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Numero d'incarto:
80.2000.84
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00084
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2000
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nell'elenco
dei debiti allegato alla dichiarazione fiscale 1995/96, __________ __________,
pensionato, inseriva un debito di fr. 662'237 nei confronti della __________
__________ di __________ e chiedeva altresì la deduzione dei relativi interessi
passivi nella misura di fr. 46'356 in media annua.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 maggio 1999, l'Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 45'509 per
l'IC ed in fr. 49'809 per l'IFD e la sostanza imponibile in zero, negando in
particolar modo la deduzione del debito nei confronti della __________
__________ e dei relativi interessi.
- Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo
all'Ufficio di tassazione, contestando il mancato riconoscimento del debito in
questione.
L'autorità
fiscale rivolgeva allora al reclamante la richiesta di trasmetterle la decisione
della Pretura "relativa all'esigibilità o meno del debito verso la ditta
__________ __________ __________ ".
Non
avendo ricevuto alcuna risposta, l'Ufficio respingeva il gravame con decisione
del 17 aprile 2000, adducendo che il contribuente non aveva ottemperato
all'invito dell'autorità fiscale di esibire la sentenza di condanna.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e
__________ __________ postulano il riconoscimento della deducibilità del debito
di fr. 662'237, nei confronti della massa fallimentare __________ __________
__________. Spiegano che la massa in questione ha proposto la cessione ex art.
260 LEF di diversi crediti, fra cui quello di __________ __________. Pertanto,
egli potrebbe essere condannato a pagare l'importo contestato, in caso di
riattivazione della procedura creditoria già avviata dalla __________
__________ prima del fallimento.
-
4.1.
La
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di
diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari,
Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).
Perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
-
l’interessato
deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti
di interessi giuridici o fattuali, ma basta che la decisione gli cagioni uno
svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
-
il
ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione:
si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in
misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
4.2.
Oggetto
di un reclamo in materia fiscale possono essere unicamente questioni giuridiche
attuali, le cui conseguenze gravano sul contribuente. Questioni giuridiche astratte,
che non presentano alcuna relazione con il periodo di tassazione in discussione,
ma che avranno conseguenze solo in seguito, non presentano interesse degno di
tutela giuridica (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III parte,
2a ediz., Basilea 1992, n. 14 all'art. 99 DIFD, p. 224).
4.3.
Nella fattispecie,
i ricorrenti hanno impugnato la sola imposta cantonale sulla sostanza, che
ammonta peraltro a zero. È quindi chiaro che manca un interesse attuale ad
impugnare la tassazione IC 1995/96.
Neanche
l'argomento secondo cui il riconoscimento del debito avrebbe "carattere
pregiudiziale", potendo influire sulle tassazioni future, comporta una
diversa conclusione. Nulla impedisce infatti ai ricorrenti di riproporre le
stesse contestazioni con riferimento alle tassazioni dei periodi successivi.
Ne consegue
che il ricorso deve essere considerato irricevibile.
- Va
comunque precisato, a titolo abbondanziale, che il ricorso dovrebbe essere respinto
anche nel merito.
Dalla
sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono
dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1
lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
La
deducibilità è limitata ai debiti già esistenti e non si estende a quelli
semplicemente prevedibili, in particolare agli obblighi di garanzia e di
fideiussione. Inoltre, deve trattarsi di debiti effettivi, che si deve
seriamente contare che debbano essere adempiuti (Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, vol. I, 8a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1997, § 15, n. 21, p.
386).
Nel caso
in discussione, i ricorrenti stessi spiegano di non considerarsi debitori nei
confronti della massa fallimentare __________ __________ __________. Esiste
semplicemente la possibilità che la pretesa in questione, già oggetto di una
precedente causa creditoria sospesa per l'intervenuto fallimento della società,
venga riattivata dai creditori.
Come si
vede, non si tratta per niente di un debito effettivo, ma tutt'al più del
rischio di essere condannato a pagare in seguito all'eventuale soccombenza in
una procedura giudiziaria peraltro attualmente sospesa. Ma un tale rischio non
costituisce debito deducibile, mentre potrebbe eventualmente giustificare un accantonamento,
qualora il ricorrente esercitasse tuttora un'attività lucrativa indipendente
(art. 28 cpv. 1 LT; art. 29 cpv. 1 LIFD).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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