__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________ __________,
-
che
__________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel
Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare;
-
che, non
avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, neppure dopo
essere stato sanzionato con una multa disciplinare di fr. 75, l'Ufficio di tassazione
di __________, con decisione del 10 maggio 1999 gli notificava una tassazione
d'ufficio, con la quale commisurava il reddito imponibile in fr. 10'822 in
media annua (imposta: fr. 1'515.80) e la sostanza imponibile in fr. 259'136
(imposta: fr. 657.10);
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 settembre 1999,
in lingua tedesca, nel quale invitava l'Ufficio di tassazione ad intraprendere
un riparto intercantonale dei fattori imponibili in base alle risultanze della
dichiarazione da lui inoltrata all'autorità fiscale del cantone di domicilio;
-
che, con
scritti successivi del 16 settembre e del 14 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione
chiedeva al reclamante di tradurre in italiano il gravame e di inviare copia
del riparto intercantonale allestito dall'autorità lucernese, avvertendolo che
l'inosservanza degli inviti in questione avrebbe comportato la dichiarazione di
irricevibilità del reclamo;
-
che, non
essendo pervenuta alcuna risposta da parte del contribuente, l'Ufficio di
tassazione, con decisione del 22 dicembre 2000, respingeva (in ordine) il
reclamo, adducendo che non erano stati rispettati i requisiti stabiliti
dall'art. 206 LT, per quanto concerne in particolar modo la motivazione del
gravame e l'invio dei mezzi di prova;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
argomenta di non avere ancora ricevuto la decisione di riparto del Canton
Lucerna, ma osserva che nessun reddito dovrebbe essere imposto nel Canton
Ticino;
-
che, con
scritto del 9 febbraio 2001, il presidente della Camera di diritto tributario
ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni, con scadenza il 20
febbraio 2001, per produrre la dichiarazione fiscale 1997/98 presentata al
fisco lucernese e la relativa notifica della tassazione;
-
che solo
il 26 febbraio 2001 è pervenuta alla Camera copia della dichiarazione fiscale
1997/98, inviata quindi oltre il termine attribuito al ricorrente (secondo il
timbro impresso sulla busta, dovrebbe essere stata inviata il 24 febbraio
2001);
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che,
nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del
contribuente, per il fatto che quest'ultimo non ha dato seguito all'invito di
tradurre il gravame ed a quello di produrre la documentazione relativa alla
tassazione del Canton Lucerna;
-
che, in
realtà, i motivi per cui l'Ufficio di tassazione era legittimato a rifiutarsi
di entrare nel merito del reclamo erano assai numerosi: sarebbe infatti bastato
constatare l'irreparabile tardività del reclamo (inoltrato il 7 settembre 1999
contro una decisione del 10 maggio 1999);
-
che,
comunque, il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, anche qualora
fosse stato inoltrato nel termine di 30 giorni, per il fatto che l'osservanza
della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che,
inoltre, il contribuente si è limitato a sostenere che la ripartizione dei
fattori imponibili fra il Cantone di domicilio e il Canton Ticino non comporta
l'attribuzione di alcun reddito a quest'ultimo, senza peraltro documentare in
alcun modo tale affermazione, nonostante le reiterate richieste dell'autorità
di tassazione;
-
che,
in tal modo, il reclamante non ha ossequiato l'art. 206 cpv. 2 LT, che esige la
collaborazione del contribuente in sede di reclamo;
-
che tanto
basterebbe a questa Camera per escludere un riesame della tassazione
contestata;
-
che,
comunque, in sede di istruzione del ricorso, il presidente della Camera di
diritto tributario ha ancora una volta invitato il ricorrente a trasmettere la
documentazione necessaria ad intraprendere una ripartizione intercantonale,
ottenendo, come detto, una risposta tardiva;
-
che, in
una simile situazione, anche il ricorso alla Camera di diritto tributario si
rivela irricevibile;
-
che deve
ancora essere sottolineata la particolare mancanza di collaborazione manifestata
dal contribuente, fin dalla fase di tassazione, che ha obbligato l'Ufficio a
procedere alla tassazione d'ufficio, ed anche dal suo rappresentante, che non
si degna di dare alcun riscontro agli scritti dell'autorità fiscale ticinese e
del Tribunale;
-
che si
può comunque segnalare al ricorrente che nella legge tributaria è stato recentemente
introdotto un nuovo motivo di revisione, se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale e
internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1
lett. d LT);
-
che,
in tale eventualità, la domanda di revisione deve essere presentata entro 30
giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 233 LT);
-
che,
pertanto, se la tassazione del Cantone di domicilio non è ancora passata in
giudicato, come egli sostiene, è ora aperta la possibilità di chiedere una
revisione, entro trenta giorni dalla notifica della tassazione lucernese.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.