AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2001.81
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00081
Lugano
6 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2001
in materia di: IC/IFD 2000
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________ è stata sposata con __________ __________
fino al 10 ottobre 2000, data in cui il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio.
Con
decisione del 13 novembre 2000, l'Ufficio di tassazione ha allora notificato
alla contribuente una tassazione intermedia per divorzio, con effetto per il
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. In essa, ha imposto il reddito del
lavoro della contribuente (fr. 12'815) oltre all'indennità di disoccupazione
(fr. 22'344) e agli alimenti ricevuti dall'ex marito (fr. 21'904).
Il
reddito imponibile ammontava a fr. 41'481 per l'IC e fr. 44'581 per l'IFD.
- La
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 20 novembre 2000,
nel quale chiedeva la deduzione per persona bisognosa a carico, con riferimento
alla madre, e domandava che la sua mutata situazione famigliare, a seguito del
divorzio, fosse presa nella dovuta considerazione.
All'udienza
del 2 febbraio 2001, la contribuente ed il suo rappresentante __________ __________
sottoscrivevano un verbale, dal quale risulta che era stato raggiunto un
accordo fra le parti in merito all'ammontare degli alimenti, ridotti a fr.
1'500 al mese più assegni familiari (fr. 170).
Veniva
per contro registrato un disaccordo fra le parti in relazione ai problemi seguenti:
-
la
mancata deduzione per persona bisognosa a carico avrebbe dovuto essere
contestata con la tassazione ordinaria 1999/2000, già passata in giudicato;
-
l'inizio
dell'imponibilità era confermato al 1.1.2000, data a partire dalla quale i coniugi
avevano chiesto la tassazione separata.
Con
successivo scritto del 13 febbraio 2001, la reclamante contestava anche le
cifre relative agli alimenti, chiedendo che gli assegni familiari fossero
tassati presso il marito, cui erano ancora versati nel corso del 2000.
Riproponeva inoltre la richiesta di deduzione per persona bisognosa a carico.
-
L'Ufficio
di tassazione accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 9 aprile 2001,
nella quale riduceva gli alimenti a fr. 20'040, secondo l'accordo sottoscritto
in udienza, e confermava invece il rifiuto di far decorrere la tassazione
intermedia solo dal momento del versamento degli alimenti (maggio 2000), richiamando
la richiesta in tal senso del rappresentante della contribuente. Quanto alla
deduzione per persona bisognosa, ribadiva che avrebbe dovuto essere richiesta
contestando la tassazione ordinaria.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone le contestazioni già sottoposte all'autorità di tassazione. Circa
l'imposizione degli alimenti, conferma di riceverli solo dal maggio del 2000 e
di beneficiare del versamento degli assegni familiari solo dal 2001. Infine, postula
la deduzione per il mantenimento della madre, che non lavora e non percepisce
alcuna indennità.
-
La prima questione sollevata dal ricorso è dunque quella della
data a partire dalla quale deve essere intrapresa la tassazione intermedia.
Secondo
l'autorità fiscale, è determinante la richiesta fatta __________. __________,
che ha funto da mediatore nella procedura di divorzio e che, con istanza del 2
maggio 2000, aveva chiesto la tassazione intermedia a partire dal 1.1.2000,
data della separazione di fatto, documentata da un contratto relativo alla
locazione di un appartamento da parte della ricorrente.
Quest'ultima
contesta tale soluzione, argomentando che ella percepisce gli alimenti solo dal
maggio del 2000, in base alla convenzione di divorzio.
5.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
-
per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
-
per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
5.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do
fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern - Direkte
Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
5.3.
