__________ __________. __________, Lic. jur. __________ __________,
rappr. da: __________ & __________ __________
__________, __________ __________,
-
che, non
avendo __________ __________. __________ inoltrato la dichiarazione fiscale
2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava, con decisione del
15 giugno 2001, una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo
nel contempo che, in caso di inosservanza, gli sarebbe stata inflitta una multa
disciplinare;
-
che, non
essendo stato dato seguito alla diffida in questione, con decisione del 12
luglio 2001, l'Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di
fr. 2’400.-, attribuendogli un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la
dichiarazione;
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che il
contribuente impugnava la multa con reclamo del 16 agosto 2001, lamentando la
violazione del diritto di essere sentito, la carenza di motivazione della
decisione e la misura della sanzione, ritenuta lesiva del principio di
proporzionalità;
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che
l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 28 settembre 2001,
sottolineando in particolar modo la ripetuta recidiva;
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che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. __________
__________. __________ chiede che la multa sia ridotta a fr. 100.– e censura
altresì la decisione su reclamo, che non sarebbe entrata nel merito degli
argomenti del reclamo sulla base delle considerazioni già sottoposte
all'Ufficio di tassazione;
-
che, come
detto in narrativa, il ricorrente censura in primo luogo la violazione del
diritto di essere sentito, per il fatto che la decisione impugnata non sarebbe
entrata nel merito delle sue argomentazioni circa la misura della multa
inflittagli;
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che, per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia
17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
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che
l’art. 29 Cost. fed. (art. 4 Cost. fed. 1874) impone alle autorità
amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei
considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti;
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che una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell’8 gennaio 1987
in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF
114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P.
Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991,
p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona
1988, p. 89);
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che per
far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF
105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in
re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 249);
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che la
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);
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che,
nella fattispecie, la decisione impugnata adempie senz’altro i presupposti
indicati, poiché, dopo avere indicato le disposizioni applicabili, spiega, da un
lato, che la sanzione è stata commisurata alla capacità contributiva del
contribuente e, dall’altro, che è stata aggravata in considerazione della
recidiva;
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che
comunque, se anche vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito,
la stessa potrebbe essere sanata nel quadro della presente procedura
ricorsuale, in cui la Camera di diritto tributario gode di un pieno potere di
esame in fatto e in diritto e del resto non è nemmeno vincolata alle domande
delle parti (cfr. per le molte, STF del 20 novembre 2000 in re D.G.,
consid. 2b, in cui si ammette la possibilità di rimediare al vizio di forma anche
in sede di ricorso di diritto pubblico, a condizione che all'insorgente venga
data facoltà di esprimersi compiutamente; inoltre, CDT n. 174 del 4 aprile
1984 in re E.B.; StE 1998 B 96.12 n. 9);
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che,
quanto al merito, chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per
negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una
disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non
consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa
di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al
massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
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che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
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che, nel
caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia
commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato
all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15
giugno 2001;
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che non è
pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato
impedito nell'adempimento degli obblighi fiscali dalla circostanza che non era
ancora stato tassato nel cantone di domicilio;
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che,
infatti, a parte il fatto che il ricorrente avrebbe semplicemente potuto
chiedere una proroga del termine per la dichiarazione, non si vede in qual modo
la circostanza che egli non fosse ancora stato sottoposto a tassazione nel
Canton Zurigo abbia potuto riflettersi sulla dichiarazione della sostanza
ticinese e del relativo reddito;
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che
invece il contribuente ha manifestato un totale disinteresse per gli obblighi
fiscali nei confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed
una diffida raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una
proroga del termine;
-
che la
sanzione appare pertanto del tutto legittima;
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che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in
particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro
della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa
che tenga conto della capacità contributiva;
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che,
pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato;
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che sia
la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a
raggiungere l’importo di 10’000.- franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
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che, per
i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni
prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si
tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
-
che la
misura della multa inflitta al ricorrente si spiega con la recidiva;
-
che,
infatti, il ricorrente era già stato multato per precedenti violazioni
dell'obbligo di inoltrare la dichiarazione, nei periodi fiscali 1993/94,
1997/98, 1999/2000;
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che
appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione
impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare;
-
che del
resto, se anche l’ammontare della sanzione rappresentasse, come sostiene il
ricorrente, il 17% dell’imposta cantonale dovuta – cosa che peraltro potrebbe
essere accertata solo in seguito alla tassazione – tale misura non apparirebbe
comunque in sé lesiva del principio di proporzionalità.
visto per le spese l’art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.