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Numero d'incarto:
80.2002.104
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00104
Lugano
24 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2002
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
domiciliato a __________, svolge
l'attività di docente presso le scuole medie di __________;
-
che,
notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 10 settembre
2001, l'Ufficio di tassazione di __________
commisurava il reddito del lavoro in fr. 77'740 in media annua ed il reddito
imponibile in fr. 53'952 per l'IC ed in fr. 57'200 per l'IFD;
-
che, in
data 27 settembre 2001, il contribuente chiedeva all'Ufficio di tassazione di
intraprendere una tassazione intermedia a partire dall'inizio dell'anno
scolastico 2001/2002, per tener conto, da un lato, della diminuzione del suo
orario di lavoro dall'83.3% al 41.6% e, dall'altro, del passaggio dal sistema
di tassazione praenumerando al sistema postnumerando, per effetto del quale la diminuzione
di reddito degli anni 2001 e 2002 non potrà riflettersi sulla tassazione per il
2003;
-
che
l'autorità fiscale respingeva l'istanza, con decisione del 25 aprile 2002, osservando
che la semplice riduzione dell'orario di lavoro non costituisce motivo di tassazione
intermedia;
-
che un
reclamo del contribuente veniva respinto con decisione del 27 maggio 2002;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone la richiesta di poter beneficiare di una tassazione intermedia a
partire dal settembre 2001, ritenendo ingiusto essere tassato su un reddito non
conseguito, senza poter ricuperare la somma pagata in eccesso, a causa del cambiamento
delle basi di calcolo temporali;
-
che
all'udienza del 16 settembre 2002 le parti si sono riconfermate nelle
rispettive posizioni;
-
che di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);
-
che
all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv.
3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);
-
che la
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385);
-
che,
proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über
die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
-
che si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT);
-
che, per
la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione
intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei
rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT);
-
che il
Tribunale federale ha escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo
pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di
intermedia (ASA 53 p. 188);
-
che,
tuttavia, il ricorrente ritiene che, in seguito all'adozione, da parte del Gran
Consiglio ticinese, della nuova normativa sulle basi temporali di calcolo (tassazione
postnumerando), si giustifichi un'eccezione a tale regola, per tenere conto del
fatto che, pagando le imposte del biennio 2001/2002 sulla base del reddito
conseguito nei due anni precedenti, si troverebbe "nella situazione di non
poter ricuperare quanto pagato in eccesso durante il periodo di lavoro al
41.6%, visto che il reddito conseguito in tale periodo è ininfluente ai fini
del calcolo dell'imposta per l'anno 2003";
-
che,
effettivamente, secondo l'art. 50 cpv. 2 LT, nella versione che entrerà in
vigore il 1° gennaio 2003, il periodo fiscale corrisponde all'anno civile, con
la conseguenza che, nel periodo toccato dal passaggio da un sistema all'altro
di tassazione si verifica un cosiddetto "vuoto di tassazione": i
redditi ordinari realizzati nei due anni che immediatamente precedono il primo
anno di tassazione (2001 e 2002) secondo il metodo annuale postnumerando non
sono considerati e, analogamente, in questi medesimi due anni, non sono nemmeno
fiscalmente riconosciuti le deduzioni e i costi ordinari;
-
che,
per evitare che, in questa fase di transizione, il contribuente sia
avvantaggiato o penalizzato per il solo fatto che cambiano le basi temporali
alle quali si riferisce l’imposta ordinaria, la legge tributaria (art. 321a -
321i LT 2003) prevede una disciplina particolare che, in sostanza, stabilisce
di assoggettare, ad un’imposta annua intera, i redditi straordinari degli anni
2001 e/o 2002 e di riconoscere le spese straordinarie sostenute dal
contribuente in questi due medesimi anni;
-
che,
al di fuori di quanto prevedono le norme transitorie in questione, non è
previsto alcun altro accorgimento per attenuare gli effetti del passaggio al
sistema postnumerando;
-
che,
per quanto concerne le tassazioni intermedie del periodo 2001/2002, i presupposti
cui l'art. 55 LT 1994 subordina l'emissione di una tassazione intermedia saranno
normalmente applicabili anche se si verificano negli anni 2001 e 2002 (“vuoto
di tassazione”);
-
che
l'unica eccezione prevista, a tale riguardo, concerne il requisito temporale
per poter beneficiare di una tassazione intermedia: secondo la giurisprudenza,
il presupposto "qualitativo" della tassazione intermedia deve
perdurare per almeno 24 mesi);
-
che,
nel periodo del “vuoto di tassazione” (2001 e 2002), la tassazione intermedia è
normalmente data se l’elemento generatore dell’intermedia perdura almeno 24 mesi,
a prescindere dal fatto che, ai fini del calcolo della durata dei 24 mesi, si
sconfini o meno nel 2003, alla sola condizione che il motivo che occasiona la
tassazione intermedia (cioè una delle condizioni dell'art. 55 LT 1994) si
perfezioni entro il 31 dicembre 2002;
-
che,
con l'art. 321i LT 2003, il Gran Consiglio ha tuttavia esteso – limitatamente
al periodo transitorio del "vuoto di tassazione" (cioè gli anni 2001
e 2002) – la possibilità di applicare la tassazione intermedia ai casi di
cessazione dell'attività lavorativa anche quando la durata della cessazione
dell’attività è inferiore ai 24 mesi, ma è di almeno 6 mesi negli anni 2001 e
2002;
-
che
tale eccezione è stata voluta per evitare che chi si trova in questa situazione
sia eccessivamente penalizzato dal cambiamento del sistema di tassazione poiché
– difettando del requisito temporale (durata di 24 mesi) – non potrebbe
normalmente beneficiare della tassazione intermedia;
-
che
il Consiglio di Stato ha così motivato, nel proprio messaggio al Gran
Consiglio, la proposta di introdurre l'articolo citato:
… in regime
praenumerando biennale (e in applicazione del citato art. 55 lett. e) - chi
inizia o cessa un'attività lavorativa per un periodo di tempo inferiore ai due
anni non ha normalmente diritto ad una tassazione intermedia. Questo per la
ragione che la variazione (temporanea) del reddito da attività lavorativa è
considerata nel periodo fiscale (praenumerando) successivo. Così ad esempio se
un contribuente ha cessato per sei mesi di lavorare nel 1999 (computo del
periodo fiscale 2001/2002) non ottiene la tassazione intermedia nel periodo
fiscale 1999/2000, ma il suo minor reddito sarà considerato nel periodo fiscale
2001/2002. La situazione è quindi per così dire sanata nel periodo fiscale
successivo.
