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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.146
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00146
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
I coniugi
__________ e __________ __________ sono genitori di due figli: __________ nato
nel 1974 ed __________, nata nel 1981. Nella dichiarazione d'imposta 1999-2000
chiedevano che venisse loro concessa per ciascuno dei figli la deduzione per
figli a carico sia per l'IC sia per l'IFD e la deduzione per figli agli studi
per la sola IC.
Nella
notifica di tassazione del 22 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione concedeva ai
contribuenti, limitatamente alla figlia __________, unicamente la deduzione IC
e IFD per figli a carico.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 20 giugno 2000 __________ __________ rinnovava la
richiesta di deduzione per figli a carico anche per il figlio __________ e per
figli agli studi per entrambi i figli, argomentando che __________ frequentava
la scuola di commercio di __________ e che Sim__________ne, dopo aver
frequentato la Scuola tecnica superiore di __________ in ingegneria
elettronica, aveva seguito un corso di lingue in __________ fino ai primi
giorni del 1999.
1.3.
Con
decisione del 10 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva nuovamente
la richiesta, rilevando che per la concessione delle chieste deduzioni entrano
in considerazione solo scuole o corsi a tempo pieno della durata minima di
almeno due semestri, che rilasciano un titolo o preparano a un esame riconosciuto.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone sia per
__________ sia per __________ la richiesta di deduzione per figli a carico per
l'IC e per l'IFD e per figli agli studi per la sola IC, ribadendo che
__________ era studentessa alla commercio di __________ e __________ studente
di lingue in __________, con un costo non sussidiato di fr. 16'000.-, dopo aver
ottenuto il diploma d'ingegnere elettronico __________.
-
3.1.
Secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 6’200.- franchi.
Secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, fr.
5'100.-.
La
deduzione è stabilita secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale o
dell'assoggettamento (cfr. art. 35 cpv. 2 LIFD e art. 34 cpv. 3 LT).
3.2.
Secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio
fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una
scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di
5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato
tenuto conto dei costi supplementari sopportati».
Il
decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle
persone fisiche, valido per il periodo
fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998, all’art. 10 stabilisce che le deduzioni
ammontano a:
§
fr. 800.-- se il
figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
§
fr. 3’100.-- se il
figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o
corsi di formazione nel Cantone;
§
fr. 5’600.-- se il
figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o
corsi di formazione fuori Cantone.
Il
Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto (cfr. Circolare della Divisione delle
contribuzioni, n. /, del 1° dicembre 1998, concernente le
deduzioni per figli agli studi).
- Per
chiarezza appare opportuno esaminare separatamente la situazione di ciascuno
dei due figli del ricorrente: __________, nata nel 1974, studentessa alla
Scuola di commercio di __________ e __________, ingegnere __________ e studente
di lingue.
4.1.
Nel caso
di , l'Ufficio di tassazione ha pacificamente concesso, sia per l'IC
sia per l'IFD, la deduzione per figli. Ha invece negato la deduzione IC per
figli agli studi, poiché __________ beneficiava di un assegno di studio di fr.
2'800.-, superiore comunque alla deduzione di fr. 800.-, di cui avrebbe potuto
beneficiare conformemente a quanto previsto dai combinati disposti dell'art. 34
cpv. 1 lett. c LT e dell'art 10 DE del 27
ottobre 1998 (cfr. consid. 3.2.; CDT n. ..
del 23 luglio 1997 in re M. L.; CDT n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re E. L.).
4.2.
__________,
invece, ha terminato gli studi di ingegneria elettronica alla __________ di
__________ nel 1998. Ha poi effettuato, come risulta dallo scritto del 5 agosto
1998 della __________ __________ di , un soggiorno linguistico in
__________ dal 15/17 agosto 1998 al 19 dicembre 1998, conseguendo il
" __________ in __________ " ancora nel dicembre del 1998 a
__________.
Dalla
documentazione prodotta dal ricorrente medesimo risulta chiaramente che le
deduzioni chieste per il figlio __________ non possono essere concesse, sia perché
al 1° gennaio 1999 non risultava più iscritto a una scuola, avendo egli conseguito
il "__________ Certificate in __________ " già nel dicembre del 1998,
sia perché la frequentazione della scuola di lingue, quand'anche il corso fosse
terminato solo il 3 gennaio 1999 (come sembrerebbe sostenere il ricorrente in
contrasto con le emergenze documentali), non raggiungeva la durata minima di
due semestri richiesta dalla Circolare della Divisione delle contribuzioni
sopra citata.
Di
nessun rilievo comunque il fatto che il figlio del ricorrente abbia perso
l'aereo e sia stato costretto a posticipare il volo di ritorno dall'__________
a domenica 3 gennaio 1999.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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