AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.128
Data decisione, Autorità:
05.09.2002, CDT
140
Incarto n.
80.2002.00128
Lugano
5 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2002
in materia di: revisione IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 18 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava ai coniugi __________ e __________ Be__________tini
la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito del lavoro
in fr. 126'192 ed il reddito della sostanza in fr. 12'737.- in media
annua;
-
che la
motivazione allegata alla decisione menzionava in particolar modo
"proventi in natura e prestazioni valutabili in denaro";
-
che la
decisione in questione, non impugnata, passava in giudicato;
-
che, in
data 18 aprile 2002, __________ __________ inoltrava all'Ufficio di tassazione
un'istanza di revisione, adducendo di avere ravvisato, in sede di allestimento
dei rendiconti annuali e della relativa dichiarazione fiscale della __________ e __________
__________ di __________, una difformità fra la ripresa per prestazioni
valutabili in denaro intrapresa nella tassazione della persona giuridica (fr.
8'237.- nel 1999 e fr. 8'629.- nel 2000) e quella effettuata nella tassazione
della persona fisica dell'azionista, socio al 50% (fr. 8'000.- in media annua);
-
che
l'autorità fiscale respingeva l'istanza con decisione del 27 maggio 2002, spiegando,
da un lato, che la misura della ripresa dipendeva anche dal fatto che egli non
aveva immatricolato vetture proprie e, dall'altro, che non vi era alcun motivo
di revisione, dato che nella notifica della tassazione egli era stato correttamente
informato della rettifica intrapresa;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva poi, con decisione del 6 agosto 2002, un reclamo
dell'istante, ribadendo che i motivi esposti nell'istanza di revisione
avrebbero potuto essere fatti valere con i rimedi giuridici ordinari;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede nuovamente la revisione della decisione di tassazione del 18 febbraio
2002, lamentando che la ripresa operata nei suoi confronti contemplerebbe la
totalità di quanto conteggiato a titolo di prestazione valutabile in denaro
presso la persona giuridica, sebbene egli sia socio solo al 50%;
-
che, a
suo avviso, le argomentazioni dell'autorità fiscale, secondo cui lo avrebbe correttamente
informato, non sono condivisibili, in mancanza di più appropriate indicazioni;
-
che sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che la
revisione è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,
art. 147 cpv. 2 LIFD);
-
che
decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione
di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra
mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che
non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha
diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib
252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p.
251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des
Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
-
che, di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando
la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
-
che il
Tribunale federale ha per esempio deciso che la revisione non può essere richiesta
per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di
ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al
contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle
modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni
d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21
maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF
55/1999 p. 440);
-
che, alla
luce di questi principi, la decisione dell'autorità di tassazione, di negare la
revisione, appare ineccepibile, se si tiene conto del fatto che la notifica
della tassazione attirava l'attenzione sul fatto che l'Ufficio aveva effettuato
una ripresa a titolo di prestazione valutabile in denaro e che l'importo
tassato quale reddito della sostanza era nettamente superiore a quello dichiarato
dal ricorrente;
-
che, in
altre parole, alla luce della notifica della tassazione e della motivazione allegata,
il contribuente sarebbe senz'altro stato in grado di contestare la ripresa
nella sua tassazione personale, lamentando l'inconguenza a suo avviso esistente
con la tassazione della persona giuridica, pure a lui già nota;
-
che
comunque neppure la premessa su cui si fonda l'istanza di revisione è condivisibile:
il ricorrente presuppone infatti che il fatto che nella tassazione della
società anonima sia stata effettuata una ripresa di circa fr. 8'000.- per
ognuno degli anni che costituiscono periodo di computo per la tassazione delle
persone fisiche per il periodo fiscale 2001/2002 dovrebbe comportare necessariamente
che lo stesso importo sia suddiviso fra i due azionisti, nelle rispettive
tassazioni personali;
-
che
tuttavia persone fisiche e persone giuridiche sono soggetti fiscali
indipendenti e la legge prevede espressamente una tassazione separata di
azionisti e società anonima: le disposizioni delle leggi tributarie che si
riferiscono al reddito imponibile della persona fisica e quelle che invece sono
relative all'utile imponibile della persona giuridica non sono fra loro legate
ma solo speculari, con la conseguenza che non si possono escludere risultati
contrastanti (Commissione di ricorso in materia di imposta federale diretta del
Canton Zurigo, 25 ottobre 1989, in StE 1990 B 24.4 n. 23);
-
che
pertanto l'accertamento relativo ad una distribuzione occulta di utili, che è
già stato oggetto, nei confronti della persona giuridica, di un procedimento di
tassazione passato in giudicato, non è vincolante per la procedura di
tassazione dell'azionista, nell'ambito della quale si tratta di verificare se
tale distribuzione costituisca per quest'ultimo reddito della sostanza;
-
che
l'idea che la res iudicata della tassazione della persona giuridica si
rifletta automaticamente sulla tassazione della persona fisica costituisce
un'erronea supposizione, non foss'altro perché è solo il dispositivo di una
decisione che può passare in giudicato ma non i motivi che essa contiene e, nel
caso delle decisioni di tassazione, il dispositivo si limita a stabilire i
fattori fiscali (reddito e sostanza imponibili o utile e capitale imponibili)
mentre le singole componenti di tali fattori (redditi e deduzioni, attivi e
passivi) rientrano nella motivazione della tassazione (Tribunale amministrativo
del Canton Zurigo, 8 febbraio 1995, in StE 1995 B 92.3 n. 8, e 7 dicembre
1994, in ZStP 1995 p. 163);
-
che, di
conseguenza, il fatto che l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
(UTPG) abbia commisurato in fr. 8'237.- per il 1999 e fr. 8'629.- per il 2000
la ripresa per prestazioni valutabili in denaro non implica affatto che debba
considerarsi frutto di un errore dell'Ufficio di tassazione delle persone
fisiche la commisurazione della ripresa in fr. 8'000.- per ognuno degli
azionisti;
-
che, del
resto, tale ipotesi deve già essere esclusa per il fatto che gli atti
dell'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna contengono uno scritto col quale
questo ufficio comunica all'UTPG di discostarsi dalla ripresa da quest'ultimo
effettuata, in considerazione del fatto che "nessuno dei due azionisti ha
autovetture proprie";
-
che tale
considerazione, peraltro già richiamata nella decisione del 27 maggio 2002 con
cui veniva respinta l'istanza di revisione, suggerisce la conclusione che, al momento
di valutare se la ripresa a titolo di distribuzione occulta di utile intrapresa
nella tassazione della società anonima costituisse reddito della sostanza per
gli azionisti, l'Ufficio di tassazione delle persone fisiche ha ritenuto la
commisurazione di tale ripresa insufficiente, alla luce di un fatto che
probabilmente all'UTPG non era neppure noto, cioè la circostanza che gli
azionisti non erano proprietari di alcun autoveicolo e si servivano pertanto
esclusivamente di quelli intestati alla SA anche per le proprie esigenze
private;
-
che
l'indipendenza dell'accertamento dei due uffici è del resto dimostrata dal
fatto stesso che l'Ufficio di tassazione delle persone fisiche non ha
assolutamente preteso che l'UTPG intraprendesse un ricupero d'imposta, alla
luce dell'accertamento fatto in merito alla titolarità delle automobili usate
dagli azionisti;
-
che il
ricorso si rivela pertanto privo di fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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