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Numero d'incarto:
80.2002.207
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.207
Lugano
20 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il mapp.
n. __________ RFD di __________, intestato nel 1940 a __________ __________
__________ __________ è stato trasferito per successione nel 1958 al figlio
__________ __________ e nel 1985, sempre per successione, alla sua comunione
ereditaria, composta dalla vedova __________ e dai figli __________ __________,
__________ __________ nata __________ e __________ __________ nata __________.
Con atto notarile del 14 novembre 1992 del notaio __________ __________ la
comunione ereditaria veniva sciolta con l'estromissione della vedova __________
__________ nata __________ e di __________ __________ nata __________ e la
costituzione da parte degli altri due coeredi __________ __________ e
__________ __________ nata __________ di una proprietà per piani (PPP) composta
di due quote, ciascuna di 500 millesimi, l'una attribuita a __________
__________ nata __________ e l'altra a __________ __________.
Il 9
aprile 2002, con atto notarile della notaia __________, __________ __________
vendeva a __________ __________ la sua quota PPP di 500 millesimi, foglio n.
__________, sulla part. n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr.
250'000.-, comprendente la ripresa delle cartelle ipotecarie al portatore per
complessivi nominali fr. 240'000.-.
1.2.
Il 26
settembre 2002 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ l'imposta sugli utili immobiliari, in cui dal valore
dell'alienazione di fr. 250'000.- veniva dedotto il valore di stima di
vent'anni prima, pari a fr. 64'645.-. L'imposta dovuta, calcolata con
l'aliquota minima del 3% stante una durata della proprietà di oltre 61 anni,
ammontava a fr. 5'560.65.
1.3.
__________ presentava reclamo il 14 ottobre 2002, facendo presente di non aver
conseguito alcun utile, poiché la quota di PPP venduta era gravata da debiti
ipotecari per fr. 240'000.-.
L'Ufficio
di tassazione con decisione del 27 novembre 2002 respingeva il reclamo,
rilevando che i debiti gravanti l'immobile sono ininfluenti, a meno che siano
serviti a finanziare lavori di miglioria, che devono essere comprovati con le
relative fatture degli artigiani.
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente
l'annullamento della decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha accertato
l'esistenza di un utile immobiliare, contestando d'aver conseguito con la
vendita il guadagno espostole dall'Ufficio di tassazione.
-
3.1.
Lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari - Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
3.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione
o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri (art. 130
LT).
3.3.
Va
inoltre ricordato che, secondo l’art. 125 LT, l’imposizione è differita in caso
di trasferimento per successione, legato, donazione o
altro contratto soggetto all’imposta di successione o donazione (lett. a) e di
scioglimento delle comunioni ereditarie (lett. b). In questi casi, secondo l’art. 128 cpv. 3 LT, per il valore
di acquisto e la durata della proprietà fa stato la situazione dell’ ultimo
trasferimento imponibile.
- 4.1.
Nel
caso in esame, l’UT ha stabilito il valore d’investimento applicando l’art. 128
cpv. 3 LT, poiché l’immobile trasferito, vale a dire la quota di 500 millesimi
di PPP venduta, aveva ripetutamente beneficiato del differimento
dell’imposizione, dapprima e a ben due riprese per successione al momento del
decesso di Juana De Dümelein e al successivo decesso di __________ __________,
in seguito per scioglimento della comunione ereditaria il 14 novembre 1992,
giorno in cui è pure stata costituita, proprio per effetto dello scioglimento
della comunione ereditaria, la PPP.
In
assenza di qualsiasi documento sul valore storico (1940) d’acquisto del fondo e
degli eventuali costi di costruzione e miglioria, l’UT non poteva procedere
diversamente da quanto fatto. Assumendo quale valore d’acquisto il valore di
stima di vent’anni prima, come eccezionalmente consentito dalla legge per
superare eventuali difficoltà probatorie nel ricostruire il valore storico,
l’Autorità fiscale ha adottato la soluzione più favorevole alla contribuente.
Va
comunque rilevato, a titolo abbondanziale, che la ricorrente nemmeno prova eventuali
opere di miglioria posteriori all’entrata in vigore della stima vigente
vent’anni prima.
La
decisione dell’UT appare quindi scevra da qualsiasi critica.
4.2.
La
censura mossa dalla ricorrente, che, a mente sua, non avrebbe guadagnato nulla
avendo estinto i debiti ipotecari di fr. 240'000.-, non può essere seguita.
Non
solo tale censura non tiene conto della natura giuridica dell’imposta sugli
utili immobiliari (cfr. consid. 3), ma neppure è fondata nel merito. Proprio il
ricavo ottenuto con l’alienazione (fr. 250'000.-) ha permesso a __________
__________ di estinguere il proprio debito ipotecario verso la banca. Esso è
infatti stato assunto dall’acquirente, liberandola verso l’istituto di credito
e ottenendo così lo stesso risultato che avrebbe ottenuto, se avesse ricevuto
la somma in contanti e con la stessa avesse tacitato la banca.
L’esistenza
di debiti, poco importa se privati o garantiti da ipoteca, non ha nessuna
influenza sulla determinazione dell’utile immobiliare. Ciò che importa sono
unicamente i lavori di costruzione e di miglioria, a condizione che siano
ineccepibilmente comprovati, ma ciò non si verifica in concreto.
4.3.
A titolo
meramente abbondanziale si rileva che il differimento dell’imposizione comporta
sempre, proprio per effetto della sua natura giuridica, il trasferimento
all’ultimo proprietario dell’ imposta sull’utile immobiliare non pagata per
effetto del differimento. Il che non significa che per l’ultimo proprietario
l’aggravio d’imposta aumenti automaticamente, poiché il prolungamento della
durata della proprietà fa sì che l’aliquota diminuisca fino a scendere, come
nel caso in esame, al minimo della scala.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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