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Numero d'incarto:
80.2001.33
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00033
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________
____________________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1941, divorziato dal giugno del 1996, padre di una figlia
nata il __________ 1978, chiedeva nella dichiarazione d'imposta IC/IFD
1999-2000 la deduzione a titolo di alimenti di un importo di fr. 51'250.- di
media annua.
Nella
tassazione, notificata al contribuente il 27 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione
di __________ limitava l'importo della deduzione per alimenti a fr. 8'400.- di
media annua, pari all'importo che all'Ufficio di tassazione risultava essere
stato versato a titolo di pensione alimentare alla moglie negli anni di
computo.
- A
seguito del reclamo presentato __________ __________ __________ per conto del
contribuente, l'Ufficio di tassazione con decisione del 12 febbraio 2001 accoglieva
parzialmente il ricorso, elevando la deduzione a fr. 21'100.- di media annua, argomentando:
In base ai documenti inoltrati vengono dedotte le
seguenti rendite alimentari pagate durante gli anni al 1997/1998:
rendite
versate alla signora __________. __________ fr. 8400 di media
rendite
versate alla signora __________. __________ fr. 12700 di media
Per
quanto riguarda le altre richieste (rendite alimentari versate alla figlia
__________ e alla signora __________ __________) si rileva quanto segue: sia
l'art. 32 cpv. 1 lett. c) della Legge tributaria del cantone Ticino che l'art.
33 cpv. 1 lett. c) della Legge sull'imposta federale diretta prevedono che:
"(…) sono dedotti dal reddito (…)gli alimenti versati al coniuge
divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un
genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (…)".
Dal
riferimento all'autorità parentale ne risulta logicamente che la deduzione,
rispettivamente l'imposizione delle rendite, è limitata alle prestazioni fatte
per i figli minorenni.
Nel
caso concreto il signor __________ durante gli anni 97/98 ha versato fr.
15'600.- alla figlia __________ __________ nata il __________. In base a quanto
descritto questi versamenti non possono essere dedotti poiché versati alla
figlia maggiorenne.
Per
quanto riguarda le rendite dovute alla signora Huguette ma non versate, si
rileva che la deduzione è solo prevista per le rendite "versate" non per quelle
che in base alle decisioni prese dovevano essere versate ma che in effetti non
lo sono state.
Inoltre
l'indicazione di "credito" contenuta nella lettera del
17.01.2001 senza un documento o un titolo di credito della beneficiaria
che attesti in modo inequivocabile la trasformazione delle rendite non Percepite
in un credito da lei vantato nei confronti del signor __________ non permette
da sola una soluzione diversa di quella prevista dalla legge tributaria.
Pertanto la rendita deducibile viene limitata agli importi effettivamente
versati durante gli anni 1997/1998.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dalla
__________ __________ __________, contesta la mancata deduzione degli alimenti
versati alla figlia __________ in ragione di fr. 15'600.-, in quanto non sarebbero
da considerare versamenti sulla base dell'autorità parentale, bensì importi stabiliti
nell'ambito della separazione legale.
-
Il
ricorso verte soltanto sulla deduzione degli “alimenti” versati dal padre alla
figlia __________. Non è invece più litigiosa in questa sede l’altra questione
relativa alle rendite dovute alla signora __________.
4.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 1 lett. c LT e l'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai proventi gli alimenti versati al
coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati
a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le
prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza
fondato sul diritto di famiglia.
Secondo
l’art. 133 cpv. 1 CC attualmente in vigore, il giudice attribuisce l’autorità
parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono
gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il
contributo di mantenimento dell’altro genitore. Sempre secondo la citata norma
(cfr. 2a frase), il contributo di mantenimento può essere stabilito
anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.
In virtù dei rimandi
contenuti nella succitata norma, anche in caso
di divorzio, il contributo alle spese di mantenimento, dovuto dal coniuge cui i
figli minorenni non sono affidati, è disciplinato dagli artt. 276 ss. CCS.
L’obbligo di mantenimento del figlio include, secondo l’art. 276 cpv. 1 CCS, le spese d’educazione e formazione. Esso dura, secondo l’art. 277
cpv. 1 CCS, fino alla maggiore età del figlio.
4.2.
L'obbligo
di versare i contributi nasce quando cresce in giudicato il dispositivo della
sentenza di divorzio (cfr. DTF 90 II 357;
Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 214 ad art.
156).
Il giudice deve occuparsi, nella procedura
matrimoniale, solo delle prestazioni di mantenimento dovute a figli che sono
ancora minorenni al momento della decisione (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation, 3. ediz., p. 154).
