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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.65
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00065
Lugano
22 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2001
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 15 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione
esponeva alla contribuente un reddito della sostanza immobiliare di fr. 4'200.-
quale valore locativo della propria abitazione e di fr. 2'546.-, come a dichiarazione,
per subaffitto di camere;
-
che con
tempestivo reclamo del 5 giugno 2000 la contribuente chiedeva, tra le altre
cose, che il reddito derivante dal subaffitto di Camere venisse dedotto dal
valore locativo del proprio appartamento e che la relativa deduzione venisse
stabilita in fr. 1'050.- (25% del valore locativo);
-
che con
decisione del 9 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva su questo punto
il reclamo, rilevando che il valore locativo del proprio appartamento era stato
calcolato in base alle norme in vigore tenendo conto dei canoni di locazione
praticati nella zona;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente rinnova la domanda di stabilire
il valore locativo in fr. 4'750.- di media annua, pari al 6,25% di fr. 95'000.-
e la relativa deduzione in fr. 1'050.-;
-
che
l'Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, rilevando che il
valore locativo imposto, pur se aggiunto al reddito da affittacamere (di natura
aziendale) e valutato in fr. 4'800.- di media annua, costituisce un valore
minimo d'uso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che la ricorrente abita una vecchia casa
ticinese sita nel comune di __________ __________, il cui valore di stima ufficiale è
di soli fr. 95'000.-;
-
che essa
è solita affittare camere a villeggianti nella bella stagione, come d’altronde
risulta dalla precedente sentenza di questa Camera del 23 aprile 1999 (Inc. ..__________);
-
che,
durante il periodo in cui la ricorrente affitta camere, non dispone dell’intera
abitazione ma solo parte di essa;
-
che se da
un lato è fuor di dubbio che le debba essere esposto il reddito derivante
dall’affitto di camere, dall’altro occorre invece tener conto che della
corrispondente riduzione del valore locativo a dipendenza di tale attività;
-
che data
l’esigua entità dei valori in gioco e in assenza di più puntuali accertamenti o
su segnalazioni da parte dell’autorità comunale, questo giudice, per economia
di giudizio, ritiene di poter ridurre il valore locativo di un quinto in
considerazione della durata del periodo di villeggiatura e del fatto che
durante questo periodo la disponibilità della propria abitazione è limitata;
-
che, in
simili condizioni, il valore locativo va fissato in fr. 3'840.- (pari a 4/5 di
fr. 4'800) e che a tale reddito va aggiunto quello dichiarato dalla ricorrente
per l’affitto di camere di fr. 2'546.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 aprile 2001 è riformata a’ sensi dei
considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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