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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.71
Data decisione, Autorità:
05.06.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00071
Lugano
5 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2001
in materia di: IC 99/00
presentato da:
-__________. __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
-__________ ha trasferito il proprio
domicilio dal __________ __________ -__________,
dove ha lavorato fino al mese di febbraio del 1997 per poi prepararsi agli
esami d'avvocato di quel Cantone, nel Canton Ticino dal 1° marzo 1998, dove ha
iniziato a lavorare dal 1° luglio presso __________.
1.1.
Il 18
gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione l'Ufficio di tassazione notificava alla
contribuente la tassazione IC 1997-98, a valere dal 1° marzo 1998 al 31
dicembre 1998, per inizio dell' assoggettamento, in cui non le veniva esposto
alcun reddito.
Il 15
gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava poi alla contribuente una tassazione
intermedia IC per inizio dell'attività, a valere dal 1° luglio al 31 dicembre
1998, in cui il reddito del lavoro veniva stabilito in fr. 112'638.-.
Sempre in
data 15 gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche
la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, in cui stabiliva il reddito del
lavoro in fr. 111'876.- di media annua.
1.2.
La
contribuente presentava reclamo in tempo utile contro le suddette notifiche di
tassazione.
Con
riferimento alla tassazione intermedia, censurava la separazione del reddito da
lei conseguito in due periodi, dal 1° marzo al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio
in poi, chiedendo quindi che la tassazione per inizio dell'assoggettamento in
Ticino fosse stabilita sulla base dei reddito conseguito dal suo arrivo nel
Cantone durante un anno.
Con
riferimento alla tassazione IFD 1999-2001, la contribuente contestava il
reddito del lavoro espostole per l'IFD, che avrebbe dovuto essere stabilito in
soli fr. 24'650.- di media annua.
Con
riferimento alla tassazione IC 1999-2001, infine, la contribuente sosteneva che
il reddito del lavoro avrebbe dovuto essere fissato in fr. 68'740.-.
1.3.
Con decisione
del 9 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione, in evasione del reclamo della
contribuente in materia di tassazione intermedia, riduceva il reddito del
lavoro a fr. 68'740.- di media annua e fissava l'inizio dell'assoggettamento
dal 1° marzo 1998.
Sempre
con decisione del 9 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione accoglieva il ricorso
in materia di IFD 1999-2000, riducendo il reddito imponibile, tenuto conto del
reddito della sostanza, a fr. 23'117.- di media annua. Per quanto concerne
infine l'IC, l'Ufficio di tassazione rettificava il reddito del lavoro in fr.
103'110.- di media annua, senza tener conto del periodo dal 1° marzo al 30
giugno 1998, in cui la contribuente non aveva conseguito alcun reddito.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ -__________ contesta (unicamente) la decisione su reclamo IC
1999-2000, chiedendo che il reddito del lavoro venga stabilito in fr. 68'740.-
di media annua tenendo conto del periodo da marzo a giugno del 1998, durante il
quale non ha conseguito alcun reddito.
-
3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1
lett. b LT).
I
proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo
fiscale che segue quello in cui inizia l’assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT), limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 56
cpv. 2 LT).
3.2.
Questa
Camera ha già avuto occasione di rilevare che l'entrata in vigore della nuova
legge tributaria il 1° gennaio 1995 ha apportato modifiche non trascurabili ai
princìpi che presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento
ed in caso di tassazione intermedia (CDT n. ..__________ del 19 maggio 1998, in RDAT
II-1998 n. 6t).
I criteri
di calcolo proposti dal legislatore cantonale consentono all'autorità di tassazione,
già per il primo periodo fiscale, di prendere in considerazione redditi che sono
stati conseguiti dopo la sua conclusione (CDT n. ..__________ del 19 maggio 1998 in RDAT II-1998
n. 6t). Per il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile deve
in ogni modo tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo di
computo. Se la durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici
mesi poiché l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo,
il reddito considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in
pratica ai mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri
riferiti al successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza
della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 26 aprile 1994, p. 42; inoltre: RDAT II-1998 n.
6t).
3.3.
La
formulazione scelta dal Legislatore, secondo cui il reddito deve essere determinato
“in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno,
calcolato su dodici mesi”, sta a indicare che il computo dell'imposta deve
essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il
mutamento.