Tuttavia
l'art. 277 cpv. 2 CCS prevede che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non
ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa
normalmente concludersi”.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale sul nuovo art. 277 CCS, è del tutto
irrilevante che gli obblighi di mantenimento dei figli siano stati disciplinati
dal giudice del divorzio, anche per il periodo di formazione posteriore al
raggiungimento della maggiore età, poiché si tratta di obblighi dettati dalla
legge stessa (cfr. DTF 104 II 295 s.). Se un accordo bonale al riguardo
non sarà possibile, si renderà necessaria un’azione civile (cfr. art. 279 CCS; DTF
104 II 298). Dopo il conseguimento della maggiore età, creditore dei contributi
di mantenimento è lo stesso figlio divenuto maggiorenne, il quale può far
valere personalmente la sua pretesa nei confronti del genitore obbligato (cfr. DTF
102 II 102; DTF 107 II 474).
4.3.
In
dottrina (cfr. Bühler/Spühler, n. 244 ad art. 156) si sostiene persino
che il giudice non dovrebbe neppure approvare clausole delle convenzioni sulle
conseguenze accessorie del divorzio, nella misura in cui esse si riferiscano a
contributi a favore dei figli al di là del raggiungimento della maggiore età;
infatti, nel quadro della procedura di divorzio, i contributi a favore dei
figli entrano in considerazione solo come conseguenza dell'attribuzione dell'autorità
parentale; e, poiché su tale aspetto si decide solo fino alla maggiore età, ciò
dovrebbe logicamente valere anche per le conseguenze accessorie di tale
decisione. Il Tribunale federale (DTF 107 II 472) ammette tuttavia
l'efficacia di simili obblighi, inseriti nelle convenzioni di divorzio, anche
se si riferiscono al periodo successivo al compimento del ventesimo anno di età
del figlio, poiché costituiscono un'obbligazione a favore di un terzo (art. 112
CO).
4.4.
In
conclusione, dal punto di vista civilistico, emerge dunque una sostanziale
differenza nella natura delle prestazioni dovute nei confronti del coniuge
separato o divorziato e dei figli minorenni che convivono con quest'ultimo, da
una parte, e nei confronti dei figli maggiorenni, dall'altra.
4.5.
Tale
conclusione trova riscontro, dal profilo fiscale, anche nella legge tributaria.
Si è visto infatti che il trattamento riservato agli alimenti, secondo la LT e
la LIFD, è limitato a quelle prestazioni che sono dovute al coniuge ed ai figli
“sotto la sua autorità parentale”.
Malgrado
l’assenza nella legislazione fiscale di una espressa delimitazione ai soli
figli minorenni, essa risulta dalla nozione di “figli sotto la sua autorità
parentale”. Infatti, in virtù dell'art. 296 CCS, il figlio è soggetto
all'autorità parentale soltanto “finché minorenne”.
A
tale conclusione è giunta non soltanto la giurisprudenza di questa Camera (CDT
n. 28 dell'11 febbraio 1993 in re S.A., con riferimenti; CDT n.
165-66/93 del 27 agosto 1993 in re F. B.), ma anche quella di altre Autorità
giudiziarie cantonali (RDAF 1987, 437 ss.; RF 1994 p. 266). E in questo senso si è inoltre espressa la
Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli
alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il
debitore degli alimenti non li può più dedurre (Agner/Jung/Steinmann, n.
2 all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, n. 21
all'art. 33 LIFD, p. 406).
4.6.
Va
d'altra parte rilevato, non fosse che per questione di parità di trattamento,
che, quale che sia il costo concreto degli studi, nemmeno nella partita fiscale
dei coniugati viene riconosciuta una deduzione per il contributo agli studi dei
figli maggiorenni fondato sul diritto di famiglia.
- Le
somme di denaro versate regolarmente dal ricorrente alla figlia __________, che
ha raggiunto la maggiore età già nel gennaio del 1996, devono essere
qualificate come “prestazioni fondate sul diritto di famiglia” e non sono
quindi deducibili dalla partita fiscale di chi le eroga, conformemente a quanto
stabilito dagli artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e l'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.
La decisione dell’ Ufficio di tassazione merita
pertanto piena conferma, in quanto conforme alla legge, alla costante giurisprudenza
ed alla prassi delle autorità fiscali, tanto più che ha concesso pacificamente
al contribuente, in relazione alle prestazioni versate alla figlia ,
la deduzione per persona bisognosa a carico (cfr. Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo
2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122; CDT n.
.__________ del 30 agosto 2000 in re A. T.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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