Per i casi
che dovessero verificarsi negli anni 2001 e 2002 questa correzione a posteriori
non è tuttavia più possibile poiché, nel periodo fiscale 2003, non si tassano i
redditi 2001 e 2002 (che cadono nel "vuoto di tassazione"), ma il
reddito del medesimo 2003.
Ne consegue
che il contribuente che dovesse - nel 2001 o nel 2002 - sospendere
temporaneamente (per meno di due anni) la propria attività lavorativa non
potrebbe più "compensare" il minor reddito conseguito e sarebbe
quindi ingiustamente penalizzato. Al contrario anche chi inizia un'attività temporanea
(per meno di due anni) nel 2001 o nel 2002 sarebbe ingiustamente avvantaggiato
per il fatto che il reddito conseguito non potrebbe essere colpito
(Messaggio
n. 5138 del 6 luglio 2001, concernente un progetto di
modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli
spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali
finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e
per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone
fisiche, par. B.VII.9);
-
che,
tuttavia, tale disposizione ha un campo di applicazione ben preciso e si limita
ad una deroga alla regola della durata di 24 mesi per la sola intermedia nel
caso della cessazione dell’attività lucrativa e, fra l'altro, non si estende al
caso dell'inizio (anche solo temporaneo) di attività lavorativa, in modo da non
peggiorare la situazione dei contribuenti interessati;
-
che
altre disposizioni transitorie non sono previste dal legislatore né possono essere
create dall'autorità fiscale o dal tribunale;
-
che,
infatti, in un documento della Divisione delle contribuzioni destinato alla
formazione dei funzionari fiscali (Il disciplinamento del periodo transitorio
di passaggio dal sistema di tassazione praenumerando biennale al sistema
postnumerando annuale secondo le proposte di modifica della LTdel messaggio
governativo n° __________ del 6 luglio
2001), è esplicitamente proposto un caso simile a quello del ricorrente:
Caso
28:
Descrizione
X
interpella l'Ufficio di tassazione chiedendo come viene considerata la riduzione
di un'attività dipendente nel 2001/2002.
Soluzione
La
tassazione praenumerando biennale 2001/2002 (computo 1999/2000) non può essere
corretta in quanto la riduzione di attività non è motivo di tassazione
intermedia (secondo l'art. 55 LT 1994).
La
tassazione IC/IFD 2003 sarà allestita sulla base del reddito conseguito nel
2003, secondo il nuovo sistema postnumerando annuale.
La
riduzione dell'attività lucrativa verificatasi nel 2001/2002 non rientra né
nella casistica delle spese straordinarie conosciuta dall'articolo 321f
Progetto di LT (e dagli art. 69 cpv. 5 LAID e 218 cpv. 5 LIFD), né in quella
dell'articolo 321i Progetto di LT che concerne esclusivamente i casi di
cessazione (e non di riduzione) dell'attività.
Di
conseguenza non è possibile considerare il minor guadagno causato da una
riduzione dell'attività nel 2001/2002.
-
che non
vi è pertanto alcuno spazio per "creare" un motivo di intermedia a
favore del ricorrente, come egli sembra auspicare;
-
che,
d'altronde, si deve tener presente che il sistema di tassazione in vigore fino
alla fine del 2002 si fonda proprio sul calcolo dei redditi del biennio
precedente e che la tassazione intermedia, con conseguente attualizzazione
delle basi di calcolo, è un'eccezione alla regola;
-
che,
inoltre, non si può neppure trascurare il fatto che il ricorrente ha un grado
di occupazione che può variare – e di fatto si è più volte modificato –
all'inizio di ogni anno scolastico: si ricordi solo il fatto che già in
occasione di una riduzione dell'orario di lavoro intervenuta nel 1997 (dal 100%
al 62.5%) aveva chiesto una tassazione intermedia, che non gli era stata
concessa;
-
che,
proprio perché nel 1997 il suo grado di occupazione era del 62.5% mentre alla
vigilia della più recente riduzione era ancora dell'83.3%, si deve ritenere che
nel lasso di tempo in questione abbia avuto un aumento dell'occupazione, che
naturalmente non è stato motivo di tassazione intermedia (che sarebbe stata a
suo sfavore);
-
che, in
altri termini, pur con tutti i limiti propri del sistema "praenumerando",
non è necessariamente moltiplicando il numero delle tassazioni intermedie che
si realizza una maggiore giustizia fiscale;
-
che il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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