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Numero d'incarto:
80.2000.77
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00077
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1960, divorziato, padre di una figlia minorenne nata nel
1991 chiedeva nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 una deduzione di
fr. 3'100.- per l’IC e di fr. 2'550.- per l’IFD per figlia a carico e, meglio,
per il sostentamento parziale (in aggiunta agli alimenti versati) della figlia
__________ affidata alla madre.
Nella
notifica di tassazione del 14 giugno 1999 l’Ufficio di tassazione negava al
contribuente la deduzione per figli a carico, rilevando che una sola persona ha
diritto alla deduzione per figli, segnatamente quella che si vede tassato il
reddito destinato al sostentamento del figlio e che, nel caso concreto, gli
alimenti per fr. 12'690.- di media annua, versati dal contribuente per la
figlia, sono imposti alla madre e dedotti dalla partita fiscale del padre.
Il
reclamo presentato dal contribuente è stato respinto con decisione del 17
aprile 2000, per i seguenti motivi:
Secondo le norme
vigenti in materia d'imposizione dei genitori divorziati, separati legalmente o
di fatto, celibi o nubili (circolare DdC/95 del 16.1.95; circolare AFC no. 14 del
29.7.94),"una sola persona ha diritto alla deduzione per figli: quella che
si vede tassato il reddito destinato al sostentamento del figlio.
Non può infatti pretendere tale
deduzione il genitore che può detrarre dal proprio reddito imponibile gli alimenti
pagati".
Nel caso in esame, l’autorità di
tassazione ha ammesso in deduzione gli alimenti pagati dal contribuente per la
figlia nella media annua di fr.12'690.-. Gli stessi sono poi stati tassati nella
partita fiscale della ex moglie alla quale sono state concesse le deduzioni per
figli.
Viste le disposizioni
sopraindicate, l'autorità di tassazione ritiene di non poter ammettere le deduzioni
per figli richieste dal reclamante.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rinnova la richiesta di deduzione
per figli in ragione di metà, argomentando che nella convenzione di divorzio è
stato concordato un periodo di soggiorno della bambina presso il padre pari al
48.5%.
-
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria
civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera
di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente
causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo l’art.
34 cpv. 1 lett. a LT sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 6’200.- franchi.
Secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD Sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede, 5'100.-.
La
deduzione è stabilita secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale o
dell'assoggettamento (cfr. art. 35 cpv. 2 LIFD e art. 34 cpv. 3 LT).
4.2.
Sia la circolare n. 18/1995 del 16 gennaio 1995 della Divisione
delle contribuzioni (cfr. p. 5 e 10), sia la circolare n. 14 del 29 luglio 1994
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. allegato) precisano
che, nel caso dell'imposizione di genitori divorziati, separati legalmente o di
fatto, come pure di celibi e di nubili che non convivono, una sola persona ha
diritto alla deduzione per figlio, segnatamente quella che si vede tassato il
reddito destinato al sostentamento del figlio.
Non può
infatti pretendere la deduzione il genitore che può detrarre dal proprio
reddito imponibile gli alimenti pagati.
4.3.
La
soluzione proposta dalla prassi amministrativa, recepita nelle circolari della
Divisione delle contribuzioni e dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni, appare, oltre logica, anche equa e va quindi confermata. Sarebbe
infatti iniquo concedere la deduzione al coniuge divorziato che può detrarre
dal proprio reddito gli alimenti e negarla invece all'altro, che oltre ai
propri redditi deve lasciarsi imporre anche gli alimenti a favore del figlio.
4.4.
Questo
giudice non può quindi che confermare la decisione su reclamo dell'Ufficio di
tassazione, dal momento che gli alimenti versati dal padre per la figlia
__________ vengono imposti alla madre.
4.5.
A titolo
abbondanziale si rileva che il calcolo della durata della permanenza della
figlia presso di lui (48.5% del tempo) può essere considerato un'ipotesi,
senz'altro con un certo fondamento, ma non certo l'unica plausibile. Al di là
di un criterio meramente quantitativo, vi possono essere altri criteri, che
meglio considerano, soprattutto in estate, i periodi in cui la figlia è per
tutto il giorno con la madre o con il padre e gli altri periodi in cui la
figlia è a scuola.
Ma ciò è
irrilevante per il presente giudizio. Potrebbe semmai essere di rilievo in sede
civile per una rinegoziazione della convenzione e degli alimenti, qualora
apparissero sproporzionati al costo che la madre deve sopportare tenuto conto
del tempo che la figlia trascorre con la madre e dei costi ai quali deve
sopperire.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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