AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.95
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00095
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca in sostituzione di Lorenzo Anastasi,
astenuto
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1.__________ , nato il
__________ __________ 1941, coniugato con __________ - __________, è
docente di __________ al liceo di __________. Il 1° aprile 1999 la Sezione
amministrativa e la Divisione della scuola gli concedevano un congedo non
pagato parziale per l’anno scolastico 1999/2000, con riduzione del tempo
d’insegnamento e del relativo stipendio al 50%. La richiesta di riduzione
dell’orario lavorativo veniva ripresentata dal contribuente anche per l’anno
scolastico 2000/2001.
Il 18
ottobre 1999, l’Ufficio tassazione di __________ respingeva la richiesta di
tassazione intermedia a far stato dal 1° settembre 1999, presentata dal
contribuente con istanza del 21 luglio 1999.
- Con
tempestivo reclamo del 6 novembre 1999 il contribuente chiedeva l’annullamento
della suddetta decisione e conseguentemente la concessione della tassazione
intermedia. Invitava inoltre l’UT, qualora non avesse accolto il reclamo, a
trasmettere il gravame alla Camera di diritto tributario (CDT) perché lo trattasse
come ricorso. L’UT trasmetteva quindi il reclamo alla CDT, senza annettervi
alcuna presa di posizione.
Con
sentenza del 29 novembre 1999 questa Camera rinviava il reclamo all’UT di
__________, affinché emettesse una decisione motivata.
In
seguito alla decisione motivata dell’UT del 2 dicembre 1999, il contribuente
presentava un nuovo tempestivo reclamo, ribadendo le allegazioni espresse il 6
novembre e sottolineando che aveva ridotto la propria attività lucrativa per
più del 50%.
Il 17
maggio 2000 l’UT di __________ emetteva la decisione su reclamo, ribadendo il
rifiuto della domanda di tassazione intermedia a causa dell’inesistenza di un
presupposto qualitativo secondo l’art. 55 LT e l’art. 45 LIFD.
- Con
il presente, tempestivo ricorso, i coniugi __________ e __________ -__________
__________ chiedono l'annullamento della decisione su reclamo e
conseguentemente la concessione della tassazione intermedia, ribadendo i motivi
fatti valere nel reclamo.
L’UT ha
trasmesso l’incarto a questa Camera senza alcun preavviso.
4.1.
Di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT
1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b)
per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito
nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici
mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi d’inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT
1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, qualora siano realizzati dei ben precisi presupposti, ci si
discosti da tale presunzione e si imponga il reddito effettivamente conseguito
nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue
Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo quando uno dei seguenti
presupposti è realizzato:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo ed essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito ad
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende
una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT
1994).
- 5.1.
Da quanto
detto discende anzitutto che il mutamento della situazione professionale del
contribuente dev’essere strutturale e duraturo, tale da non più giustificare la
tassazione ordinaria (DTF del 20 gennaio 2000 in re D.Bru.); la semplice
variazione di reddito – quali ne siano le dimensioni – è irrilevante ai fini
della decisione sulla tassazione intermedia.
Semplici
oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non
costituiscono quindi motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT
24 luglio 1998 in re Tu.; 17 dicembre 1984 in re To; 21 settembre 1981 in re
St.; 16 marzo 1981 in re Ma; STF del 25 maggio 1984, cit.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126).
Il
Tribunale federale ha così escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a
tempo pieno ad un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo
d’intermedia (ASA 53 p. 188).
Il
diritto alla tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa,
risp. per mutamento della professione è, per es., stato negato a due coniugi
che, simultaneamente, alla nascita del figlio, avevano ridotto l'attività
lucrativa dipendente l'uno nella misura del 40% e l'altro nella misura del 60%.
Sebbene la situazione economica dei contribuenti non differisse sostanzialmente
rispetto a quella che si sarebbe verificata in caso di cessazione totale dell'attività
di un solo coniuge, la legge vigente impedisce di trarre le stesse conseguenze
(CDT n. 80.97.081 del 3 settembre 1997 in re Le.).
Non
diversamente il diritto alla tassazione intermedia è stato negato a due coniugi
che alternativamente, in occasione della nascita del figlio, hanno beneficiato
di un congedo di un anno (CDT n. ..__________ del 7
maggio 1998 in re Qu.).
5.2.
