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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.152
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.152
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________
__________, __________ __________
rappresentata da: avv. __________
__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
__________ __________,
di professione cambista, denunciava nella dichiarazione d’imposta IC/IFD
2001-02 un reddito aziendale di fr. 110'000.- e un guadagno accessorio di fr.
36'000.- di media annua.
Il 17
dicembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ e
alla moglie __________ la tassazione
IC/IFD del periodo suddetto, in cui elevava il reddito aziendale a fr.
220'000.- di media annua, comprensivo anche del reddito accessorio. Il calcolo
del dispendio, allestito dopo aver sollecitato ai contribuenti la presentazione
di documentazione contabile e bancaria, evidenziava infatti una disponibilità
annua negativa di quasi fr. 50'000.-.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 21 dicembre 2001 i contribuenti contestavano il reddito
aziendale esposto loro dall’Ufficio di tassazione e chiedevano un incontro per
discutere e chiarire la loro posizione.
A seguito
di questa richiesta, l’Ufficio di tassazione convocava i contribuenti e
sottoponeva loro il calcolo del dispendio, assegnando loro un termine per
presentare osservazioni, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso il termine,
il reclamo sarebbe stato respinto.
Trascorso
infruttuoso il termine, l’Ufficio di tassazione con decisione del 19 agosto
2002 respingeva il reclamo, ribadendo l’esistenza di una forte discrepanza tra
entrate e uscite nel biennio di computo.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
assistiti __________ __________, chiedono che la decisione su
reclamo sia riformata e il reddito aziendale drasticamente ridotto. Affermano
di aver potuto far fronte al parziale ammortamento dell’ipoteca grazie a un
leggero aumento delle entrate e lamentano che il calcolo del dispendio
allestito dall’Ufficio di tassazione sarebbe stato effettuato per eccesso. Essi
avrebbero avuto a disposizione un capitale liquido non depositato su conti, che
serviva al marito per svolgere la propria attività di cambista.
I
ricorrenti chiedono inoltre l’allestimento di una tassazione intermedia dal 31
dicembre 2001 per cessazione dell’attività del marito, al quale non sarebbe
stato concesso il permesso di fiduciario o altro simile, necessario per
svolgere l’attività di cambista.
2.2.
Dopo
l'udienza del 21 novembre 2002, nel corso della quale l'Ufficio di tassazione
si è impegnato, indipendentemente dal mantenimento o meno del ricorso, a
pronunciarsi sulla domanda di tassazione intermedia per cessazione
dell'attività dal 1° gennaio 2002, i ricorrenti, con lettera del loro
patrocinatore del 16 dicembre 2002, hanno dichiarato di ritirare il ricorso.
- Il
presente ricorso viene pertanto deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di pronunciarsi
su cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di
rilevante importanza, nella composizione di un Giudice unico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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