-
che __________ __________,
domiciliato a __________, lavora presso
il Conservatorio della __________ __________ di __________
in virtù di un permesso di dimora temporanea di tipo L per 120 giorni;
-
che nel
corso del 2000 egli ha percepito un salario lordo di fr. 53'398.55, da cui il
datore di lavoro ha trattenuto l'importo di fr. 9'665.15 a titolo di imposta
alla fonte, calcolata applicando l'aliquota del 18.1%;
-
che, con
scritto del 29 marzo 2001, il contribuente chiedeva all'Ufficio imposte alla
fonte una decisione formale sulla trattenuta dell'imposta alla fonte,
argomentando di essere separato legalmente e di essere tenuto al versamento di
un assegno mensile di Lire 2'000'000 al mese per i propri figli;
-
che
l'autorità fiscale rispondeva con lettera del 2 aprile 2001, negando la
deducibilità dal reddito del lavoro degli alimenti versati all'ex coniuge;
-
che il
contribuente contestava quest'ultima decisione, con reclamo del 26 aprile 2001,
censurando l'annualizzazione del reddito effettuata ai fini dell'applicazione
dell'aliquota, alla luce della portata della sua attività in Svizzera, da non
considerare accessoria;
-
che
l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 2 maggio 2001, respingeva il reclamo
in questione, confermando l'annualizzazione del reddito per i contribuenti con
permesso di dimora temporaneo e negando la deduzione degli alimenti;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone la richiesta di essere tassato con l'aliquota corrispondente al suo
reddito lordo, ritenendo discriminatoria l'applicazione della regola che
prevede un sostanziale raddoppio del salario effettivamente percepito;
-
che,
nelle sue osservazioni del 19 giugno 2001, l'Ufficio imposte alla fonte propone
di respingere il ricorso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
• le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT;
art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
-
che,
nella fattispecie, al ricorrente è stata applicata la disciplina prevista dalle
direttive della Divisione delle contribuzioni, secondo cui sono assoggettati
alla trattenuta con l'aliquota relativa al corrispondente reddito per
un'attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi), tenuto
conto della situazione familiare, i lavoratori con permessi speciali (tipo L,
90-120 giorni ecc.; cfr. Direttiva n. 1/1999 sull'imposizione alla fonte dei
lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5, in vigore fino
al 31 dicembre 2000);
-
che,
cioè, in considerazione del fatto che il ricorrente ha lavorato in base ad un
permesso di 120 giorni, il salario percepito nel corso del 2000 (fr.
53'398.55.–) è stato annualizzato su 240 giorni (fr. 106'797.–), con la
conseguenza che si è applicata l'aliquota del 18.1%;
-
che, in
una recentissima sentenza, relativa proprio ad un dipendente dello stesso
Conservatorio della Svizzera Italiana, questa Camera ha stabilito che
l'annualizzazione del reddito si giustifica nel caso del contribuente
assoggettato all'imposizione alla fonte che eserciti un'attività a tempo pieno
o quasi per una parte dell'anno, mentre non si giustifica più quando l'attività
è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile (CDT n. ..__________ del 5 giugno 2001 in re P.);
-
che,
infatti, già in una precedente sentenza (CDT n. ..__________
del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t), questa Camera aveva deciso
che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l'annualizzazione
del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di
120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il
contribuente eserciti in Svizzera un’attività a tempo pieno o che comunque non
abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si
applica l'apposita aliquota lineare per le attività accessorie;
-
che il
significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente
fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora
a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in
cui risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni
sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale;
-
che,
infatti, è evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da
gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito
in tale semestre, con l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe ingiustamente
avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera tutto l'anno, per il fatto che
sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali;
-
che, del
resto, è lo stesso problema che si manifesta nel caso dei contribuenti soggetti
all'imposta ordinaria, quando l'assoggettamento inizia nel corso dell'anno
civile: la legge prevede allora che il reddito imponibile sia determinato in
base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del
periodo fiscale (o durante un anno, per l'imposta cantonale), calcolato su
dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
-
che,
