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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.158
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.158
Lugano
2 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
Presentato da:
__________ e __________
__________ , __________ __________
rappresentata da
__________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Nella
tassazione IC/IFD 1997-98 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva ai
contribuenti, in aggiunta agli altri redditi di natura aziendale e immobiliare,
un reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-, poiché dal raffronto delle entrate e
delle uscite nel biennio di computo risultava una considerevole mancanza di liquidità.
Secondo l'autorità fiscale non era infatti stata provata l'esistenza di un
asserito debito di fr. 700'000.- contratto con un creditore estero (cfr.
notifica della tassazione del 30 ottobre 2000).
1.2.
__________ e __________
presentavano reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio dell'intero reddito
d'altra fonte.
Dopo aver
sentito il patrocinatore dei contribuenti e aver loro chiesto la presentazione
della documentazione a comprova del debito che avrebbero contratto, l'Ufficio
di tassazione con decisione del 9 settembre 2002 respingeva il reclamo. Secondo
l'autorità fiscale non era in particolare stata fornita la documentazione
comprovante il movimento dell'importante somma di denaro fra il creditore
residente all'estero e il debitore, segnatamente la girata bancaria attestante
il passaggio di denaro dal conto bancario del creditore a quello del debitore
o, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento dal conto
bancario del creditore e il successivo riversamento sul conto bancario del
debitore.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
assistiti dalla __________ __________ __________,
chiedono nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte. I ricorrenti
ritengono che, in considerazione del fatto che gli anticipi ricevuti dalla signora
__________. erano effettivi, la
documentazione presentata (estratti bancari comprovanti il versamento,
dichiarazione del legale, attestazioni del parziale rimborso, come pure la convenzione
bollata del 9 febbraio 2002 e la corrispondenza con l'Ufficio dei registri di __________ e l'autorità di I.a istanza in materia
di __________), costituisca prova
sufficiente dell'esistenza del prestito.
2.2.
In
occasione dell'udienza del 21 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione ha
dichiarato di aderire al ricorso e di stralciare il reddito d'altra fonte,
poiché la documentazione reperita solo dopo la decisione su reclamo e
presentata con il ricorso in esame, ha permesso di stabilire al di là di ogni
dubbio (si veda la vertenza civile insorta tra il ricorrente __________ __________
e la creditrice estera, l'accensione di cartelle ipotecarie a garanzia del prestito,
la relativa procedura __________, la
prova dei diversi versamenti) l'esistenza del debito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 settembre 2002 è riformata nel senso
che viene stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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