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Numero d'incarto:
80.2000.61
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00061
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2000
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
scritto del 13 aprile 2000, redatto in lingua tedesca, l'arch. __________
__________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 13 marzo
2000 in materia di IC 1995/96;
-
che,
con scritto del 17 aprile 2000, questa Camera ha invitato il ricorrente a
tradurre il gravame, avvertendolo che, in caso di inosservanza, lo stesso
sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che, non
avendo il ricorrente ritirato la raccomandata in questione, la Camera di diritto
tributario gli attribuiva un ulteriore termine di 15 giorni con lettera
raccomandata del 28 aprile 2000;
-
che
nessuna risposta è pervenuta entro il termine suddetto;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III
58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che, per
non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro
a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella
ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente,
attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia
306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le
procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che, come
detto, questa Camera ha attribuito al ricorrente a due riprese un termine di
quindici giorni per tradurre dal tedesco il proprio ricorso, senza peraltro
ricevere alcuna risposta;
-
che, in
simili circostanze, questo giudice non può fare altro che dichiarare
irricevibile il ricorso, in considerazione della mancata traduzione del
ricorso;
-
che si
può comunque rilevare che l'esito del ricorso non sarebbe mutato neppure
qualora fosse stata inviata la traduzione richiesta, risultando dagli atti che
già il reclamo all'Ufficio di tassazione era da quest'ultimo stato dichiarato
irricevibile, in quanto ampiamente tardivo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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