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rappr. da: __________
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chiede, in sostanza, il riconoscimento delle perdite riconosciute nei periodi
precedenti;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
preliminarmente, non deve essere dato seguito alla richiesta del rappresentante
della ricorrente di essere sentito "ove si rivelassero elementi necessari
di discussione", poiché i fatti sono perfettamente chiari e non
controversi, sicché il ricorso in esame involge unicamente problemi di
carattere squisitamente giuridico;
-
che
l’art. 130 cpv. 2 LIFD, così come l'art. 204 cpv. 2 LT consentono all’autorità
di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida,
il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che la
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece
su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120
ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea
1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);
-
che,
secondo l'art. 132 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 206 cpv. 1 LT, contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione;
-
che
secondo l'art. 132 cpv. 3 LIFD, come pure secondo l'art. 206 cpv. 3 LT, il
contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev'essere motivato e
indicare eventuali mezzi di prova;
-
che
nel caso in esame la tassazione d'ufficio è stata notificata per lettera
raccomandata l' 8 marzo 2001 ed è stata ritirata il 12 marzo successivo;
-
che
pertanto lo scritto del 2 maggio 2001, con cui la ricorrente chiede tra l'altro
la deduzione delle perdite riportate, è manifestamente tardivo;
-
che
d'altra parte la ricorrente nemmeno lo contesta;
-
che
pertanto, sotto questo profilo, la decisione dell' UTPG è perfettamente
fondata;
-
che
è certo vero che la ricorrente sostiene di non aver mai inteso reclamare, ma unicamente
chiedere la rettifica di un errore nell'ambito dell'elaborazione della tassazione;
-
che
secondo l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT gli errori
di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in
giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a
cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione;
-
che
vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili,
una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta;
-
che,
in altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo
aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978
in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.);
-
che
è, per esempio, stato riconosciuto un errore di calcolo e , meglio, un errore
di scritturazione (trascrizione), quando l'autorità di ricorso modifica la
decisione su reclamo e fonda il suo conteggio sul reddito imponibile in base
alla decisione di tassazione anziché in base alla decisione su reclamo (StE
1995 B 97.3 n. 3);
-
che
gli errori in cui incorre l'autorità di tassazione al momento dell'introduzione
o della cancellazione di codici nell'ordinatore, pur non costituendo errori di
calcolo in senso stretto, poiché non sono di natura contabile, vanno nondimeno
corretti in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico quali la
buona fede e il divieto dell'abuso di diritto (cfr. Sammlung BGE n. 632
del 24 giugno 1985; inoltre CDT n. 185 del 3 settembre 1990 in re A. W.;
CDT n. ..__________
del 21 marzo 1996 in re C. H.);
-
che,
nell'ambito di una tassazione d'ufficio, la questione delle perdite
riconosciute di precedenti periodi fiscali, è questione che deve essere
valutata nell'ambito dell'apprezzamento d'ufficio del reddito imponibile;
-
che
l'asserita mancata considerazione delle perdite pregresse non è per nulla questione
di errore di calcolo, ma vera e propria questione di valutazione di merito;
-
che
la questione andava quindi sollevata nel termine di trenta giorni dalla
notifica della tassazione, fornendo la prova della manifesta inesattezza della
tassazione d'ufficio, come esatto dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 3
LT;
-
che
in simili condizioni il ricorso rasenta la temerarietà.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).