AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.117
Data decisione, Autorità:
01.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00117
80.2001.00118
80.2001.00119
80.2001.00129
Lugano
1 maro 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 91/92,93/94,
95/96,97/98
presentato da:
__________, ____________________,
rappr. .
__________ -, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, 1929, cittadino italiano e
domenicano, ha beneficiato a partire dal 18 agosto 1994 di un permesso di
dimora temporanea di tipo “L”, che gli consentiva di svolgere attività di
consulente finanziario con una retribuzione di mille franchi al giorno per 90
giorni all'anno per la __________ in __________.
Accanto
alla dimora __________, ____________________ __________ aveva altre residenze, segnatamente a __________ __________,
stato del quale possiede pure la nazionalità, a __________
e in __________ a __________ e a __________.
A
dipendenza dell'attività (finanziaria e immobiliare) svolta nel __________ e in qualche modo riconducibile a __________ __________
__________, come pure ai legami
familiari (alloggio presso la figlia in __________
__________ a __________ dapprima, nella lussuosa villa della __________ __________
a __________ poi) e ad altre relazioni
personali, l'Ufficio di tassazione si chiedeva se __________
non fosse di fatto domiciliato in __________
e non fosse quindi soggetto fiscale illimitatamente imponibile nel nostro Paese.
Il
Ministero pubblico, dal canto suo, dava avvio a un procedimento penale per
diversi titoli di reato: violazione della Legge cantonale sui fiduciari, della
Legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, della Legge federale
sui fondi d'investimento e della Legge tributaria, che si concludeva il 30 giugno
1998 con un decreto di non luogo a procedere.
Tra
l'Autorità fiscale cantonale e il patrocinatore di __________ __________
intercorreva uno scambio di corrispondenza, nell'ambito del quale l'avv. __________, per conto del suo cliente, con
lettera del 14 dicembre 1999, comunicava che, a seguito della mutata normativa
fiscale italiana, __________ __________ __________
sarebbe verosimilmente stato considerato soggetto fiscale di quel Paese e
chiedeva pertanto la sospensione della procedura aperta dal fisco ticinese fino
a definizione della situazione fiscale in Italia, dando nel contempo atto che
avrebbe rinunciato a prevalersi dell'eccezione di prescrizione per i periodi
fiscali 1995-96 e seguenti.
1.2.
Il 20
novembre 2000 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città, dopo aver sentito __________. __________,
notificava a __________ __________ __________
le tassazioni IC/IFD 1993-94 (a valere dal 1° ottobre 1994), 1995-96, 1997-98 e
1999-2000, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr. 500'000.- e la
sostanza imponibile in fr. 10'000'000.-.
1.3.
I reclami
presentati contro le suddette tassazioni venivano tutti respinti con decisioni
su reclamo del 13 agosto 2001 (IC/IFD 1999-200, risp. del 16 luglio ( IC/IFD
1997-98, 1995-96 e 1993-94). Dei motivi delle suddette decisioni verrà detto,
in seguito, per quanto necessario.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________,
assistito __________. __________, contesta le suddette decisioni,
chiedendo in via principale l’annullamento delle stesse e in via subordinata
una riduzione degli importi esposti a titolo di reddito e sostanza imponibili
dall’Ufficio di tassazione.
Contesta
in particolare l’esistenza di un domicilio fiscale in Svizzera e avverte che la
rinuncia a sollevare l’eccezione era subordinata alla sospensione del
procedimento svizzero in attesa di conoscere l’esito di quello aperto in
Italia.
2.2.
La
Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso,
ribadendo che sussistono numerosi indizi che fanno ritenere che il ricorrente
era domiciliato in Svizzera e sottolineando d’altra parte che vi è stata
rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione.
2.3.
Le parti
si sono confermate nelle rispettive posizioni.
Degli
argomenti sviluppati nei diversi allegati, per quanto necessario, verrà detto
in seguito.