Come si è
visto, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della legge federale sull'imposta
federale diretta (LIFD) e della nuova legge tributaria, la tassazione intermedia,
precedentemente prevista solo per il caso del divorzio e della separazione
legale, è stata estesa anche all'ipotesi della separazione di fatto. Ciò è legato
alla nuova formulazione degli articoli 8 LT e 9 LIFD, che fanno dipendere
l'unità fiscale della famiglia dal fatto che i coniugi non siano separati
legalmente e di fatto. Pertanto è corretto procedere ad una tassazione
intermedia anche in caso di separazione di fatto, qualora questa si protragga
durevolmente da almeno un anno. In tale evenienza occorre procedere alla tassazione
intermedia con effetto retroattivo al momento della separazione (Circolare
n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale
diretta [LIFD], par. E, p. 9).
5.4.
Dunque,
come poc'anzi ricordato, una coppia la quale vive legalmente in costanza di
matrimonio, ma che è però separata di fatto, non deve più essere tassata congiuntamente,
bensì separatamente. Negli anni precedenti l'entrata in vigore della LIFD, la
prassi si era del resto alquanto staccata dalle rigide condizioni richieste
dall'art. 13 Decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD) e, sulla
base della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rapporti intercantonali
(ASA 44 p. 332), aveva rinunciato ad una tassazione comune dei coniugi
semplicemente separati di fatto quando la separazione era durata un certo periodo,
ma almeno un anno ed esisteva l'autorizzazione a vivere separatamente (cfr.
circolare dell'AFC del 20.5.1983, riprodotta in ASA 52 p. 132). Il nuovo
diritto va tuttavia oltre, in quanto secondo l'articolo 9 LIFD (e secondo
l'art. 8 LT, per l'imposta cantonale) la tassazione separata non è più
vincolata all'autorizzazione a vivere separatamente, ma è sufficiente la
semplice circostanza della separazione di fatto (Circolare n. 14 del 29
luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 a, p. 2).
5.5.
L'autorità
fiscale federale ha definito i seguenti criteri, che permettono di stabilire
quando vi è separazione di fatto che giustifica una tassazione indipendente dei
coniugi:
-
Assenza
di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica
(art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
-
Utilizzazione
dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa
quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire
quando - come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali
-
non esiste più "alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il
mantenimento". Se invece i mezzi - oltre i consueti regali occasionali -
vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non
entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o
convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente
malgrado l'esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio
domicilio di diritto civile (cfr. Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,
ASA 56, p. 2 segg., in part. p. 19).
-
Lo
stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica
della buona fede.
-
La
durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno)
(Circolare
n. 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 c, p. 3).
5.6.
In una
recente sentenza, questa Camera ha affrontato la questione dei riflessi che la
nuova legislazione sul divorzio avrà sul motivo di tassazione intermedia in
esame (CDT n. ..__________
del 6 aprile 2001 in re U.E.).
5.6.1.
Infatti,
in considerazione della ratio degli articoli 55 LT e 45 LIFD ed anche
dell'assimilazione, fatta propria ora anche dal legislatore federale, della
separazione di fatto al divorzio ed alla separazione legale, la tassazione
intermedia "per divorzio" deve essere intrapresa non solo al momento
in cui la relativa sentenza giudiziaria passa in giudicato bensì già da quando
si verifica il presupposto economico rappresentato dal venir meno della comunione
domestica dei coniugi.
Ora,
secondo l'art. 145 cpv. 1 CC, nella forma in vigore fino alla fine del 1999,
marito e moglie potevano sospendere la comunione domestica per semplice effetto
dell'inoltro dell'azione di divorzio o di separazione; nel Canton Ticino, tale
momento coincideva, dal punto di vista procedurale, con l'istanza di
esperimento di conciliazione (art. 421 CPCT, nella forma in vigore fino alla
fine del 1999; inoltre Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi
alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT I-1993,
pp. 453). Con la sospensione della comunione domestica, infatti, la famiglia
deve far fronte a spese separate per il sostentamento e l'alloggio ed il
contributo al mantenimento assume la forma di una prestazione pecuniaria da un
coniuge all'altro; giustificata appare pertanto, a partire da tale istante, una
tassazione separata, che tenga conto della nuova situazione, compresi gli
eventuali contributi alimentari versati o ricevuti (Pedroli, Il divorzio
tra diritto civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, p. 504).
