-
che, non
avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale nel termine previsto,
l'Ufficio di tassazione di __________ __________ gli intimava, con lettera raccomandata
dell'11 maggio 2000, una diffida, con cui lo invitava ad adempiere i suoi obblighi
entro dieci giorni, avvertendolo delle conseguenze di un'inosservanza della
stessa;
-
che, per
le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr.
30;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta diffida con reclamo del 15 maggio all'Ufficio
di tassazione, adducendo di avere beneficiato di una proroga per l'inoltro
della dichiarazione fino al 30 aprile 2000 e di non avere ricevuto alcun
richiamo prima della diffida contestata;
-
che, con
decisione del 19 maggio 2000, l'Ufficio respingeva il gravame, spiegando di
aver inviato il richiamo già il 13 gennaio 2000, prima di concedergli ancora
diverse proroghe;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede
l'annullamento della diffida, argomentando di non avere ricevuto il richiamo
prima di quest'ultima;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo
sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che la
tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non
una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che,
stando così le cose, se i presupposti per la diffida sono adempiuti, non vi è alcun
motivo per annullare la relativa tassa;
-
che,
nella fattispecie, lo stesso ricorrente ammette di aver saputo che il termine
concessogli, con l'ultima proroga, per l'inoltro della dichiarazione fiscale,
era scaduto, il 30 aprile 2000, ma si limita a pretendere che l'Ufficio avrebbe
dovuto richiamarlo prima di diffidarlo;
-
che,
premesso che il richiamo non è condizione di validità della diffida, non
essendo neppure previsto dalla legge, si deve ricordare al contribuente che
egli era già stato richiamato in data 13 gennaio 2000, alla scadenza di una
delle numerose proroghe concessegli dall'autorità di tassazione;
-
che la
prassi degli Uffici è infatti di non emettere un richiamo dopo la scadenza di
ogni termine o di ogni proroga, bensì di emettere un solo richiamo nell'ambito
di una procedura di tassazione, nell'evidente intento di contenere i costi
amministrativi e di non incentivare troppo gli atteggiamenti dilatori dei
contribuenti;
-
che i
presupposti della diffida e della relativa tassa sono pertanto chiaramente adempiuti;
-
che,
nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la
tassa di giustizia e le spese processuali.
visto per le spese l'art. 231 LT