanzi tutto
rilevato che, secondo l’art. 22 cpv. 1 LIFD e l’art. 21 LT, sono imponibili
tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché
da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza
individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei
versamenti, premi e contributi.
Il
secondo capoverso delle citate norme precisa poi che sono segnatamente considerati
proventi dalla previdenza professionale le prestazioni delle casse previdenziali,
delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero
passaggio.
3.2.
Va poi
precisato che, secondo dottrina e giurisprudenza un reddito è acquisito o realizzato
quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in
possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica
ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti. L' acquisizione
di un diritto non può invece essere considerata realizzazione del reddito se il
debitore è insolvibile o non è disposto a effettuare la prestazione (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, § 15, p. 238; Känzig,
Wehrsteuer, 2a ed., p. 754 s., n. 2 ad art. 41; Rivier, Droit fiscal
suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2a ediz., Losanna 1998, p.
327;, p. 215 s.; DTF 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; DTF 113 Ib 23
consid. 2e p. 26; ASA 61 p. 666 consid. 3b; RDAF
1997 II p. 651).
Nei casi in cui l'adempimento del credito è particolarmente insicuro,
ci si deve fondare non sul momento dell'acquisto del credito, bensì su quello dell'adempimento effettivo (Reich,
in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, n. 36 all'art. 16 LIFD, p. 138 e giurisprudenza citata).
3.3.
Nel caso
in esame, l'argomento relativo alla mancata realizzazione del reddito, sviluppato
nel ricorso, è chiaramente privo di fondamento. Non si può infatti negare di
aver potuto disporre di un determinato reddito, perché di fatto sarebbe servito
a rimborsare dei debiti. La contraddittorietà di questo argomento è manifesta.
Proprio perché si è potuto disporre dell'importo, è stato anche possibile
risanare la situazione debitoria.
- Ciò
nonostante il ricorso merita attenzione d'ufficio per tutt'altri altri motivi.
4.1.
Secondo
gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni
in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata,
tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota
che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle
prestazione unica.
Entrano
in considerazione non soltanto versamenti unici per aspettative ricorrenti, ma,
diversamente da quanto veniva ammesso precedentemente vigente l'art. 40 DIFD (RF
2001 p. 23), anche versamenti unici per prestazioni periodiche già scadute,
vale a dire per prestazioni che traggono fondamento dal passato. Di regola si esige
che l'importo versato abbracci prestazioni ricorrenti per almeno un anno (RF 2001 p. 23; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 37,
p. 461; Richner/Frei/Kauf-mann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, Zurigo 1999, § 36, p. 397).
Il versamento unico produce l'estinzione del debito-base, segnatamente
delle pretese ancorate nel passato, risp. delle aspettative future (RF
2001 p. 25, consid. 3a).
4.2.
La
giurisprudenza cantonale ha avuto più volte occasione di confrontarsi con
l’applicazione delle suddette norme in relazione ai cosiddetti piani sociali,
ribadendo che di rilievo, nel contesto degli articoli 37 LT e 37 LIFD, sono le
prestazioni erogate nel quadro dei cosiddetti piani sociali, nella misura in
cui non sia loro attribuibile un carattere previdenziale chiaramente preponderante
e non siano quindi sussumibili sotto gli articoli 38 LT e 38 LIFD, come per es.
le indennità di partenza erogate per lo scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro (CDT n. ..__________ dell'8 maggio 2001 in re
De., con diversi riferimenti giurisprudenziali; inoltre: Richner/ Frei/ Kaufmann,
op. cit., § 36, p. 398).
4.3.
La
giurisprudenza ha inoltre precisato che l’ agevolazione dell'aliquota prevista
dagli artt. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in cui il
versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo e che non
cadono quindi sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche,
che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono
deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un
versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.
La scelta dell'aliquota non può essere lasciata all'arbitrio del contribuente (RF
2001 p. 26, consid. 4b-c).
Diversamente
dal caso delle riserve tacite deliberatamente accumulate, l’agevolazione
dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale nel caso del
pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi anni, a
seguito di una transazione intervenuta tra la __________ e l’assicurato, con la
precisazione che simili versamenti possono beneficiare dell' imposizione
privilegiata al tasso della rendita corrispondente, secondo l' art. 37 LIFD,
solo se normalmente, secondo la natura delle prestazioni di cui si tratta, un
pagamento periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però
in conseguenza dell' intervento del contribuente cui le prestazioni erano
dovute. Sono pure suscettibili di beneficiare dell’agevolazione prevista dagli
articoli 37 LIFD e 37 LT altre prestazioni periodiche maturate nel passato, per
es. contributi di mantenimento secondo l’art. 125 CC, oppure ancora il pagamento
di salari arretrati dovuti in applicazione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. fed. (STF
del 5 ottobre 2000 (2A.68/2000) in Sammlung BGE n. 853 = RF 2001
p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210).
4.4.
Questa
soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia
dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento arretrato non è frutto di
scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma
conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare
l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota
maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono
liquidate con un versamento unico (STF del 5 ottobre 2000 (2A.68/2000)
in Sammlung BGE n. 853).
4.5.
Orbene,
il caso in esame si presenta in tutto e per tutto simile a quello giudicato dal
Tribunale federale, con la sola differenza, non di rilievo, che l’ente che è
stato tenuto a liquidare le rendite arretrate d’invalidità non è la __________
ma l’AI.
Si
giustifica pertanto di retrocedere gli atti del procedimento all’Ufficio di
tassazione perché, confermato il principio e l’entità della prestazione
assicurativa imponibile, determini di nuovo l’aliquota tenendo conto di quanto
prescritto sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT e, meglio, dell’aliquota
che, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, che
sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle
prestazione unica.
- Malgrado
l’esito del ricorso, favorevole in misura soltanto molto parziale e su un aspetto
nemmeno sollevato nel ricorso, la Camera non ritiene di dover assegnare ripetibili
conformemente all’art. 231 cpv. 4 LT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, in annullamento della decisione su reclamo dell’ 11 febbraio 2002,
gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova
determinazione dell’aliquota e nuova calcolo dell’imposta conformemente al consid.
4.5.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si
riconoscono ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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