cioè, quando un contribuente è assoggettato solo per una parte dell'anno, il
suo reddito è comunque riportato a 12 mesi, per tener conto delle
caratteristiche delle aliquote, stabilite per redditi annuali;
-
che ciò
non si verifica, evidentemente, quando un contribuente lavora invece a tempo
parziale ma è assoggettato durante l'intero anno: in tale eventualità, infatti,
il reddito è inferiore a quello che percepirebbe il contribuente che facesse lo
stesso lavoro a tempo pieno, ma non perché l'assoggettamento sia durato solo
alcuni mesi bensì in considerazione della ridotta attività;
-
che lo
stesso ragionamento può essere esteso al caso del contribuente assoggettato
all'imposizione alla fonte: quando esercita un'attività a tempo pieno o quasi
per una parte dell'anno, si giustifica senz'altro l'annualizzazione del
reddito, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo
parziale lungo tutto l'anno civile;
-
che, in
quest'ultimo caso, infatti, l'annualizzazione comporterebbe l'applicazione di
un'aliquota calcolata includendo un reddito "virtuale", che avrebbe
cioè potuto essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo
pieno;
-
che
questo è il caso del contribuente cui si riferisce la sentenza del 5 giugno
2001: avendo lavorato con un grado di occupazione intorno al 50% lungo tutto
l'arco dell'anno civile, l'annualizzazione del reddito ai fini dell'applicazione
dell'aliquota si sarebbe tradotta nella tassazione di un reddito ipotetico, che
non vi era invece stato (CDT n. ..__________
del 5 giugno 2001 in re P.);
-
che il
caso ora in esame conferma l'inadeguatezza dell'applicazione indiscriminata
della regola dell'annualizzazione ogniqualvolta il lavoro in Svizzera si fondi
su di un permesso di 120 giorni;
-
che,
infatti, anche il ricorrente ha lavorato, nel corso del 2000, lungo l'intero
anno, svolgendo un'attività a tempo parziale, e non invece concentrando il
proprio lavoro entro un periodo consecutivo di sei mesi;
-
che è
vero, come sottolinea l'autorità di tassazione nelle sue osservazioni al
ricorso, che è lo stesso ricorrente ad ammettere, nel gravame, che la sua
attività non può essere qualificata parziale;
-
che
tuttavia tale argomento non porta alla conclusione cui perviene l'autorità
fiscale, la quale vorrebbe con ciò sostenere che il contribuente ha svolto
un'attività a tempo (quasi) pieno per 120 giorni e che pertanto si giustifica
l'annualizzazione del reddito ai fini della scelta dell'aliquota;
-
che, al
contrario, da tale circostanza si ricava un'ulteriore dimostrazione del fatto
che l'annualizzazione del reddito comporterebbe, in un caso come quello qui in
esame, un risultato iniquo: infatti, ciò che ha spiegato il ricorrente con la
controversa affermazione è che, sebbene abbia un permesso di lavoro limitato a
120 giorni, egli lavora effettivamente nella misura del 67% dell'orario
completo di insegnante presso il Conservatorio;
-
che ciò
non appare per niente sorprendente, se si tiene conto del particolare orario di
lavoro dei docenti: basti pensare, a tale proposito, a quanto prevede la legge
cantonale in relazione all'orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno,
che, nelle scuole medie e postobbligatorie, è situato fra un minimo di 23 e un
massimo di 27 ore (art. 79 cpv. 2 legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995 [LORD]), rispetto alle 42 ore degli
altri impiegati statali (art. 69 cpv. 1 LORD), ed al fatto che le vacanze dei
docenti sono effettuate durante il periodo di chiusura degli istituti
scolastici secondo il calendario scolastico (art. 44 cpv. 1 LORD), quindi in
misura ben più estesa di quanto si verifica per gli altri funzionari;
-
che,
allora, non può essere trascurata la particolarità del caso del ricorrente:
come già ricordato nella precedente sentenza relativa ad un docente del
Conservatorio, l'impiego a tempo pieno presso questo istituto corrisponde a 27
ore settimanali per 34/35 settimane all'anno;
-
che,
dunque, egli è nella peculiare condizione di poter lavorare con un orario pari
ai due terzi del tempo pieno sull'intero anno, pur avendo un permesso di lavoro
per mezz'anno (120 giorni);
-
che,
allora, come egli pertinentemente osserva, l'annualizzazione del reddito ai
fini dell'aliquota comporterebbe la finzione di un orario di lavoro pari a ben
oltre il 100%;
-
che il
ricorrente deve allora essere considerato non un contribuente che lavora per
due terzi del tempo pieno durante mezz'anno, bensì come uno che lavora per due
terzi del tempo pieno durante l'intero anno civile;
-
che il
ricorso è così accolto, con la conseguenza che può trovare applicazione l'aliquota
corrispondente al reddito lordo percepito nel corso del 2000.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 2 maggio 2001 è riformata nel senso
che è ammessa l'applicazione dell'aliquota corrispondente al reddito lordo
percepito nel corso del 2000.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).