5.6.2.
Tale
situazione è destinata a modificarsi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto
del divorzio e della nuova procedura cantonale ad esso relativa. Infatti,
secondo le nuove disposizioni del codice civile, in vigore dal 1° gennaio 2000,
pendente la lite, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica
per la durata del processo (art. 137 cpv. 1 CC) e la domanda di divorzio da
parte di un coniuge è pendente con l'introduzione dell'azione (art. 136 cpv. 2
CC). Ne consegue che è decaduto l'obbligo di esperimento di conciliazione
obbligatorio con effetto di litispendenza, previsto dal vecchio art. 421 CPCT.
La litispendenza è così costituita dall'introduzione dell'azione, cioè dalla
petizione nei divorzi litigiosi e dalla domanda congiunta in quelli convenzionali
(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, p. 941).
Per i
divorzi pronunciati sotto il nuovo diritto, si potrà quindi far decorrere la
tassazione intermedia dalla data dell'introduzione dell'azione, poiché da quel
momento i coniugi possono sospendere la comunione domestica.
5.7.
Come
detto in narrativa, la causa di divorzio della ricorrente è stata avviata con domanda
congiunta dell'11 maggio 2000.
È dunque
a partire da tale data che doveva essere intrapresa la tassazione intermedia
nei confronti della ricorrente e dell'ex marito. Che il mediatore della causa
di divorzio abbia chiesto che la tassazione intermedia decorresse dal 1.1.2000
è, in tale contesto, del tutto ininfluente. Come non è determinante la
circostanza che gli ex coniugi __________
si siano separati di fatto già il 1° gennaio 2001; infatti, la tassazione
intermedia per separazione di fatto presuppone, come precedentemente rilevato,
una durata di almeno un anno.
La
decisione impugnata va quindi riformata per quanto attiene alla data a partire
dalla quale produce effetto.
- Deve quindi essere esaminata la questione della commisurazione
del contributo alimentare versato alla ricorrente dall'ex marito.
È infatti
controversa l'aggiunta, all'importo stabilito con la convenzione omologata dal
pretore, degli assegni familiari a favore della figlia __________. In base all'accordo concluso nel corso dell'udienza
dinanzi all'Ufficio di tassazione, è stata infatti convenuta l'aggiunta
dell'importo di fr. 170 al mese a tale titolo.
La
ricorrente ha poi contestato tale situazione, nel successivo scritto del 13
febbraio 2001.
6.1.
Il
Tribunale federale ha stabilito che gli assegni familiari che il contribuente
riceve per il mantenimento dei suoi figli dal suo datore di lavoro o dalla
cassa competente, fanno parte del reddito del lavoro.
6.1.1.
Vigente
l'abrogato decreto concernente la riscossione di un'imposta federale diretta
(DIFD), aveva poi deciso che ciò dovesse valere anche qualora gli assegni
fossero versati direttamente dal datore di lavoro del contribuente alla ex
moglie, cui erano affidati i figli. Infatti, secondo la Corte, poco importava a
tal proposito che la prestazione fosse versata direttamente alla ex moglie del
contribuente, la quale aveva l'onere effettivo del figlio, in virtù di una
disposizione espressa della legislazione sugli assegni familiari o che la
stessa fosse versata al contribuente, titolare del diritto all'assegno, il
quale, dopo averla ricevuta, la retrocedeva al suo ex coniuge in esecuzione
della sentenza di divorzio. Tale soluzione era ritenuta in armonia con la
regola secondo cui la deduzione delle rendite che servono ad adempiere un
obbligo di mantenimento fondato sul diritto di famiglia non era autorizzata
dall'allora vigente art. 22 cpv. 1 lett. d DIFD (sentenza del Tribunale
federale del 6 aprile 1990, in ASA 60 p. 139).
6.1.2.
