-
che,
proveniente dal Canton Zurigo, __________ __________ si domiciliava a
__________, divenendo illimitatamente imponibile nel Canton Ticino;
-
che l’8
marzo 1998 presentava la dichiarazione d’imposta, in cui chiedeva una deduzione
a titolo di altre spese professionali di fr. 14'227,20 per un soggiorno linguistico
all’estero, in Giappone;
-
che,
nella notifica della tassazione del 21 dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione ammetteva
la suddetta deduzione limitatamente a fr. 2000.-, confermandola poi anche nella
successiva decisione su reclamo del 24 luglio 2000;
-
che, con
ricorso alla Camera di diritto tributario, la contribuente chiedeva nuovamente
che le fosse concessa la deduzione per altre spese professionali nella misura
da lei chiesta;
-
che la
Camera di diritto tributario accoglieva il ricorso con decisione del 2 ottobre
2000, ammettendo la deducibilità delle spese per il corso di lingue, precisando
altresì che, trattandosi d'inizio dell'assoggettamento, il costo avrebbe dovuto
essere dedotto una sola volta e non ancora una seconda in media annua nella
successiva tassazione IC 1999-2000;
-
che
l'Ufficio di tassazione, con decisione del 18 dicembre 2000, emetteva una nuova
tassazione IC 1997/98, deducendo l'importo di fr. 7'113 in media annua;
-
che la
contribuente contestava, con lettera del 10 gennaio 2001, trasmessa dall'Ufficio
alla Camera di diritto tributario, la riduzione della deduzione alla metà della
spesa effettiva;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT);
-
che,
all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, per il
periodo fiscale in corso per il periodo fiscale successivo, in base al reddito
conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato
su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
-
che la
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (art. 56 cpv. 2 LT);
-
che la
ricorrente ha trasferito il domicilio nel Canton Ticino all'inizio del 1997 ed
è quindi stata assoggettata ad una tassazione per inizio dell'assoggettamento a
partire dal 1.1.1997, sulla base dei redditi successivi al trasferimento
(tassazione postnumerando);
-
che, per
determinare il reddito del lavoro, sono dunque stati presi in considerazione i
proventi dei primi dodici mesi di assoggettamento, ottenendo in tal modo un
risultato molto favorevole alla ricorrente, che ha avuto un netto aumento di
stipendio nel secondo anno (1998);
-
che,
infatti, la legge prevede che il reddito all'inizio dell'assoggettamento sia
accertato nella misura dei proventi conseguiti dall'inizio dell'assoggettamento
e durante "almeno" un anno, cosa che avrebbe permesso all'Ufficio di
includere nel calcolo anche il reddito del 1998 (fr. 79'575);
-
che, in
tal caso, ovviamente, dovendo poi il calcolo essere annualizzato
("calcolato su dodici mesi", cfr. art. 53 cpv. 1 lett. a LT),
i redditi del 1997 e del 1998, sommati fra loro, avrebbero dovuto essere divisi
per due;
-
che è
allora naturale che la stessa sorte debba toccare alle spese professionali, da
ammettere in deduzione "calcolate su dodici mesi";
-
che, in
altri termini, la ricorrente ha avuto spese professionali per fr. 14'227 nel
1997 e per fr. 0 nel 1998, con la conseguenza che la deduzione ammessa va
calcolata come segue:
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.