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Numero d'incarto:
80.2000.54
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00054
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1966, celibe, domiciliato a __________, è segretario-coordinatore
dell’Associazione __________ __________ di __________.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 egli chiedeva di poter dedurre dal
reddito le seguenti spese professionali di dipendente:
§
spese di trasporto con l’automobile fr.
19'000.-
§
spese di doppia economia domestica fr. 4'621.-
§
altre spese professionali fr. 2'145.-
L’Ufficio
di tassazione ammetteva invece le chieste deduzioni soltanto in misura limitata
e, meglio:
§
spese di trasporto con l’automobile fr.
6'000.-
§
spese di doppia economia domestica fr. 3’750.-
§
altre spese professionali fr. 2'145.-
per
i seguenti motivi:
In fase di allestimento
della tassazione l'autorità fiscale ha concesso le spese di viaggio a far tempo
dal 1.4.1995 data d'inizio dell'attività lucrativa __________ per il tragitto
di andata e ritorno con il mezzo privato da __________ a __________.
Il motivo é stato dettato dal
fatto che il contribuente risiede durevolmente a __________ presso la sua
convivente, pur avendo il domicilio civile a __________.
Questa permanenza é stata
accertata tramite una decisione della Pretura della Riviera in merito alla
causa di separazione della convivente.
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale Federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il
domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi
stabilmente.
Il domicilio fiscale coincide di
regola con quello civile sicché ai fini del diritto tributario occorre comunque
accertare anzitutto il domicilio secondo il diritto civile.
Ciò non significa tuttavia che
il domicilio fiscale non possa essere stabilito in un luogo diverso.
E' allora il caso di ricordare
che il Tribunale Federale ha ripetutamente ribadito che elementi di natura
meramente formale - come il ritiro o il deposito di documenti in un comune e
l'esercizio dei diritti politici - non sono decisivi per stabilire l'esistenza
del domicilio.
Nel caso in esame il
contribuente non ha nessun recapito telefonico a __________ e non risulta
proprietario di immobili abitativi in quel comune.
In considerazione di quanto
sopra esposto l'autorità fiscale ritiene sia corretto concedere le spese
professionali dei dipendenti tenendo conto del domicilio fiscale a __________
anziché di quello civile a __________.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la
deduzione delle spese di trasporto con l'automobile da __________ a __________,
affermando che eventuali soste a __________ o dai genitori a __________ sono
determinate soltanto dalle condizioni di viabilità in inverno. Contesta inoltre
di non essere domiciliato a __________, rilevando che proprio nel 1995 i suoi
famigliari hanno attivato un collegamento telefonico.
2.2
L'Ufficio
di tassazione con osservazioni del 5 aprile 2000 ribadisce che il contribuente
convive a __________ con la signora __________ e che quindi, indipendentemente
dal fatto che il contribuente risulti sempre domiciliato a __________, le spese
di viaggio non possono essere concesse nella misura chiesta dal ricorrente.
2.3.
Con
memoria 13 aprile 2000 il Comune di __________ contesta che il contribuente non
abbia più il proprio domicilio a __________ e sostiene che egli vive nel nucleo
di Villa nell'appartamento di proprietà del padre. Certifica inoltre che il
contribuente rientra regolarmente nel comune, in particolare durante il fine
settimana e in occasione di manifestazioni.
- Dalla
motivazione della decisione su reclamo parrebbe potersi arguire che secondo l'Ufficio
di tassazione il ricorrente non sarebbe fiscalmente domiciliato a __________ ma
a __________. Tuttavia sia la notifica di tassazione sia la decisione su
reclamo sono state notificate, oltre che al diretto interessato, al (solo)
comune di __________.
Sotto
questo profilo, le decisioni dell'Ufficio di tassazione appaiono
contraddittorie, poiché se per un verso considerano il contribuente non più
domiciliato a __________, per un altro continuano a considerare formalmente
__________ quale comune di domicilio, intimandogli le decisioni.
Dagli
atti non risultano per altro elementi di fatto tali da consentire di concludere
senza esitazioni per il domicilio fiscale nel Comune di __________ e non in
quello di __________. Le circostanze di fatto indicate dal Comune di __________
nella memoria del 13 aprile 2000 non appaiono infatti di primo acchito prive di
rilievo.
A mente
di questa Camera, la questione, anche in assenza di una rivendicazione del
domicilio fiscale da parte del comune di __________, può e deve rimanere
insoluta. Lo stesso Ufficio di tassazione sembra d'altronde esprimersi in tal
senso nella memoria del 5 aprile 2000.
- 4.1.
