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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.23
Data decisione, Autorità:
27.06.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00023
Lugano
27 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2001
in materia di: imposta annua intera
1998
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
17 marzo 2000 __________ __________, rispondendo a una richiesta di documentazione
dell'Ufficio di tassazione in relazione alla tassazione 1999-2000, comunicava,
per il tramite della __________ __________, di aver conseguito il 21 gennaio
1998 una vincita al __________ del __________ di __________ di fr. 268'927.-.
Il 10
ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente un'imposta
annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili, secondo l'art. 36
LT, calcolata sull'ammontare della vincita.
- Assistito
dalla __________ __________, il contribuente presentava reclamo in tempo utile,
rilevando che la vincita era stata suddivisa a metà con __________ __________,
cittadina __________, che aveva condiviso il costo della giocata e producendo
sia una dichiarazione dell'interessata sia la prova del versamento bancario.
Dopo
un'audizione che ha avuto luogo il 17 novembre 2000, con scritto del 7 dicembre
2000 la __________ __________ comunicava all'Ufficio di tassazione che intendeva
produrre nel termine di quindici giorni anche una dichiarazione del direttore
della __________ __________ __________, che sarebbe stato al corrente che i
vincitori del __________ erano due.
Il 12
gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che il
pagamento della vincita da parte della __________ __________ __________ era
stato effettuato soltanto al contribuente.
- Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre
assistito dalla __________ __________, propone di nuovo di ridurre l'imponibile
della metà. Riferisce che il signor __________, capo sala gioco, gli avrebbe
detto che gli avrebbe rilasciato una dichiarazione che la vincita era stata
conseguita dalle due persone, vale a dire il contribuente e la signorina
__________, che stavano giocando sulla stessa macchina. L'indomani, per motivi
non noti, la dichiarazione non gli venne però rilasciata e ora il signor
__________ non è più alle dipendenze della __________ __________ __________.
Rileva nondimeno che vi sarebbero due testi, __________ __________ __________ e
__________ __________, riservandosi di produrre le relative dichiarazione.
Avverte infine che l'art. 8 del regolamento della casa da gioco prevede la possibilità
che due persone giochino assieme.
All'udienza
dell'8 giugno 2001 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
- Dagli atti trasmessi a questa Camera dall'Ufficio di tassazione e
dalle affermazioni fatte dal ricorrente risulta che egli ha vinto, il 21
gennaio 1998, l'importo di fr. 268'927, giocando presso il __________
__________ di __________. La vincita è stata versata da quest'ultimo al
ricorrente stesso. Ciononostante, egli asserisce di avere giocato in società
con la signora __________ __________, domiciliata in __________.
4.1.
In
applicazione analogica del principio previsto dall'art. 8 CCS, nella procedura
fiscale l'onere probatorio è ripartito nel senso che all'autorità fiscale
compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il
debito fiscale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n.
28 all'art. 130 LIFD, p. 305 e giurisprudenza citata). Giurisprudenza e
dottrina tendono, infatti, a distinguere, all'interno della collaborazione che
il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli
che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che
invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfah-
renspflichten
des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 -
547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Ergänzungs-
band, II ediz.,
Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla
giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren,
Zurigo 1989, p. 48 ss.); in questo quadro, le norme concernenti l'onere di
provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione
appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti;
inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art.
72 StG ZH, p. 340). I diritti procedurali, a differenza degli obblighi,
costituiscono una facoltà del contribuente, della quale l'autorità fiscale non
può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in
caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono
l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno
prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num.
11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
4.2.
Nel caso
in discussione, come detto, l'autorità fiscale ha potuto dimostrare che al
ricorrente è stato versato l'ammontare intero della vincita al gioco, pari a
complessivi fr. 268'927.–.
Ciò
lascia presumere, fino a prova contraria, che egli sia stato l'unico giocatore
e che, di conseguenza, sia stato l'unico vincitore.
Certo,
nessuno può escludere che effettivamente egli avesse giocato in società con la
signora __________, ma tale circostanza, che gli consentirebbe di ridurre alla
metà l'imponibile ed in misura ancora superiore l'imposta dovuta, è ben lungi
dall'essere comprovata. Unici documenti che la attestano sono una dichiarazione
scritta della stessa signora __________ e la copia di un bonifico bancario a
favore di quest'ultima.
Non deve
tuttavia essere trascurato il fatto che anche quello di gioco è un vero e
proprio contratto, sia pure di carattere aleatorio. Di conseguenza, la sua
conclusione sottostà alle regole sui negozi giuridici bilaterali. Ne consegue
che, se nei confronti dell'altro contraente risulta esservi un solo giocatore,
non si può pretendere che, nei confronti di terzi, sia presunta l'esistenza di
due giocatori. Infatti, se i giocatori fossero stati davvero due, avrebbero
avuto buone ragioni per pretendere di figurare entrambi come contraenti nei
confronti della casa da gioco; in considerazione dell'entità della vincita,
appare infatti senza dubbio prudente che siano tutti coloro che vantano un
credito nei confronti della casa da gioco ad apparire come tali.
Non può
invece bastare una semplice dichiarazione del preteso socio a far ritenere
l'esistenza di due giocatori, per ottenere un evidente vantaggio fiscale.
Ammettere tale circostanza avrebbe infatti l'effetto di sottrarre
all'imposizione in Svizzera la metà della vincita.
Il
riferimento del ricorrente all'art. 8 del regolamento della casa da gioco,
secondo cui più persone possono giocare su una sola macchina, dimostra
unicamente la possibilità di giocare insieme. Ma proprio tale fatto dovrebbe
comportare la possibilità, per i giocatori, di vedersi riconosciuta la qualità
di contraenti nei confronti del __________ stesso, dapprima, e di ogni terzo,
poi.
Quanto al
bonifico bancario di fr. 134'450, a favore di __________ __________, lo stesso
non dimostra nulla di più del versamento di tale importo. Non attesta invece
alcunché a proposito della qualità di giocatrice della beneficiaria.
4.3.
Non è
pertanto provato che il ricorrente abbia conseguito la vincita per metà, avendo
giocato in società con la signora __________.
La
decisione impugnata deve così essere confermata.
- Il
ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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