Dottrina
e giurisprudenza ritengono invece che il mutamento di professione sia sempre
dato, quando il contribuente abbandona un’attività dipendente per una
indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le
differenze fondamentali tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello
degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due
statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando
si verifica il passaggio da un tipo d’attività all'altro (cfr. per tutte DTF
103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon,
La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.).
5.3.
Solo al
cospetto di un cambiamento di posto di lavoro o di una drastica riduzione della
precedente attività, la giurisprudenza ammette eccezionalmente il carattere
meramente secondario dell'attività residua e consente quindi l’allestimento di
una tassazione intermedia per cessazione dell'attività. Questa Camera ha così
avuto modo di ammettere l’esistenza di un motivo di tassazione intermedia in un
caso in cui il contribuente aveva cambiato datore di lavoro ed era passato da
un’attività regolare a una che poteva essere svolta in modo autonomo a
domicilio durante un numero limitatissimo di ore settimanali (cfr. RDAT
1997 I pag. 438).
- 6.1.
La situazione in esame
configura un caso di riduzione dell’orario lavorativo intervenuto per volontà
dello stesso contribuente.
Nel caso
di specie, il contribuente ha diminuito le ore d’insegnamento del 54,4%. Benché
il suo orario lavorativo sia inferiore al 50% di quello precedente, non si
tratta ancora di una riduzione tanto consistente da poter ammettere che
l’attività d’insegnamento del 45,6% sia puramente accessoria. Questo caso non
può dunque essere comparato a quello - limite - deciso da questa Camera il 26
novembre 1996 (cfr. RDAT 1997 I pag. 438).
Parimenti,
non aiuta il riferimento a un altro caso, zurighese, relativo a una giornalista
che, a seguito della maternità, aveva ridotto la propria attività con
conseguente diminuzione del reddito a meno del 25%.
L’attività
residua del 45,6% e il relativo stipendio rimangono comunque la principale
occupazione e fonte di reddito del contribuente e vanno ben oltre le attività
puramente accessorie o occasionali per le quali la giurisprudenza ha
eccezionalmente ammesso l’esistenza del motivo di tassazione intermedia per
“cessazione di attività”. Il ricorso non può quindi essere accolto.
6.2.
Non si
può nemmeno aderire all’ulteriore argomento del contribuente, secondo il quale
il mutamento duraturo ed essenziale delle basi dell’attività lucrativa sarebbe
dovuto nel suo caso non a una cessazione di attività, tantomeno a un “mutamento
di professione ma a una diminuzione [dell’attività] che anticipa di due anni il
passaggio al beneficio della cassa pensioni”. Tale fattispecie non è infatti
prevista dalla legge, che disciplina in modo esauriente i motivi di tassazione
intermedia.
Ne viene,
per quanto precede, che nel caso in esame non è data la condizione di tipo
qualitativo per la quale il contribuente possa beneficiare della tassazione
intermedia. Come giustamente sottolinea l’UT, in assenza del requisito
qualitativo poco conta la riduzione, seppur sostanziale, del reddito.
- 7.1.
A titolo
abbondanziale si rileva che questa Camera ha già avuto modo di sottolineare
come il rigido catalogo dei presupposti qualitativi, cui il legislatore
subordina la concessione di una tassazione intermedia, sia senz’altro
suscettibile di critiche (CDT n. ..__________ del 12
novembre 1996 in re R.U.). In dottrina, si fa notare, infatti, come l’indice di
capacità contributiva su cui si fonda l’imposta sul reddito sia rappresentato
appunto dal reddito, inteso quale potenziale per la soddisfazione dei bisogni.
La capacità contributiva può pertanto essere modificata solo dalla variazione
di tale potenziale, mentre non è minimamente influenzata dall’identità della
fonte di reddito né dalla qualità del reddito. Per quanto dunque sia senz’altro
possibile che modifica strutturale e modifica della capacità contributiva si
producano simultaneamente, ciò non è per nulla necessario. Per il fatto che il
legislatore affianca alla condizione quantitativa, che riflette l’evoluzione
della capacità contributiva, un elenco limitato di condizioni qualitative, si
ritiene che vengano esclusi arbitrariamente dal campo di applicazione della
norma sulla tassazione intermedia dei casi che dovrebbero rientrarvi, in
considerazione dello scopo perseguito dalla disposizione stessa. La conclusione
drastica cui pervengono gli autori qui considerati è perciò che la disciplina della
tassazione intermedia sarebbe in contrasto con la parità di trattamento e
pertanto incostituzionale (cfr. in particolare Triebold, op. cit., pp.
