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Numero d'incarto:
80.2001.167
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00167
Lugano
17 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2001
in materia di: IC/IFD 95/96, 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
17 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui i diversi
fattori di reddito e di sostanza venivano valutati d'ufficio, poiché i
contribuenti nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e una
multa disciplinare, avevano omesso di presentare la dichiarazione d'imposta.
Il 23
aprile successivo l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ pure
la tassazione del periodo successivo, IC/IFD 1997-98, anche allestita d'ufficio
in assenza di collaborazione da parte dei contribuenti.
- Il
16 maggio 2001 __________ __________ presentava reclamo contro entrambe le
notifiche di tassazione, limitandosi ad affermare che avrebbe presentato nei
giorni successivi la documentazione a supporto del reclamo.
Con due
distinti scritti del 16 agosto 2001 l'Ufficio di tassazione invitava i coniugi
__________ a motivare il reclamo e a produrre i mezzi di prova entro il 14
settembre 2001, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Rimasta
senza esito la richiesta di motivazione del reclamo e di produzione della
documentazione, con due decisioni del 15 ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione dichiarava
irricevibile il reclamo contro le notifiche di tassazione IC/IFD 1995-96 e
1997-98.
-
Con
il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l'annullamento
delle notifiche di tassazione, lamentando che sarebbero molto distanti dalla
realtà. Producono a sostegno le dichiarazioni d'imposta compilate dei due
periodi e la relativa documentazione.
-
4.1.
L'art.
130 cpv. 2 LIFD e l'art. 204 cpv. 2 LT consentono all’ autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il
contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. Secondo gli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 3 LT il contribuente
può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova.
4.2.
Secondo
il Tribunale federale, la prova della manifesta infondatezza della tassazione
d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di
prova, rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei
quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a
constatarne l'inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito
delle conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza
del Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552
= Sammlung BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p.
455).
4.3.
Come
detto, l’art. 132 cpv. 3 LIFD e l'art. 206 cpv. 3 LT esigono che il
contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione
d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi
eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri
presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,
bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità
non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale; l’Alta
Corte si richiama, a tale riguardo, alla prassi sviluppata in materia di
ricorso di diritto pubblico allo stesso Tribunale federale: un’impugnativa che
non adempia le esigenze di motivazione dell’art. 90 cpv. 1 lett. b OG, viene
infatti dichiarata inammissibile, malgrado una simile conseguenza non
scaturisca esplicitamente dal testo di legge (DTF 81 I 98 consid. 3, 121
I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c); analogamente, un ricorso di diritto
amministrativo, la cui motivazione sia insufficiente, è dichiarato
irricevibile, sebbene una simile conseguenza non sia esplicitamente indicata
all’art. 108 cpv. 1 OG (DTF 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid.
2).
Nell’affermare
che l’esame di merito di una tassazione impugnata con reclamo dipende
dall’esistenza di una motivazione, la Corte federale ha poi invocato “importanti
interessi pubblici”. In tal modo si evita infatti che un contribuente, il quale
ha omesso di adempire i propri obblighi di collaborazione ed è stato tassato
d’ufficio, possa ostacolare notevolmente il lavoro dell’amministrazione,
presentando un reclamo assolutamente immotivato, per poi difendersi e produrre
la documentazione richiesta in sede di ricorso (DTF 123 II 552, consid.
4e).
4.4.
Il
Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e
206 cpv. 3 LT e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio
che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo
sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di
un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della
tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo
l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare
il gravame, conformemente ai requisiti dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206
cpv. 3 LT LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123 II 552, consid. 4f).
- Nel
caso concreto il reclamo non soddisfaceva manifestamente i requisiti chiesti dalle
norme succitate del diritto federale e cantonale, poiché si limitava a
lamentare la distanza della tassazione dalla realtà e a dichiarare che nei
prossimi giorni sarebbe stata prodotta la documentazione.
L'Ufficio
di tassazione invitava pertanto i coniugi __________, con due distinti scritti
del 16 agosto 2001, entrambi spediti per posta raccomandata, a produrre finalmente
entro il 14 settembre la documentazione promessa con il reclamo del 16 maggio
precedente. Entrambe le richieste erano per altro munite della comminatoria
d'irricevibilità, vale a dire dell'avvertenza che, scaduto senza esito il
termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Di fronte
all'ostinata passività dei contribuenti, che non hanno reagito nemmeno alle
richieste di motivazione e documentazione del 16 agosto, l'Ufficio di
tassazione non poteva far altro che constatare l'assenza di requisiti
processuali di validità indispensabili (motivazione, documentazione) e
dichiarare quindi irricevibile la mera manifestazione della volontà di
reclamare manifestata dai coniugi __________.
La
fondatezza della decisione di irricevibilità dell'Ufficio di tassazione
preclude a questa Camera ogni e qualsiasi esame di merito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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