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Numero d'incarto:
80.2001.123
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00123
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo sul
ricorso del 21 agosto 2001
in materia di: IC/IFD
99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed
in diritto
-
che
l’ 8 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la
tassazione IC/IFD 1999-2000, che conteneva alcune variazioni sulle deduzioni,
in particolare per le spese di trasporto, rispetto alla dichiarazione
d’imposta;
-
che
il contribuente presentava reclamo in tempo utile, contestando le deduzioni
concesse dall’Ufficio di tassazione e chiedendo se del caso che venisse
convocato;
-
che
l’Ufficio di tassazione con decisione del 23 luglio 2001 respingeva il reclamo,
senza aver preventivamente dato al contribuente facoltà di esprimersi
oralmente, come da lui richiesto;
-
che
con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente le
deduzioni concessegli in misura secondo lui insufficiente dall’Ufficio di
tassazione;
-
che
nella nota di trasmissione dell’incarto fiscale a questa Camera l’Ufficio di
tassazione avverte di non aver dato seguito per errore alla richiesta del
contribuente di essere sentito, chiedendo quindi che l’incarto sia stralciato
dai ruoli della Camera di diritto tributario e retrocesso all’Ufficio di
tassazione per nuova decisione dopo audizione del contribuente;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la
presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
-
che
il Giudice non può far altro che constatare la svista in cui è incorso
l’Ufficio di tassazione non dando seguito alla richiesta del ricorrente di
essere sentito per fornire maggiori delucidazioni sulla sua situazione
lavorativa e la necessità di usare il mezzo di trasporto privato;
-
che
ciò configura una violazione del diritto di essere sentito, a maggior ragione
se si considera che, da quanto emerge dall’incarto, l’asserita particolarità
dell’orario di lavoro richiede un esame più approfondito della situazione, che
può essere compiuto solo chiedendo spiegazioni più dettagliate dal
contribuente, difficilmente ottenibili per iscritto;
-
che
in simili condizioni si deve dar seguito alla richiesta dell’Ufficio di
tassazione di annullare in ordine la decisione su reclamo e di retrocedergli
atti per nuova decisione dopo audizione del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 23 luglio 2001, gli atti del
procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo
audizione personale del contribuente.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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