283-285 e 291; dello stesso avviso Reich, op. cit., p. 324, che
suggerisce, quale rimedio, un’interpretazione estensiva dei motivi di
intermedia codificati).
7.2.
Le
riserve sollevate nei confronti della disciplina della tassazione intermedia ed
in particolare della cosiddetta “condizione qualitativa”, non devono però far
perdere di vista le ragioni per cui tale condizione è stata voluta dal
legislatore, che l’ha affiancata a quella quantitativa. Procedere ad una
tassazione intermedia in presenza di ogni modifica di reddito essenziale e
durevole, quindi anche p. es. in occasione di variazioni di reddito determinate
dalla congiuntura o da semplici aumenti o riduzioni di salario, comporterebbe
un considerevole incremento dei procedimenti di tassazione intermedia, sebbene
elevando i requisiti di misura e di durata della variazione di reddito sia già
possibile una certa selezione. Oltre all’aggravio di lavoro che ne
conseguirebbe per l’amministrazione fiscale, la frequenza delle tassazioni
intermedie provocherebbe una ripetuta interruzione nella continuità della
commisurazione del reddito (Beer, op. cit., p. 47).
Per
queste ragioni, una soluzione del problema conforme ai postulati costituzionali
può essere rappresentata solo dall’abbandono del sistema della tassazione praenumerando,
per passare alla tassazione annua con il sistema postnumerando. L’adozione di
un sistema di tassazione in cui periodo di computo e periodo di tassazione
coincidono – senza che si richiedano più tassazioni intermedie – è quindi
caldeggiato dalla dottrina proprio per ragioni di giustizia fiscale (cfr. Triebold,
op. cit., p. 299 e autori citati).
7.3.
È
comunque il caso di rilevare che tutte queste perplessità sono già state
oggetto di esame da parte del Tribunale federale, il quale, allo stadio attuale
della legislazione, le ha scartate (STF del 19 febbraio 1998 in re R.
U., relativa a un caso di riduzione del reddito del lavoro; STF del 31
gennaio 2000 in re F. e O. D., relativa al caso di due coniugi che, alla
nascita della loro figlia, avevano ridotto l' attività rispettivamente al 50% e
all' 80%).
7.4.
È dunque
tutt’altro che facile identificare un rimedio che permetta di trovare uno
sbocco per situazioni come quella del ricorrente, senza rischiare di
stravolgere il vigente sistema di tassazione praenumerando. Rinunciare
completamente al criterio qualitativo – ed ignorare quindi del tutto la
circostanza che il contribuente continui a svolgere la stessa professione –
senza introdurre altri criteri limitativi, avrebbe infatti la conseguenza di
trasformare la tassazione intermedia da eccezione a regola. Si ricordi,
infatti, che, come si dovrebbe adeguare la tassazione alle riduzioni del
reddito, in modo favorevole al contribuente, non diversamente si dovrebbe
procedere in caso di aumento del reddito, con vantaggio per il fisco. Deve,
d’altronde, essere pure ricordato che una variazione del reddito nel tempo può
essere, in una certa misura, del tutto naturale per il lavoratore indipendente,
ma lo è molto meno per il lavoratore dipendente. Si tratterebbe pertanto di stabilire
diversi limiti quantitativi in un caso e nell’altro.
7.5.
È appena
il caso di rilevare a questo proposito che il correttivo introdotto dal
Legislatore cantonale nella vecchia LT ed entrato in vigore il 1° gennaio 1987
(cfr. art. 99 lett. e LT-1976) è stato abbandonato con l'entrata in vigore
della nuova LT, il 1° gennaio 1995 in quanto incompatibile con la LAID (cfr. Messaggio
- 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria,
- 44), senza per altro considerare i delicati problemi interpretativi che
aveva posto, soprattutto in caso di aumento dell'attività (cfr. Soldini,
Tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività lucrativa
dipendente del 50%, in Aa.Vv., Giurisdizione
costituzionale e Giurisdizione amministrativa, Schulthess, Zurigo, 1992, p.p.
209 seg., anche in La tassazione intermedia per modificazione del reddito da
attività dipendente del 50%, in Rep. 1991 215 seg.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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