AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.92
Data decisione, Autorità:
26.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00092
Lugano
26 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2001
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ __________. __________
e __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
13 luglio 1989 __________ __________ aveva acquistato dal padre __________ la part. n. __________ nel Comune di __________
-__________, comprendente abitazione
autorimessa piazzale giardino e parco, al prezzo di fr. 813'000.-.
La
medesima particella veniva poi venduta da __________
__________ a __________ __________ il
2 maggio 2000 per fr. 1'000'000.-.
Il 27
dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava all'alienante la tassazione
dell'utile immobiliare, in cui deduceva dal valore dell'alienazione il valore
di stima di vent'anni prima e stabiliva la durata della proprietà in oltre 42
anni. Argomentava che il trapasso immobiliare tra padre e figli non era
imponibile vigente la Legge sul maggior valore immobiliare e che quindi
l'ultimo negozio imponibile è l'acquisto immobiliare effettuato dal padre.
- La
contribuente presentava in tempo utile un generico reclamo, in cui faceva per
altro riferimento a un precedente colloquio telefonico con l'Ufficio di
tassazione.
L'Ufficio
di tassazione con lettera del 1° marzo 2001 invitava la contribuente a
presentare tutte le fatture relative a eventuali lavori di costruzione e
miglioria, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con
decisione del 28 maggio 2001 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il
reclamo.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della
decisione su reclamo e la retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione
per nuova decisione, subordinatamente la deduzione di un congruo importo a
titolo di migliorie. Contesta in particolare la declaratoria d'irricevibilità
del reclamo, sostenendo di non essere più in grado di reperire la
documentazione relativa ai costi di costruzione e miglioria sopportati da suo
padre a causa di due alluvioni che avrebbero devastato l'archivio di casa.
-
4.1.
In
occasione dell'udienza del 6 settembre 2001 si era convenuto di tenere in
sospeso l'esame del ricorso, poiché nel frattempo la ricorrente aveva
acquistato un'abitazione sostitutiva nel Canton __________.
Sempre in quell'occasione il patrocinatore della ricorrente aveva prodotto
copia di una perizia sull'immobile di __________
-Contra allestita il 27 gennaio 1989 __________.
__________.
Le parti
nell'incontro effettuato per chiarire sia i problemi legati al reinvestimento
in un'abitazione primaria nel Canton __________
sia alla determinazione dei costi d'investimento, concordavano di considerare
costi d'investimento per fr. 349'500.-, con conseguente riduzione dell'utile
imponibile da fr. 823'512.- a fr. 474'012.-. La ricorrente, per il tramite del
suo rappresentante, ha confermato tale accordo con lettera del 25 settembre
2001, insistendo tuttavia che le venga concesso il differimento dell'imposizione
per reinvestimento.
4.2.
Da quanto
precede emerge quindi chiaramente che nessun accordo è stato raggiunto sulla
questione concernente il reinvestimento. Infatti, a mente dell'autorità
fiscale, il nuovo investimento sarebbe intervenuto ancora nel corso del 2000,
prima dell'entrata in vigore della nuova normativa che prevede il differimento
dell'imposizione anche in caso di reinvestimento in un altro Cantone.
Il
mancado accordo sulla questione del differimento per reinvestimento non
impedisce tuttavia di evadere il presente ricorso, poiché finora la questione
del reinvestimento non ha formato oggetto di alcuna decisione formale da parte
dell'amministrazione. La questione è tuttora pendente davanti all'Ufficio di
tassazione. Sulla stessa dovrà pronunciare la decisione formale di sua competeza..
Il
presente ricorso, invece, verte unicamente sulla questione dell'ammontare dei
costi d'investimento e deve quindi essere evaso sulla base dell'accordo
raggiunto dalle parti dopo esame della perizia __________.
__________ del 27 gennaio 1989.
- Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 28 maggio 2001 è riformata nel senso
che viene ammessa la deduzione di costi di investimento di fr. 349'500.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di un nuovo conteggio.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster