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Numero d'incarto:
80.2002.13
Data decisione, Autorità:
01.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00013
Lugano
1 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, in
data 26 gennaio 2001, i coniugi __________ e __________ __________ alienavano
alla __________ __________ di __________ -__________ la PPP n. __________ RFD
di __________, al prezzo di fr. 300'000;
-
che, non
avendo gli alienanti inoltrato il formulario per la dichiarazione per l'imposta
sugli utili immobiliari, con decisione del 26 settembre 2001 l'Ufficio di
tassazione di Locarno notificava loro la tassazione d'ufficio dell'imposta in
questione, commisurando l'utile imponibile in fr. 71'117 e l'imposta in fr.
5'528.15;
-
che, il 25
ottobre 2001, i contribuenti impugnavano la decisione in questione, facendo
valere un valore di investimento di fr. 298'753, cui si aggiungevano altre
spese, con la conseguenza che risultava una perdita complessiva di fr. 6'787;
-
che, con
decisione del 27 dicembre 2001, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il
reclamo, ammettendo in deduzione la provvigione pagata al mediatore, e riduceva
in tal modo l'imponibile a fr. 54'815 e l'imposta a fr. 4'385.20;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
ribadiscono di avere conseguito una perdita, avendo acquistato l'appartamento
per fr. 289'753;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT);
-
che il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito: non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata;
-
che, per
il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59);
-
che
l'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e
il valore di investimento e che quest'ultimo si compone a sua volta del valore
di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);
-
che,
tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti
anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del
trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data
(art. 129 cpv. 2 LT);
-
che,
nella fattispecie, il calcolo dell'utile imponibile è complicato dal fatto che
gli alienanti dell'appartamento sono due e che uno di essi ha comperato
l'oggetto di cui si tratta in due momenti successivi:
• __________
__________ aveva infatti acquistato l'intero condominio di __________ nel 1985,
in comproprietà (un terzo ciascuno) con i signori __________ e __________, al
prezzo di fr. 2'150'000;
• nel
1988, __________ e __________ avevano venduto i loro due terzi dei millesimi
non ancora rivenduti (870 ‰) ai coniugi __________, i quali erano divenuti
proprietari nella misura di un mezzo ciascuno;
-
che la
prima conseguenza di ciò è che l'Ufficio di tassazione non avrebbe dovuto
emettere un'unica tassazione, nei confronti dei coniugi alienanti, bensì due
distinte tassazioni, essendo i coniugi imposti separatamente per gli utili
immobiliari da loro conseguiti (art. 127 cpv. 2 LT) ed essendo del resto ben
diversi utile imponibile e aliquota applicabile nei due casi;
-
che,
venendo alla tassazione che si riferisce alla moglie, __________ __________,
essa ha per oggetto la vendita della quota di un mezzo (precisamente, dei 3/6)
della PPP n. __________, acquistata il 28 settembre 1988 per fr. 96'399;
-
con il
ricorso, la contribuente fa valere ulteriori costi di investimento, rispetto a
quelli ammessi dall'autorità di tassazione;
-
che tali
spese sono tuttavia già state prese in considerazione dall'Ufficio di tassazione,
il quale le ha ammesse in deduzione solo in minima parte, in considerazione del
loro preponderante carattere di costi di manutenzione;
-
che i
soli costi non considerati dall'autorità fiscale, in quanto non ancora
documentati con il reclamo, sono rappresentati dall'onorario del notaio per la
vendita dell'appartamento e dalla tassa di registro fondiario: al ricorso sono
state infatti allegate la parcella notarile di fr. 4'734.20 e l'addebito di fr.
3'300 concernente la tariffa per le operazioni a registro fondiario;
-
che la
Camera di diritto tributario ha proceduto a verificare presso l'Ufficio dei registri
che l'assunzione di tali costi da parte degli alienanti sia stata concordata al
momento della stipulazione del contratto di compravendita, cosa che è
effettivamente avvenuta;
-
che di
conseguenza nulla si oppone all'aggiunta di tali spese (da cui va peraltro escluso
l'importo di fr. 1'278, che non si riferisce alla compravendita bensì ad una
"pratica __________ /__________ ") al valore di investimento, anche
se dovranno essere suddivise tra i due alienanti e tra le due diverse durate
del possesso, per quanto concerne la quota del marito (v. infra);
-
che il
calcolo dell'imponibile relativo alla signora __________ si presenta allora come
segue:
valore
di alienazione 150'000
valore
d'investimento deducibile:
valore di
acquisto - 96'399
costi di
costruzione e di miglioria - 1'340
costi di
acquisto e di vendita - 2'956
notaio e
iscrizione a RF - 3'378
provvigioni
versate - 8'196 112'269
utile
imponibile totale 37'731
-
che il
calcolo dell'utile relativo alla quota di un mezzo venduta da __________
__________ deve invece essere suddiviso in due parti, in considerazione del
fatto che egli ne ha acquistato solo 1/6 nel 1988, essendo già proprietario di
1/3 dal 1985;
-
che ciò
implica che il valore di alienazione debba essere suddiviso in tale proporzione:
1/3 di 300'000 (dunque, fr. 100'000), per la quota acquistata nel 1985, e 1/6
di 300'000 (dunque, fr. 50'000), per la quota acquistata nel 1988;
-
che il
calcolo dell'utile relativo alla quota acquistata nel 1988 dal signor
__________ appare pertanto il seguente:
valore
di alienazione 50'000
valore
d'investimento deducibile:
valore di
acquisto - 32'133
costi di
costruzione e di miglioria - 446
costi di
acquisto e di vendita - 984
notaio e
iscrizione a RF - 1'126
provvigioni
versate - 2'732 37'421
utile
imponibile totale 12'579
- che,
quanto alla quota di un terzo acquistata da __________ __________ nel 1985,
l'utile risulta pari a zero, essendo aggiunte ai costi di investimento le spese
di costruzione e di miglioria sostenute fra il 1985 ed il 1988
valore
di alienazione 100'000
valore
d'investimento deducibile:
valore di
acquisto - 53'033
costi di
costruzione e di miglioria - 41'593
costi di
acquisto e di vendita –
notaio e
iscrizione a RF - 2'252
provvigioni
versate - 5'465 102'343
utile
imponibile totale - 2'343
-
che il
ricorso deve di conseguenza essere parzialmente accolto, ma la tassa di giustizia
e le spese sono tuttavia poste a carico dei ricorrenti, poiché, conformandosi
agli obblighi che gli incombevano, avrebbero potuto ottenere soddisfazione già
nella procedura di tassazione o di reclamo;
-
che,
infatti, come già ricordato, le spese ammesse in deduzione in sede di ricorso
non erano precedentemente state documentate.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 giugno 2000 è riformata nel senso
che l'utile imponibile è ridotto a:
Ø fr. 37'731
per la quota ceduta da __________ __________;
Ø fr. 12'579
per la quota di 1/6 ceduta da __________ __________;
Ø fr. 0 per
la quota di 1/3 ceduta da __________ __________.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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