In linea
di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora
e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua
famiglia (il c.d. "Wochen-
aufenthalter")
ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è
possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT
I–1994 n. 4t p. 318).
4.2
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34
lett. b LIFD).
4.3.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso
di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.–
l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di
una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE 10 dicembre
1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il
contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla
più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35
cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts.
per le automobili (art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996). La deduzione per il
tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella
massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di
fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31
maggio 1996).
4.4.
È appena
il caso di sottolineare che le spese di trasporto, che possono venire dedotte
dal reddito, sono, come recitano gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD,
quelle necessarie, vale a dire quelle effettivamente sopportate per recarsi sul
posto di lavoro.
- 5.1.
Dagli
atti dell'incarto, segnatamente dalla sentenza del 2 febbraio 1999 del Pretore
del distretto di Riviera risulta chiaramente che la convivenza del ricorrente
con la signora __________ __________ a __________ non è controversa. Anzi è
ammessa anche dagli interessati, ai cui verbali d'interrogatorio il Pretore fa
riferimento.
Vero è
che il ricorrente sostiene che la convivenza con la signora __________, pur
essendo costante, sarebbe alquanto libera, non quotidiana. E in tal senso si
esprime pure la sentenza pretorile, secondo cui, dalle varie testimonianze
raccolte, si ricava “un quadro di una convivenza un tantino sui generis,
comunque certa e durevole. Un quadro che tuttavia non consente di pronunciarsi
sull’esistenza di un cosiddetto concubinato qualificato o concubinato in senso
stretto”.
5.2.
Da questi
accertamenti, dai quali questa Camera non ha nessun motivo di discostarsi, sia
perché sono fondati su chiare testimonianze sia perché sono riferiti (anche)
agli anni di computo che qui interessano, come pure da quanto esposto dal
Comune di __________, si deve trarre la conclusione che il ricorrente, durante
la settimana, trascorre la maggior parte del tempo - come risulta in
particolare dal chiaro stralcio della testimonianza del figlio della
convivente, riportata dal Pretore nel proprio giudizio - al domicilio della
convivente (ad eccezione di qualche volta in cui si trattiene presso i genitori
a __________) e che di regola rientra ogni fine settimana nel comune di
__________.
In
sostanza, la situazione del ricorrente, per quanto concerne le spese di
trasporto, non diverge da quella di un dimorante settimanale (Wochenaufenthalter).
In simili
condizioni, le spese di trasporto necessarie, che possono essere dedotte dal
reddito, sono quelle relative alla trasferta quotidiana da __________ a
__________ e a quella settimanale da __________ a __________.
5.3.
5.3.1. Ci
si deve pertanto chiedere se non sia esigibile percorrere la tratta giornaliera
__________ - __________ (e talvolta la tratta __________ - __________) con il
mezzo pubblico, data la disponibilità di comodi collegamenti ferroviari, soprattutto
tra __________ e __________ (cfr. RDAT I-1997, 5t, consid. 4, p. 389).
Mancano
tuttavia nell'incarto elementi sufficienti per giudicare l'idoneità del mezzo
pubblico con particolare riferimento al luogo o ai luoghi di residenza, al
luogo e agli orari di lavoro.
Vero è
che l'Ufficio di tassazione ha pacificamente ammesso l’uso dell’automobile e
calcolato la deduzione sulla base di un tragitto di 46 chilometri al giorno a
fr. 0,60 il chilometro per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1996,
per un totale, in media annua, di fr. 5'554.-.
Questa
Camera, visto quanto precede, ritiene di dover annullare in ordine la decisione
e di retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per ulteriori e più
puntuali accertamenti.
5.3.2. All'importo
della deduzione delle spese di trasporto giornaliere l'Ufficio di tassazione
dovrà aggiungere le spese per il rientro settimanale da __________ a
__________, che l'Ufficio di tassazione dovrà determinare tenendo conto, anche
in questo contesto, dell'idoneità o meno dell'uso del mezzo pubblico.
5.3.3. A
questi importi l'Ufficio di tassazione dovrà inoltre aggiungere l'importo, per
altro correttamente considerato nella decisione impugnata, della trasferta con
il treno a __________ nei primi tre mesi del 1995.
- Va
infine ricordato che, secondo l’art. 231 cpv. 1 LT, la
tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto
tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso
parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.
L’esito
del presente ricorso, sostanzialmente sfavorevole al ricorrente, induce questa
Camera ad accollare le spese e la tassa di giustizia in misura preponderante
(due terzi) al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 marzo 2000 è annullata e gli atti
del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
sulle spese di trasporto dopo ulteriori accertamenti.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico del ricorrente in ragione di due terzi.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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