AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.117
Data decisione, Autorità:
05.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00117
Lugano
5 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2002
in materia di: revisione IC/IFD 99/00
presentato da:
__________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000, __________
indicava un importo di fr. 40'436.- per rendite della previdenza professionale,
allegando i relativi attestati della cassa pensioni della Confederazione relativi
all’importo della sua rendita e di quella a favore dei figli __________, nata nel 1980 e __________, nata nel 1976.
L’importo
le veniva integralmente esposto nella notifica di tassazione del 10 aprile
2000, che passava incontestata in giudicato.
1.2.
Dopo aver
ricevuto anche la tassazione IC/IFD 2001-02 del 22 aprile 2002, __________ __________
-__________ con scritto del 23 aprile
2002 si rivolgeva all’Ufficio di tassazione manifestando la propria meraviglia
e chiedendo lumi sulla ragione della consistente minore entità dell’imposta
dovuta rispetto al precedente periodo. Nel corso di un’audizione davanti
all’Ufficio di tassazione, il 4 giugno 2002, la contribuente chiedeva poi la
revisione della tassazione IC/IFD 1999-2000.
La
domanda veniva respinta con decisione del 6 giugno successivo. L’Ufficio di tassazione
riteneva in particolare irrilevante che la contribuente avesse confidato nella
sommaria verifica della dichiarazione fiscale fatta, a titolo di cortesia, da
un funzionario dell’Ufficio prima della presentazione. In caso di informazioni
orali sarebbe infatti impossibile, secondo l’Ufficio di tassazione, verificare
l’esistenza dei presupposti per considerare vincolanti le informazioni
rilasciate dall’autorità.
1.3.
Il
reclamo presentato il 13 giugno veniva respinto con decisione del 27 giugno
2002. Dei motivi della decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________
__________ -__________ postula nuovamente la revisione della tassazione
IC/IFD 1999-2000. Argomenta in particolare che l’Ufficio di tassazione non
avrebbe svolto correttamente il proprio lavoro, essendosi rivolta ad un
funzionario per ottenere le informazioni necessarie alla compilazione della
dichiarazione d’imposta.
-
3.1.
Sia in materia
di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i
motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
3.2.
Entrambe
le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5
b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s.,
cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II
ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1997, p. 728; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso
dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o
del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione
o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso
in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di
diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61
pp. 450-451).
Per
principio, la revisione non è quindi data per correggere l'errato apprezzamento
giuridico di una fattispecie (Richner/Frei/ Weber/ Brütsch, loc. cit.;
cfr. inoltre ZStP 2000 p. 294).
- 4.1.
Nel caso
in esame, __________ __________ -__________
ha indicato nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 l’importo
complessivo della rendita AVS e della rendita della Cassa pensioni della
Confederazione, includendo anche le prestazioni a favore delle figlie e
allegando nel caso della rendita della Cassa pensioni i diversi certificati
concernenti le prestazioni ricevute, segnatamente il suo e quello delle figlie __________ e __________.
A suo dire, essa avrebbe agito in questo modo, così consigliata da un
conoscente che lavora all’Ufficio di tassazione di Mendrisio.
A due
anni di distanza dalla notifica della tassazione IC/IFD 1999-2000, che lasciava
passare incontestata in giudicato, quando ha ricevuto la notifica di tassazione
del periodo successivo, __________ __________ -__________
avvertiva che tra la precedente tassazione e quella del biennio successivo vi
era una notevole diversità e che quindi l’Ufficio di tassazione avrebbe potuto
essere incappato in un errore.
4.2.
Orbene, non
v’è chi non veda come nel presente caso non vi sia alcun motivo di revisione.
Semplicemente è successo, come in altri sporadici casi, che l’Ufficio di tassazione,
emettendo la tassazione IC/IFD 1999-2000, avrebbe erroneamente apprezzato la
fattispecie dal profilo giuridico, non avvedendosi che la figlia __________ era già maggiorenne nel periodo di
computo.
Per
quanto questo errore possa essere spiacevole, esso non è però emendabile
mediante il rimedio straordinario della revisione. La contribuente avrebbe
dovuto presentare reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000.
Consentire la revisione in un simile caso significherebbe di fatto cancellare
la distinzione che vi è tra il rimedio ordinario (del reclamo, rispettivamente
del ricorso) e quello straordinario della revisione.
4.3.
Certo,
questa Camera non vuol mettere in dubbio che prima di presentare la dichiarazione
d’imposta la contribuente si sia consultata con un conoscente che lavora
all’Ufficio di tassazione di Mendrisio. Ciò non viene d’altronde messo in
discussione nemmeno dall’Ufficio stesso.
La
circostanza non è tuttavia di rilievo, anche facendo astrazione dal fatto che
un’informazione orale, per altro dal contenuto ancora da ricostruire, non è
idonea a costituire un’informazione vincolante che potrebbe consentire di
proteggere la contribuente nella propria buona fede. L’informazione, supposta
errata, data dal funzionario dell’Ufficio di tassazione interpellato dalla
contribuente prima di presentare la dichiarazione, non appare determinante. E,
meglio, appare superata dall’errore in cui sarebbe incorso il tassatore, al
quale erano state fornite tutte le indicazioni del caso e, meglio, tutti i
certificati riguardanti i diversi beneficiari delle rendite della Cassa
pensioni, senza avvedersi della circostanza determinante.
Certo,
sarebbe stato meglio, a ragion veduta, indicare tra parentesi nella dichiarazione
l’importo della rendita della figlia Laura, attirando così l’attenzione che nel
periodo di computo era maggiorenne. Ma quand’anche la contribuente avesse
ricevuto il consiglio di includere l'importo in questione nella dichiarazione
senza precisazioni di sorta, ciò non sarebbe stato di per sé fuori luogo e
nemmeno necessariamente pregiudizievole, poiché, allegando i diversi
certificati alla dichiarazione, spettava comunque al tassatore esaminarli e
ravvisare d’ufficio la circostanza.
Purtroppo,
come già detto, ciò non è avvenuto, ma questo asserito errore di sussunzione
della fattispecie alla norma applicabile non è più emendabile con il rimedio
straordinario della revisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster