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Numero d'incarto:
80.2000.91
Data decisione, Autorità:
23.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00091
Lugano
23 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha svolto fino al febbraio 1997 l'attività di docente in scuole
__________. A partire dal 1° marzo è passato al beneficio della pensione.
Nella
dichiarazione fiscale 1999/2000, i coniugi __________ e __________ __________
__________ fra l'altro la deduzione dal reddito imponibile di un importo di fr.
5'731 in media annua, a titolo di contributi alla previdenza individuale vincolata
(3° Pilastro). Allegavano a tal fine due attestati relativi alle prestazioni
versate negli anni 1997 e 1998 all __________ __________ per il finanziamento
di un'assicurazione di rendita differita (denominata "__________").
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 14 febbraio 2000,
l'Ufficio di tassazione di __________ negava la deduzione richiesta, ritenendo
che non ne fossero adempiuti i presupposti.
- I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 20 febbraio
2000, chiedendo la deduzione dei contributi in questione.
L'Ufficio
di tassazione respingeva il gravame con decisione dell'8 maggio 2000, nella
quale argomentava che, ancorché facoltativa, l'assicurazione del 3° Pilastro
vincolato, nella misura in cui è appannaggio dei salariati e degli
indipendenti, non può esistere se non in relazione con l'esercizio di
un'attività lucrativa. Di conseguenza, essendo il contribuente stato
assoggettato a tassazione intermedia già nel periodo fiscale precedente, in
seguito a pensionamento, non si giustificava più la deduzione richiesta.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi __________ chiedono che i contributi versati alla previdenza vincolata
siano dedotti almeno nella misura di fr. 1'968, pari al 20% del reddito del
lavoro imponibile nello stesso periodo fiscale.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
Con
scritto del 29 maggio 2000, il presidente della Camera di diritto tributario ha
invitato il ricorrente a produrre copia della polizza d'assicurazione ed
un'attestazione dei contributi di previdenza, redatta sull'apposito modulo
redatto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, per dimostrare che
l'assicurazione rientri effettivamente nel campo della previdenza professionale
vincolata.
In data
13 giugno 2000, il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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