-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale
1999/2000 neppure dopo la diffida del 12 agosto 1999 e la multa disciplinare
del 16 settembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava,
con decisione dell'8 novembre 1999, la tassazione d'ufficio IC/IFD 1999/2000,
nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 51'300 per l'IC ed in fr.
52'900 per l'IFD;
-
che, non
impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato;
-
che, con
istanza del 19 febbraio 2002, il contribuente chiedeva la revisione della
tassazione IC/IFD 1999/2000, argomentando di non avere interposto reclamo
contro tale decisione a causa di problemi personali di salute, sconforto di
fronte alla necessità di dover provare il suo reddito imponibile senza, suo
malgrado, poter disporre dei necessari certificati di salario, incompetenza riguardo
alla procedura da seguire;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva l'istanza, con decisione dell'11 giugno
2002, nella quale osservava che il contribuente non invocava alcuno dei motivi
di revisione previsti dalla legge e che comunque l'istituto della revisione non
permette di rimediare ad inadempienze del contribuente, tanto più che nel caso
concreto egli si era lasciato tassare d'ufficio non avendo inoltrato la
dichiarazione fiscale;
-
che
l'istante impugnava la decisione con reclamo all'Ufficio di tassazione,
ribadendo le considerazioni già proposte nella precedente istanza ed invocando
un "giusto e necessario riconoscimento" per i suoi sforzi per
distanziarsi dalla tossicodipendenza;
-
che il
reclamo veniva respinto con decisione del 6 agosto 2002, nella quale l'autorità
di tassazione rilevava che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni
idonee a contrastare la precedente decisione;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione, sottolineando, in tono
polemico, che i documenti da lui prodotti con l'istanza di revisione sono nuovi
mezzi di prova e contestando le considerazioni in merito alla diligenza che si
sarebbe potuta da lui pretendere, quando ha ricevuto la notifica della tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che la
legge esclude poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che
da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2 LT; art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per
addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o
di ricorso;
-
che
decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione
di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra
mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che
non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha
diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib
252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p.
251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des
Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
-
che, di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
-
che
questa Camera ha già avuto modo di decidere che non ha diritto ad una revisione
della tassazione cresciuta in giudicato il contribuente che, per errore, ha chiesto
la deduzione degli interessi ipotecari relativi solo ad una parte del periodo
di computo: la mancata deduzione di parte degli interessi non è infatti imputabile
ad un errore essenziale e manifesto dell’autorità di tassazione (CDT n. __________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.);
-
che lo
stesso Tribunale federale ha ancora recentemente deciso che la revisione non
può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella
procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per
iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione,
delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14);
-
che,
secondo il ricorrente, il motivo di revisione sarebbe costituito dalla documentazione
da lui prodotta con l'istanza del 19 febbraio 2002, con la quale avrebbe dimostrato
l'inesattezza della tassazione d'ufficio emessa nei suoi confronti;
-
che,
tuttavia, la scoperta di mezzi di prova decisivi costituisce motivo di
revisione quando tali mezzi sono idonei a provare l'esistenza di fatti
rilevanti al momento della decisione di cui è chiesta la revisione, fatti che
erano già stati addotti nella procedura di tassazione, ma che non erano stati
provati, sicché non erano stati presi in considerazione (Vallender, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco,
2000, vol. I, tomo 2b, art. 147 LIFD, n. 11, p. 392);
-
che,
cioè, proprio perché la revisione non deve servire a rimediare alla negligenza
del contribuente, un mezzo di prova può essere considerato nuovo solo se non esisteva
al momento della procedura di tassazione o, pur esistendo già, non era possibile
produrlo nella procedura stessa;
-
che,
anche volendo ammettere che il ricorrente, come egli sostiene, non disponesse
dei certificati di salario al momento della procedura di tassazione, per motivi
riconducibili solo ai diversi datori di lavoro succedutisi nel periodo di
computo, si deve tuttavia riconoscere che il contribuente stesso non potesse
non essere a conoscenza dei propri redditi e che pertanto potesse per lo meno
inoltrare una dichiarazione priva di allegati;
-
che, in
altri termini, la mancanza dei certificati di salario non può giustificare né
il mancato inoltro della dichiarazione fiscale né la rinuncia al rimedio
giuridico del reclamo, quando il ricorrente aveva ricevuto la tassazione
d'ufficio ed aveva dovuto prendere atto della sproporzione fra le proprie
entrate e l'importo stabilito dall'autorità fiscale nella decisione di
tassazione d'ufficio;
-
che è
peraltro vero che l'autorità di tassazione non ha preso in considerazione
l'altro argomento addotto dal ricorrente, cioè quello relativo alla diligenza
che si sarebbe potuta da lui pretendere, in considerazione dei problemi
personali e di salute invocati con l'istanza di revisione e documentati da un
certificato medico;
-
che, in
effetti, il certificato medico prodotto con l'istanza di revisione attesta uno
"stato psichico particolarmente alterato" negli anni 1998-99 e 2000;
-
che la
malattia non configura un motivo di revisione, ma gli articoli 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD prevedono una restituzione in intero dei termini, quando è
provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare,
malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante;
-
che,
secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la
malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente
intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza
citata);
-
che, nel
caso concreto, può essere lasciata aperta la questione se la malattia sia stata
così grave da impedire l'adempimento degli obblighi procedurali del ricorrente,
dal momento che, secondo il certificato medico, lo stato di alterazione
psichica è comunque stato riscontrato negli anni 1998, 1999 e 2000;
-
che,
dunque, se anche il contribuente fosse stato ostacolato nell'adempimento dei
propri obblighi al momento della presentazione della dichiarazione e della
notificazione della decisione di tassazione d'ufficio, avrebbe comunque dovuto
chiedere la restituzione del termine di reclamo nel corso del 2001, senza
attendere oltre un anno per procedervi;
-
che,
infatti, la restituzione del termine deve essere chiesta entro trenta giorni
dalla cessazione dell'impedimento (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000,
vol. I, tomo 2b, art. 133 LIFD, n. 20, p. 335);
-
che, pur
comprendendo la volontà del ricorrente di cercare di regolarizzare una situazione
che, secondo le sue stesse affermazioni, gli pesa, questo giudice non può che
constatare come gli istituti giuridici della revisione e della restituzione dei
termini non offrano la soluzione auspicata;
-
che,
tutt'al più, può essere attirata l'attenzione del ricorrente sul tenore
dell'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per
il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per
contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale
o parziale degli importi dovuti;
-
che,
secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
-
che,
viste le particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico
del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).