Ci si può
chiedere se una simile soluzione sia ancora sostenibile dopo l'entrata in
vigore dell'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, che prevede la deduzione dai
redditi degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di
fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua
autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un
obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
La
questione non deve tuttavia essere risolta in questa sede. Infatti, nella
fattispecie in esame, sono entrambi i genitori ad essere titolari dell'assegno
("titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore"; art. 2
della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 [RL 6.4.1.1], LAF) ed
a svolgere un'attività salariata (art. 6 LAF). Semplicemente, secondo la legge
cantonale, il genitore che ha la custodia del figlio, di regola, ha diritto
all'assegno (art. 4 LAF).
6.2.
Sulla
base di quanto detto, non si può sostenere che sia l'ex marito della ricorrente
il creditore della prestazione. Solo, come risulta dalla lettera dell'Istituto
delle assicurazioni sociali allegata al ricorso, a causa di una violazione
dell'obbligo di informazione da parte dei coniugi in merito all'inizio
dell'attività lucrativa della moglie, prima, ed al divorzio, poi, il versamento
dell'assegno ha continuato ad essere effettuato a favore dell'ex marito della
ricorrente fino al 31 dicembre 2000.
Dalla
sentenza di divorzio risulta tuttavia che l'accordo fra i genitori era che
l'assegno familiare fosse versato alla madre. Si deve ritenere, a tale
proposito, che anche la commisurazione degli alimenti fosse stata intrapresa
sulla base di tale presupposto. Ed allora è probabile che, in base a tale
accordo, sebbene l'assegno sia stato versato all'ex marito per i primi mesi di
efficacia della convenzione (da maggio a dicembre 2000), egli l'abbia poi ceduto
alla ricorrente.
6.3.
Va, d'altronde,
rilevato che stranamente l'assegno in questione non risulta essere stato
imposto nella tassazione ordinaria 1999/2000 e, di conseguenza, non è ora incluso
nella tassazione intermedia 2000 dell'ex marito. Non solo: l'Ufficio di tassazione
lo ha comunque aggiunto alla deduzione per alimenti, avvantaggiando così indebitamente
l'ex coniuge della ricorrente.
Ora, si è
già ricordato come le regole sul calcolo applicabili ai casi di tassazione
intermedia abbiano effetto limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza
colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT). Poiché, come
detto, gli assegni familiari sono imposti a titolo di reddito del lavoro
dipendente e tale reddito, nella fattispecie, non è stato influenzato dal
divorzio, ne consegue che non si giustifica la sua inclusione nella tassazione
intermedia. Infatti, come visto, il trasferimento della titolarità dell'assegno
da un genitore all'altro non è legato alla separazione o al divorzio e quindi
neppure al momento in cui è stata intrapresa la tassazione intermedia.
Appare
pertanto giustificato lo stralcio degli assegni familiari dalla tassazione intermedia
2000.
- L'ultima contestazione si riferisce alla deduzione per persona bisognosa
a carico.
L'Ufficio
di tassazione l'ha negata per il fatto che la censura avrebbe dovuto essere
sollevata con la tassazione ordinaria.
In
effetti, come già ricordato, la tassazione intermedia per divorzio ha il solo
scopo di separare i redditi, la sostanza e le relative deduzioni fra i coniugi
tassati separatamente. Non viene invece intrapreso un nuovo accertamento dei
fattori imponibili, se non in relazione ad eventuali obblighi di mantenimento
legati al divorzio stesso (Duss/Schär, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 45 LIFD,
p. 502).
Pertanto,
non entra in considerazione una censura in merito alla deduzione per persona
bisognosa a carico. Basti ricordare alla ricorrente che tale detrazione era
stata richiesta già nella dichiarazione fiscale 1999/2000 e che era stata
negata dall'autorità fiscale con decisione del 18 ottobre 1999, non impugnata
dalla ricorrente né dall'ex marito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 aprile 2001 è riformata nel senso
che essa produce effetto solo a partire dal 1° maggio 2000 e che gli alimenti sono
ridotti a fr. 18'000 in media annua.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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