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Numero d'incarto:
80.2002.143
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00143
Lugano
24 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 18 giugno 2002, l'Ufficio imposte alla fonte infliggeva alla __________ __________
di __________ una multa disciplinare di
fr. 750, per il mancato inoltro dei conteggi dell'imposta trattenuta;
-
che, con
reclamo del 31 luglio 2002, la debitrice dell'imposta chiedeva l'annullamento
della multa, avvertendo di avere inviato la documentazione richiesta, sebbene
in ritardo a causa di mancanza di personale;
-
che
l'Ufficio imposte alla fonte dichiarava irricevibile il gravame, con decisione
del 5 agosto 2002, rilevando la tardività dello stesso;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________
contesta la tardività del reclamo, rilevando come tutta la corrispondenza ad
essa destinata sia deviata su __________
e come, di conseguenza, la decisione relativa alla multa le sia stata intimata
solo il 25 giugno, con un termine di ritiro fino al 2 luglio 2002;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che gli
artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è
consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione
nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
-
che gli
artt. 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante;
-
che, come
detto, nel caso in esame, la ricorrente argomenta che il reclamo sarebbe stato
tempestivo, per il fatto che la posta ad essa destinata sarebbe deviata su __________, dove sarebbe rimasta in giacenza
dal 25 giugno al 2 luglio 2002;
-
che,
notificatogli il ricorso, l'Ufficio imposte alla fonte non ha trasmesso alla
Camera gli atti fiscali ed un'eventuale ricerca postale, per accertare la data
dell'intimazione della decisione di multa, ma si è limitata a
"confermare" l'annullamento delle multe;
-
che ciò
rende il ricorso privo d'oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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