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che
__________ __________, giornalista, domiciliato a __________, è proprietario di
un rustico nel comune di __________ in località __________, il cui valore di
stima ufficiale è di fr. 3'515.-;
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che nella
notifica di tassazione del 9 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione gli esponeva
un reddito della sostanza per pigioni di fr. 4'200.- di media annua;
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che a
seguito del reclamo del contribuente dell' 11 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione
con decisione del 18 novembre 2002 riduceva prudenzialmente il valore locativo
a fr. 2'400.- di media annua, in considerazione della qualità dell'immobile e
delle pigioni richieste nella zone per oggetti analoghi;
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che con
il presente, tempestivo ricorso chiede una ulteriore riduzione del valore locativo,
facendo presente che il rustico, composto di una cucina abitabile e di una stanza
da letto non arredata, è situato oltre periferia del paese di __________ a
quindici minuti di cammino, in parte su sentiero di montagna, che non dispone
dell'allacciamento né all'acqua né all'elettricità e che d'inverno con la neve
non è raggiungibile;
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che
l'Ufficio di tassazione non si è determinato;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che dagli
atti dell'incarto emerge che il rustico era stato affittato fino al 1998 per
fr. 4'425.- all'anno;
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che da
allora il rustico non è più stato affittato;
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che,
secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, l'uso da parte
del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile
quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore
locativo;
-
che la
legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione
il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria;
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che
secondo la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione
che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente;
-
che il
Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere
“al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato
delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF
69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988,
p. 98);
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che il
valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale
del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80): il
proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del
reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in
capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in
re A. S. p. 4 s.);
-
che per
l'imposta cantonale, di regola, il valore locativo viene determinato secondo
parametri schematici: esso corrisponde quindi a una percentuale del valore di
stima dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile;
-
che però
quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio secondo
cui il valore deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, è consentito
far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare n. 15 del 15
gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale delle
contribuzioni, cifra 2.2.1);
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che nel
caso in esame non è possibile determinare il valore locativo mediante parametri
schematici, data l'esiguità del valore di stima ufficiale, che è, stando alla comunicazione
del 15 marzo 2001 del Comune di __________, di fr. 3'500.- per il fabbricato;
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che
occorre pertanto procedere a una stima individualizzata;
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che non
va perso di vista che il rustico è situato a un quarto d'ora di cammino a piedi
dal paese, in parte su sentiero di montagna;
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che il
rustico non è accessibile d'inverso, che non dispone né dell'allacciamento alla
rete idrica né a quella elettrica;
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che esso
non ha più potuto essere affittato dalla fine del 1998;
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che
pertanto questo giudice, dopo aver interpellato la cancelleria del Comune di
__________, che ha confermato quanto asserito dal ricorrente, e tenuto anche conto
dell'impossibilità di affittare il rustico ritiene di poter fissare il valore
locativo in fr. 1'500.-.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 18 novembre 2002 è riformata nel senso
che il valore locativo viene ridotto a fr. 1'500.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).