- Va
innanzi tutto esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dal patrocinatore
del ricorrente.
3.1.
Secondo
l'art. 193 cpv. 1 LT e l’art. 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale e, per gli utili
immobiliari, dalla fine dell' anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro
fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico.
Un nuovo
termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all' accertamento
o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile
dell'imposta (cfr. art. 193 cpv. 4 lett. a LT; art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD), segnatamente
con il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o
per delitto fiscale (cfr. art. 193 cpv. 4 lett. d LT; art. 120 cpv. 3 lett. d
LIFD). .
3.2.
Non
occorre, nel caso in esame, entrare nel merito della controversia sorta tra la
Divisione delle contribuzioni e il patrocinatore del ricorrente circa
l’interpretazione da dare alla rinuncia ad avvalersi della prescrizione
contenuta nella lettera del 14 dicembre 1999.
In
effetti, il diritto di tassare non risulta prescritto, indipendentemente
dall’esistenza di una tale rinuncia, nemmeno per la tassazione IC/IFD 1993-94.
La prescrizione è infatti ripetutamente stata interrotta per effetto dei
diversi atti intesi all’ accertamento del domicilio del ricorrente effettuati
dal fisco e di cui vi è quanto meno implicita conferma nella lettera del
patrocinatore del ricorrente del 19 dicembre 1999 all’autorità fiscale, come
pure dall'apertura del procedimento penale, anche se conclusosi con un non
luogo a procedere.
- 4.1.
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e
l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in
Svizzera.
4.2.
Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto
con l'intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono
dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
·
l'effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo. A
tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per
esempio, anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per
tutta la durata di un rapporto di lavoro (per le molte: CDT n. ..__________ del 10 giugno 1999 in re Ba.).
4.2.1. Di
regola il domicilio fiscale coincide con quello civile
In
particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in
determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un
determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può
accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso
rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i
presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale
il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni
più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht,
Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Bern 1983,
p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie
relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia
materiale (Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna
1999, p. 47).
Può
dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e
delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una
separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La
giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e
domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung, pp.
47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 106).
4.2.2. Il
domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al
luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
La più
recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei cd.
singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di lavoro,
soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher,
Einführung, p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7 ; RF 49 / 1994 p. 580; ASA
63 p. 836 consid. 2a con riferimenti; Sentenza del Tribunale federale del 24
marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d).
4.2.3. Nel
caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al
luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei
singles (RDAT 1993 II pp. 346 ss., n. 2t). Il luogo di dimora durante la
settimana prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente
detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della
professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da
far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici
rispetto a quelli ideali, famigliari (Locher, Einführung, p. 50).
4.3.
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data
quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno
30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno
90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
4.3.1. A
determinate condizioni, dunque, la LIFD e la LT ammettono che la semplice
dimora, non legata all'intenzione di stabilirsi durevolmente, costituisce presupposto
per l'assoggettamento illimitato. La dimora deve però protrarsi per un lasso di
tempo minimo, che varia a dipendenza del fatto che essa sia accompagnata o meno
da un'attività lucrativa (Athanas, Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG
und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten
Steuern, p. 410; CDT n. ..__________
del 10 agosto 2000 in re S.d.B.).
4.3.2. Per
effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull'assoggettamento illimitato,
possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più luoghi diversi.
Se, in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l'altro Stato che rivendica
l'assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna convenzione per
evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico caso di
doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che attenui o
elimini la doppia imposizione in simili casi.
Se invece
è applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe
contenere disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo
preciso e tassativo lo Stato di residenza (Athanas, op. cit., p. 412; Bauer-Balmelli/
Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 16
all'art. 3 LAID, p. 50; CDT n. ..__________
del 10 agosto 2000 in re S.d.B.).
La
giurisprudenza di questa Camera ha così considerato illimitatamente assoggettato
all'imposta un contribuente che ha preso domicilio a Montecarlo ma è titolare
di un permesso di dimora con attività per 120 giorni all'anno (CDT n. ..__________ del 10 agosto 2000 in re S.d.B.).
- 5.1.
Nella
fattispecie, vi sono molteplici indizi convergenti, che concorrono a
sostanziare l'esistenza del domicilio di __________
a __________ o quanto meno di una sua
dimora fiscale.
Dal 18
agosto 1994 __________ __________ __________
era formalmente al beneficio di un permesso di dimora di tipo "L",
che gli permetteva di lavorare per 90 giorni all'anno in qualità di consulente
finanziario per la __________ __________ con un compenso giornaliero che era
inizialmente stato fissato in mille franchi. Nel 1999 la durata del lavoro
consentitagli dal permesso è addirittura stata portata a 120 giorni effettivi.
Azionista
della società per la quale il ricorrente lavorava era la figlia. Ciò non impediva
tuttavia al patrocinatore del ricorrente, avv. __________,
di sostenere nel ricorso del 1° luglio 1994 al Consiglio di Stato, con cui
contestava il rifiuto del rilascio del permesso di dimora di tipo
"L", che il suo cliente era da sempre, cioè dalla sua fondazione nel
1988, l'avente diritto economico della __________
__________. Alla fine 1997 __________. __________,
in uno scritto del 30 dicembre all'Ispettorato dei fiduciari, segnalava che la __________ __________
era una società in grande espansione, facendo previsioni di crescita sensibili
per i tre anni successivi. Il 25 giugno 1997, poi, la __________ __________
acquistava per mettervi i propri uffici l'ex __________
__________ in __________ __________ a __________, quindi in zona centralissima, per
5,6 milioni di franchi, senza considerare i lavori di ristrutturazione da
compiere.
Queste
circostanze permetterebbero già da sole di concludere per l'esistenza di un domicilio,
non appena si considerino l'attività professionale di __________ __________ __________, certamente assimilabile quanto
meno a un'attività di carattere dirigenziale, il suo coinvolgimento e il ruolo
svolto nella __________ __________ e il non trascurabile compenso
ricevuto. Della centralità del ruolo svolto dal ricorrente nella Findeluca SA
si trovano per altro conferme anche nella motivazione del decreto di non luogo
a procedere pronunciato dal __________
pubblico il 30 giugno 1998 in relazione a varie ipotesi di reato, segnatamente
alla violazione della Legge cantonale sui fiduciari, alla Legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri, alla Legge tributaria, alla Legge
federale sui fondi d'investimento.
A queste
circostanze se ne aggiungono altre, altrettanto significative. __________ __________
__________ risiedeva inizialmente presso
la figlia in viale __________ __________ a ,
nell'attesa di trovare una dimora più prestigiosa. Dal 1° gennaio 1997 vive
infatti in una lussuosissima villa con oltre una quindicina di parcheggi
coperti a __________ () del valore di dieci milioni di
franchi, pagando alla proprietaria, la __________
__________, un canone di locazione che
definire inusuale è il men che non si possa dire: fr. 192'000.- all'anno. È
appena il caso di notare che la __________
__________, proprietaria dell'immobile,
è una società della famiglia __________ __________: dal 25 novembre 1988 ne era
azionista unica, fino al decesso, avvenuto poco tempo dopo, __________ __________
__________, madre del ricorrente e in
seguito, in qualità di erede della nonna, __________
__________ __________,
figlia del ricorrente. La società, che dal 18 agosto 1995 risulta anche essere
domiciliata presso __________ __________, aveva stipulato già nel 1991 con __________ __________
__________, figlia del ricorrente, un
contratto fiduciario per l'acquisto e l'immatricolazione di automobili. Grazie
a questo contratto vennero acquistate, tra l'altro, una __________, una __________
__________ e un __________ __________, a
disposizione della villa e del suo inquilino. Lo stretto legame del ricorrente
con la __________ __________ è anche provato per es. da un
versamento di due milioni di franchi che le è stato effettuato dalla __________ __________,
a firma __________ __________ __________,
con la precisa condizione "di utilizzare detto importo esclusivamente per
il pagamento dei costi di costruzione della nuova villa".
V'è poi
da ricordare che la presenza di __________
a __________ non è di quelle che
normalmente passano inosservate. A più riprese la stampa, anche quella
confederata e estera, se ne è occupata, sia in relazione all'attività
finanziaria del ricorrente, sia alle sue relazioni sentimentali con la signora __________..
A
comprova dell'attaccamento che lo lega alla città di __________, facendo astrazione dall'esistenza di una sontuosa
tomba di famiglia nel cimitero di __________,
che chiunque vi si rechi può vedere, vi è anche la volontà di __________ __________
__________ di indire un premio d'arte di
fr. 150'000.-, da attribuire ogni due anni, a un pittore vivente già affermato,
chiedendo al Municipio di __________,
come risulta da un promemoria, di patrocinare la manifestazione, mettendo in
particolare a disposizione gli spazi di __________
__________ o di __________ __________.
5.2.
A questi
chiari e univoci indizi a comprova dell'esistenza di un domicilio a __________ dall'agosto del 1994, se non già da
prima, non se ne contrappongono di altrettanto consistenti.
Basti
pensare che, all'infuori di quelli evocati, non sono emersi legami familiari
d'altro genere. Il ricorrente medesimo, in un verbale d'interrogatorio davanti
alla Polizia cantonale, dichiarava il 27 gennaio 1998 di vivere separato (di
fatto) dalla moglie.
L'esistenza
di altre residenze, per quanto lussuose, a __________,
__________, __________, __________ __________ non contrastano con il domicilio __________, tanto più che non vi sono né prove
né indizi di attività svolte in quelle località. Né può bastare a rovesciare le
prove e gli indizi raccolti la mera affermazione d’essere iscritto a un Club di
__________ __________.
Basterebbe infatti considerare la durata del permesso "L", di cui __________ __________
__________ beneficiava, per rendersi
conto che __________ era il luogo in
cui, con grande verosimiglianza, soggiornava più a lungo.
Certo,
non sfugge che __________ __________ __________
abbia la doppia nazionalità, italiana e dominicana e che a __________ beneficiava solo di un permesso di
dimora temporaneo. La giurisprudenza ha tuttavia avuto modo di affermare ripetutamente
che elementi di natura meramente formale, come i diversi permessi
amministrativi, non sono decisivi per stabilire l'esistenza del domicilio (ASA
54 pag. 229 consid. 4 e riferimenti; Känzig, Wehrsteuer, 2a ediz.,
Basilea 1982, n. 3 all'art. 4) e di ribadire che per determinare l'esistenza
del domicilio rimane rilevante e risolutiva l'intensità delle relazioni
personali ed economiche nonché il regolare rientro al luogo di residenza dei
familiari (STF del 20 luglio 1994 in re Ze).
5.3.
Inconferente
è inoltre l’argomento ricorsuale, secondo cui l’Ufficio di tassazione avrebbe
dovuto emettere una tassazione intermedia e che il termine per farlo sarebbe
ormai irrimediabilmente prescritto. Mal si comprende infatti per quale ragione,
nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto allestire una
tassazione intermedia. L’accertamento del domicilio in Svizzera del ricorrente
non è motivo idoneo a sostanziare una tassazione intermedia secondo gli
articoli 45 LIFD, 96 DIFD (in vigore fino al 31 dicembre 1994, 99 v.LT (in
vigore fino al 31 dicembre 1994) e 55 LT, ma piuttosto condizione
dell’assoggettamento illimitato. Anzi, potrebbe persino porsi il problema di
sapere se l’esistenza di un vero e proprio domicilio invece di una semplice
dimora non possa addirittura, a determinate condizioni e, meglio, se occultato
nella sua intensità all’autorità fiscale, indurre a riguardare la fattispecie
dal profilo della sottrazione d’imposta e non soltanto dell’art. 113 LT, risp.
dell’art. 90 LIFD, che consente all’autorità fiscale di emettere una tassazione
sostitutiva quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del
contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano,
nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato.
Né serve invocare il
principio della buona fede, poiché l’autorità fiscale ha stabilito
l’assoggettamento illimitato del contribuente non per un semplice cambiamento
d’opinione, contravvenendo al principio dell'affidamento, ma poiché sono emersi
nel corso degli anni elementi, di cui si è detto in precedenza, tali da giustificare
un riesame del caso e, meglio, l’esistenza di un rapporto talmente intenso con
il luogo di residenza, da fondare un vero e proprio domicilio, che eccede
chiaramente una mera formale dimora temporanea.
- Resta
pertanto da esaminare l’ammontare del reddito e della sostanza imposte
dall’Ufficio di tassazione al ricorrente.
Gli
elementi a disposizioni di questa Camera sono esigui, anche perché il
ricorrente, avendo sempre negato l’esistenza di un domicilio, non ha mai
indicato quali fossero i suoi redditi e la sua sostanza, anche se prima
facie dovrebbero essere consistenti non fosse che alla luce del canone di
locazione pagato.
6.1
Né la
LIFD né la LT prevedono, eccezion fatta del caso dell'imposta alla fonte, la
possibilità di emanare una decisione di accertamento, che permetta al
contribuente di conoscere anticipatamente in quale modo l'autorità fiscale
valuterà una certa condotta. Ciò nonostante la giurisprudenza del Tribunale
federale ammette un'eccezione proprio nel caso in cui deve essere stabilito
l'assoggettamento soggettivo: la decisione d'accertamento mira a evitare in
questi casi una dichiarazione fiscale e una procedura di tassazione prima che
l'assoggettamento stesso sia stato definitivamente accertato (cfr. DTF
121 II 473 = StE 1996 B 93.1 N. 2 = RF 51/1996 p. 542 = ASA
65 p. 477; Pedroli, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali
nel campo del diritto tributario, in RDAT 2001 -II- p. 627; Hildebrandt/Stoyanov,
La décision de constatation en droit fiscal, in ST 1998 p. 81). Decisioni
di accertamento sono quindi ammesse solo quando sia necessario stabilire
preliminarmente l'assoggettamento soggettivo e il luogo di tassazione (Pedroli,
op. cit., p. 698).
6.2.
La citata
giurisprudenza consente dunque a questa Camera di circoscrivere il proprio
giudizio alla questione dell'assoggettamento fiscale soggettivo, che, per
quanto si è detto nei considerandi precedenti, deve essere confermato, e di
annullare invece la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione nella
misura in cui determina in via valutativa, senza una vera e propria procedura
di tassazione, reddito e sostanza imponibili.
Su questo
punto gli atti del procedimento, non appena il presente giudizio sarà passato
in giudicato sull'unica questione decisa, quella dell'assoggettamento fiscale
personale illimitato del ricorrente, saranno trasmessi all'Ufficio di
tassazione, perché avvii una vera e propria procedura di tassazione, volta ad
accertare con maggior precisione, per quanto ciò sia possibile, reddito e
sostanza del contribuente da imporre con l'imposta cantonale e l'imposta federale
diretta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto nel senso che, confermate le decisioni su reclamo del 13 agosto
2001 (IC/IFD 1999-2000), risp. del 16 luglio ( IC/IFD 1997-98, 1995-96 e
1993-94) quanto all'assoggettamento fiscale illimitato del ricorrente, gli atti
del procedimento saranno retrocessi all'Ufficio di tassazione, non appena
passata in giudicato la presente sentenza, perché determini di nuovo l'importo
del reddito e della sostanza imponibili e, meglio, come indicato al
considerando 6.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 5’080.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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