Questa
formulazione volutamente elastica della norma è infatti stata voluta dal Legislatore
per consentire l’ottenimento di risultati equi soprattutto nei casi in cui il
cambiamento della situazione interviene nel secondo anno o ancor più verso la
fine del periodo di computo e il restante periodo di computo risulta relativamente
breve e non sufficientemente significativo.
3.4.
Come si è
visto, i proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il
periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’assoggettamento (art. 53 cpv.
2 LT).
I periodi
di assenza di reddito (Einkommenausfälle) si pongono e vanno esaminati
in questo contesto. Benché la legge non menzioni tale evenienza, a differenza
di altre legislazioni cantonali (cfr. Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum
Aargauer
Steuergesetz, Muri-Bern, 1991, p. 609 e pp. 614 ss., in particolare p. 618 s.),
non si può non tenerne conto. Nella misura in cui un’assenza di reddito di
alcuni mesi si ripete negli anni, non può essere considerata straordinaria
ovvero unica e se ne deve tenere conto. Al contrario, un’assenza di reddito
unica e limitata nel tempo, che presumibilmente non si ripeterà negli anni
seguenti, non può essere considerata più di una volta, altrimenti si finirebbe
per falsare le basi di calcolo e ci si allontanerebbe dal postulato d’equità
sul piano della capacità contributiva, cui tende la formulazione, volutamente
elastica, della norma adottata dal legislatore.
- 4.1.
Venendo
ora al caso in esame, appare opportuna una premessa. Un conto è infatti la
tassazione per inizio dell’ assoggettamento e un altro è la tassazione
intermedia, ancorché entrambe queste tassazioni siano accomunate dalla norma
sulle basi di calcolo.
La
tassazione per inizio dell’assoggettamento illimitato va infatti effettuata
sempre e in ogni caso quando sono realizzati i presupposti di legge,
indipendentemente dal fatto che il nuovo contribuente eserciti o meno
un’attività lucrativa. Se poi, qualche tempo dopo l’inizio dell’assoggettamento
la situazione muta, nel senso che il contribuente inizia un’attività lavorativa
o la cessa, l’autorità fiscale dovrà intraprendere una tassazione intermedia.
Diversamente si finisce per assimilare, per confondere (nel senso etimologico
del termine) inizio dell’assoggettamento e tassazione intermedia.
4.2.
Orbene,
ciò è proprio avvenuto nel presente caso, quando l’Ufficio di tassazione,
accogliendo il reclamo della contribuente, ha annullato la tassazione, per
altro cresciuta in giudicato, emessa per inizio dell’assoggettamento illimitato
e l’ha di fatto sostituita con una tassazione "intermedia"
dall'inizio dell'assoggettamento, in cui ha determinato il reddito tenendo
conto dei primi quattro mesi di completa inattività, da marzo a giugno.
Certo,
per quanto concerne la tassazione IC 1997-98, dal 1° marzo 1998 alla fine di
quell’anno, il risultato pratico non cambia nella sostanza, poiché, invece di
imporre il reddito del lavoro riportato a un anno pro rata temporis dal
1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998, si è finito per imporre un reddito
inferiore e, meglio, “ponderato” per tener conto della lacuna reddituale da marzo
a giugno per un periodo maggiore di tempo, da marzo a dicembre.
Questa
considerazione non è irrilevante, poiché riprendendo pari pari il reddito
“ponderato” anche nel periodo successivo, si finirebbe per conferire
periodicità annuale alla lacuna reddituale di quattro mesi, quando questa
invece si è verificata una sola volta, all’ inizio dell’assoggettamento e non
si è più ripetuta. E con ciò si finisce per alterare quel postulato d’equità in
materia di capacità contributiva cui, come si è visto, ha voluto tendere il
legislatore.
4.3.
Ne viene,
per quanto precede, che la decisione su reclamo con la quale l’Ufficio di
tassazione ha stabilito il reddito del lavoro in fr. 103'100.- per il periodo
1999-2000 merita conferma.
A tale
soluzione si sarebbe d’altronde pervenuti, se invece di annullare la tassazione
intermedia dal 1° luglio 1998, la si fosse mantenuta e non la si fosse invece
fatta confluire nella tassazione d’inizio assoggettamento.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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