__________ u. __________
__________ -____________________
-
che, in
data 24 giugno 2002, i coniugi __________
e __________ __________ -Britschgi, domiciliati a Zurigo ma limitatamente
imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________, hanno interposto ricorso, in lingua
tedesca, contro la decisione su reclamo del 10 giugno 2001 dell'Ufficio di tassazione
di Locarno;
-
che, con
scritto del 2 luglio 2002, questa Camera ha informato i ricorrenti che la lingua
ufficiale del Cantone è l'italiano ed ha pertanto attribuito loro un termine di
15 giorni per tradurre il gravame, avvertendoli che, in caso di mancata
osservanza dell'invito in questione, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che i
ricorrenti non hanno dato seguito al suddetto invito;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
affinché un’istanza di ricorso possa pronunciarsi occorre che essa sia competente
e che il gravame sia ricevibile: tali eccezioni devono essere esaminate
d’ufficio (Knapp, Précis de droit administratif, 2ème éd., nr. 933-934);
-
che, per
quanto attiene alla ricevibilità, la Camera di diritto tributario, autorità di
ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
-
che,
secondo l'art. 8 LPAmm, applicabile sussidiariamente nel campo del diritto tributario,
tutti i ricorsi rivolti ad autorità del nostro Cantone devono essere redatti
nella lingua ufficiale: l'italiano (cfr.; DTF __________ Ia __________,
cons. 1; CDT n. __________ del
9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. __________
del 26 settembre 1983);
-
che il
riconoscimento di tutte le lingue ufficiali nazionali vale unicamente se
opposto alle autorità federali, non a quelle cantonali;
-
che
conseguenza del principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V
208, cons. 1) è che i ricorsi redatti in una lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone e non corredati da traduzione possono essere dichiarati
irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 83 III 57 s. CDT
n. 454 del 2 novembre 1983 in re W. R.);
-
che
l'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del
reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone: al fine di
non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia,
essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente
un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la
jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che,
nella fattispecie, in seguito allo scritto di questa Camera del 2 luglio 2002
(recapitato l'indomani), dove veniva attribuito ai ricorrenti un termine di
quindici giorni per ovviare al difetto, sotto comminatoria di irricevibilità
del ricorso, la traduzione in italiano è stata inviata solo il 25 luglio 2002,
quindi ben oltre il termine loro attribuito;
-
che
pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per vizio di forma e,
meglio, a causa della mancata traduzione in lingua italiana.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT