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Numero d'incarto:
80.2001.103
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00103
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 luglio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
29 gennaio 2001 l’Ufficio di tassazione inviava a __________
__________ la notifica della tassazione
IC/IFD 1999-2000, in cui le esponeva in media annua un reddito del lavoro di
fr. 35'645.- e una rendita di fr. 19’332.-.
1.2.
Il
reclamo presentato dalla contribuente e per essa dal figlio __________ __________
della __________ __________ veniva respinto dall’Ufficio di tassazione con
decisione del 18 giugno 2001, dopo che aveva ripetutamente chiesto al
rappresentante della contribuente di presentare i certificati di salario e la documentazione
relativa alle indennità percepite.
- Con
tempestivo ricorso del 17 luglio 2001 __________
__________, sempre assistita dal figlio __________ __________
della __________ __________, contesta genericamente la decisione su reclamo.
Il
Giudice delegato, letto il ricorso, assegnava alla ricorrente un termine di
grazia per emendare il gravame, ed in particolare, per precisare meglio le
richieste ricorsuali e per produrre la documentazione a sostegno, con
l’avvertenza che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il
16 agosto 2001 la __________ __________ inviava le precisazioni richieste,
che venivano sottoposte all’Ufficio di tassazione, affinché avesse l’occasione
di determinarsi.
Il
21 agosto l’Ufficio di tassazione ricalcolava i redditi lordi percepiti dalla
contribuente negli anni di computo 1997 e 1998, invitando la contribuente a
confermarne l’esattezza, allo scopo di poterle notificare una nuova tassazione.
Il
giudice delegato invitava la __________ __________ a prendere posizione sul calcolo
dell’Ufficio di tassazione. L’invito, spedito per lettera raccomandata, non
veniva ritirato.
-
Il
presente caso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
Dalla
ricostruzione effettuata dall’Ufficio di tassazione dopo la completazione del ricorso,
emergono i seguenti redditi:
1997 1998
reddito
del lavoro 7'598 8’537
disoccupazione 14'560 5’926
AVS/AI 0 24’072
AVS/AI
figlio 7'296 7’296
Totale 29'454 45’831
Tali
cifre trovano conferma nell’incarto e non possono quindi che essere confermate
dal giudice. Il reddito annuo medio lordo della contribuente ammonta pertanto a
fr. 37'625.- e non a fr. 54'977.- come esposto nella notifica di tassazione.
Si
giustifica pertanto di accogliere il ricorso e di retrocedere gli atti
all’Ufficio di tassazione perché emetta un nuovo conteggio d’imposta, sulla
base dei redditi sopra elencati.
4.2.
Vero
è che il rappresentante della ricorrente non ha ritirato, come si è visto, la
raccomandata, con cui gli si chiedeva di confermare i suddetti fattori di
reddito. Per costante giurisprudenza una raccomandata non ritirata si ha per
notificata l’ultimo giorno di giacenza presso __________.
Per
economia di giudizio, viste le reiterate difficoltà incontrate anche da questa
Camera nell’intimare atti al rappresentante della ricorrente, questo giudice
ritiene di poter considerare la mancata risposta alla proposta di calcolo effettuata
dall’Ufficio di tassazione quale adesione, riservando espressamente la facoltà
dell’Ufficio di tassazione di procedere a un eventuale recupero d’imposta,
qualora in futuro i dati forniti dovessero rivelarsi incompleti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a’ sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di
tassazione perché emani una nuova decisione su reclamo sulla base dei fattori
di reddito esposti al consid. 3.1.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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