AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.53
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00053
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2000
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Con atto pubblico dell'8 gennaio 1999, __________ __________ e
__________ __________, comproprietarie in ragione di un mezzo ciascuna delle
part. n. __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________, permutavano
le rispettive quote di comproprietà, con il risultato che __________ __________
risultava proprietaria assoluta della part. n. __________ di __________ mentre
__________ __________ diventava unica proprietaria della part. n. __________ di
__________. A titolo di conguaglio, la signora __________ versava alla signora
__________ un importo di fr. 237'000 e si assumeva integralmente il debito ipotecario
di fr. 243'300 che gravava, al momento della permuta, la part. n. __________ di
__________.
-
Notificando
a __________ __________ la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari,
l'Ufficio di tassazione di __________ __________ considerava l'operazione come
una permuta, imponibile dunque come una doppia compravendita.
Di
conseguenza, commisurava l'utile imponibile in fr. 14'506, sulla base del seguente
calcolo: il valore venale della quota di un mezzo della part. n. __________,
ceduta alla signora __________, veniva considerato valore di alienazione e da
quest'ultimo veniva dedotta la metà del valore di stima della part. n.
__________ aumentata della metà dei costi d'investimento fatti valere (fr.
55'994). L'imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3%, ammontava di
conseguenza a fr. 430.70.
- La
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo all'autorità di tassazione,
chiedendo che l'operazione non fosse trattata come una permuta, ma come uno
scioglimento di comproprietà. Di conseguenza, invocando una prassi in vigore
quando ancora esisteva l'imposta sul maggior valore (IMVI), riteneva che
dovesse essere assoggettata all'imposta solo la quota eccedente le rispettive
quote permutate. In tal modo, sarebbe imponibile solo l'utile di fr. 182'816
conseguito dalla signora __________ per la cessione della quota eccedente.
L'Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 27 marzo 2000, nella
quale affermava in particolare quanto segue:
Con
l'introduzione della nuova legge, la normativa è diventata più precisa in
quanto si afferma che gli scioglimenti delle proprietà collettive senza
conguaglio sono differite.
Applicando in questi casi la
nozione della "realizzazione" non viene vanificata la volontà del
legislatore in quanto in questo caso verrebbe pagata unicamente un'imposta
sulla quota di proprietà ceduta in eccesso, mentre tutto il resto sarebbe
differito nel tempo.
Nel caso in esame però siamo
confrontati non ad uno scioglimento di un'unica proprietà ma ad uno
scioglimento di 2 comproprietà diverse e in due comuni diversi.
[…]
Lo scioglimento delle 2
comproprietà (__________e __________) è avvenuto sia in natura (quota di
immobile), che con un conguaglio in denaro (assunzione di un debito e un
pagamento). In considerazione di questo reciproco trasferimento di cose e di
denaro per due proprietà differenti, l'Ufficio di tassazione ritiene che questa
operazione immobiliare sia definita ai fini fiscali come una permuta e come
tale imponibile a norma dell'art. 124 cpv. 2 lett. b LT. Applicare la nozione
di realizzo sarebbe oltremodo impraticabile in particolare nel caso di più
proprietà. Non sarebbe infatti evidente, in una futura vendita, a quale
proprietà computare la quota già realizzata e tassata, premesso che la TUI è
un'imposta sui guadagni conseguiti in una precisa e ben definita operazione immobiliare.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone le considerazioni già sottoposte con il reclamo all'autorità di
tassazione. In particolare, fa riferimento ad una prassi (confermata da una
sentenza della Camera di diritto tributario, pubblicata in RDAT I-1995 n. 17t),
secondo cui, quando l'oggetto della permuta è rappresentato dalle quote di
comproprietà, si ha uno scioglimento della comproprietà piuttosto che una
doppia compravendita. Contesta poi che una diversa conclusione possa essere
fondata sulla mera circostanza che i due immobili sono situati in comuni
diversi.
All'udienza
del 19 aprile 2000 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni,
sottolineando il carattere di principio della questione sollevata.
- 5.1.
Lo Stato
preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
5.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
- Nella
fattispecie, sono controverse le conseguenze fiscali del contratto dell'8 gennaio
1999, con il quale __________ __________ e __________ __________ hanno sciolto
la comproprietà delle part. n. __________ di __________ e __________ di
__________ ed hanno permutato le rispettive quote di comproprietà, con conseguente
versamento di conguaglio dalla signora __________ alla signora __________.
Per
l'autorità fiscale si tratta infatti di una permuta, imponibile in base
all'art. 124 cpv. 2 lett. b LT; secondo la ricorrente, si tratterebbe
per contro di un negozio che dà luogo ad un utile al beneficio del differimento
dell'imposizione secondo l'art. 125 lett. c LT.
6.1.
Può
quindi anzitutto essere esaminata la decisione impugnata, nella misura in cui
essa ha considerato imponibile l'operazione in discussione, quale permuta immobiliare.
6.1.1.
Secondo
l'art. 124 cpv. 2 lett. b LT, sono in particolare imponibili le permute.
Infatti, la sola differenza fra la vendita e la permuta è rappresentata dal
fatto che, in quest'ultimo caso, il prezzo non viene pagato in denaro ma del
tutto o in parte con un altro fondo in natura; in tal modo, entrambe le
parti sono nel contempo venditore e compratore (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 82)
È anche
noto, peraltro, che la dottrina non è tuttavia unanime nel considerare la permuta
come un trasferimento imponibile. Mancherebbe, infatti, l'elemento della realizzazione
dell'utile immobiliare: nel caso in cui taluno scambi un fondo con un altro di
pari valore e di funzione equivalente, non vi sarebbe alcuna differenza con il
caso in cui il fondo rimanga nelle mani dello stesso proprietario; in entrambi
i casi, cioè, l'incremento di valore non emergerebbe, ma rimarrebbe latente (Guhl,
Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p.
85; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz,
Zurigo 1976, p. 102 ss.). Si dovrebbe, allora, concludere che una permuta che
abbia ad oggetto fondi di uguale valore e di funzione equivalente non è
imponibile, mentre lo sarebbe solo l'eventuale conguaglio pagato da una delle
parti. Tuttavia, una simile soluzione aprirebbe notevoli difficoltà pratiche,
obbligando l'autorità di tassazione ad intraprendere ogni volta un accertamento
circa l'equivalenza funzionale dei fondi permutati (Rumo, Die Liegenschaftsgewinn-
und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 99), ed
offrirebbe indubbiamente ampie possibilità di elusione. Inoltre, l'imposizione
delle permute limitatamente all'eventuale conguaglio creerebbe complicazioni di
difficile soluzione, non solo in relazione al calcolo dell'utile. D'altra
parte, se l'imposizione venisse differita, al momento della successiva
alienazione di uno dei fondi permutati occorrerebbe stabilire se il precedente
trasferimento, determinante per calcolare la durata del possesso ed il valore
di acquisto, sia l'acquisto del fondo dato in permuta oppure l'acquisto del
fondo ricevuto in permuta. Si tratta di una questione non indifferente, in
quanto idonea ad incidere sui rispettivi oneri d'imposta latenti (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 82).
6.1.2.
Il
contratto dell'8 gennaio 1999, su cui si fonda il trapasso di proprietà che ha
dato luogo alla decisione impugnata, è un contratto di "permuta
immobiliare di quote di comproprietà con conguaglio".
In tal
modo, non si vede come possa essere contestata la sua sussunzione entro il
campo di applicazione dell'art. 124 cpv. 2 lett. b LT. In effetti, il
fatto che l'oggetto della permuta sia costituito dalle quote di comproprietà di
due immobili non impedisce che sia applicabile la disposizione citata. Si
ricordi che oggetto dell'imposta sugli utili immobiliari sono infatti "i
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di
parti di essi" (art. 123 LT) e che la nozione di "proprietà di
immobili" corrisponde con quella di "fondo" di cui parla l'art.
655 CC (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 61). Ebbene, secondo il codice
civile, vi rientrano i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati
nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo. Per
il diritto civile, la quota di comproprietà costituisce essa stessa un oggetto
di proprietà individuale, che il comproprietario può alienare (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 62 e dottrina citata).
Se,
dunque, due proprietari che si scambiano altrettanti immobili sono soggetti all'imposta
sugli utili immobiliari come se avessero venduto e comprato l'un l'altro i due oggetti,
non si vede perché le stesse conseguenze fiscali dovrebbero essere escluse quando
si scambiano due quote di comproprietà.
6.2.
Si tratta
ora dunque di verificare se non vi sia tuttavia all'art. 125 LT una
disposizione che esclude l'imposizione della permuta quando l'oggetto sono due
quote di comproprietà, se la conseguenza dello scambio è lo scioglimento delle
proprietà collettive. È quanto sostiene la ricorrente, che invoca l'art. 125
lett. c LT.
6.2.1.
Per
l'art. 125 lett. c LT, l'imposizione degli utili immobiliari è differita,
fra l'altro, in caso di scioglimento delle comunioni ereditarie come pure delle
altre proprietà collettive, per queste ultime solo quando la divisione avviene
in natura e senza conguaglio in denaro.
Mentre
l’art. 124 lett. c LT dichiara imponibili, in linea di principio, tutti
i casi di scioglimento di proprietà collettive, la lett. c dell’ art.
125 ne limita invece la portata, introducendo due importanti eccezioni.
Una prima
eccezione è rappresentata dal differimento dell’imposizione in caso di
scioglimento delle comunioni ereditarie, indipendentemente dal fatto che esso
comporti o meno il versamento di conguagli in denaro.
In
secondo luogo, l’imposizione viene differita in tutti i casi di scioglimento di
comproprietà e di proprietà comuni in cui vi è mera divisione in natura priva
di conguagli in denaro (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 122-123).
6.2.2.
Deve
dunque essere sottolineato il fatto che la fattispecie di differimento
dell'imposizione rappresenta un'eccezione al principio dell'imponibilità dello
scioglimento delle proprietà collettive, affermato all'art. 124 LT.
L'inserimento dello scioglimento delle proprietà collettive fra i negozi
imponibili è opera della Commissione speciale in materia tributaria, che ha
voluto aggiungere all'elenco esemplificativo anche questa importante
fattispecie, in seguito ad una sentenza della Camera di diritto tributario (Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n.
__________ R1 del 26 aprile 1994, p. 48). Con quest'ultima decisione, infatti,
l'autorità giudiziaria cantonale aveva stabilito che, per la LIMVI, erano
imponibili, dato il mero carattere esemplificativo all'elenco dei negozi
imponibili, da un lato, e la portata generale della nozione di alienazione,
dall'altro, anche tutti i trasferimenti di proprietà che avvengono nel quadro
dello scioglimento delle proprietà collettive (proprietà comuni e comproprietà).
Le sole
eccezioni all'imponibilità vanno dunque ricercate nella tassativa enumerazione
dei casi di esenzione e differimento dell'imposizione, contenuta nella stessa
legge (CDT n. 29 del 9 marzo 1994).
Affermato,
in modo generale, il principio dell'imponibilità, la Camera ha poi risolto
anche l'ulteriore questione delle modalità di imposizione. I modelli cui si può
ispirare la tassazione della fattispecie in esame sono due: uno è quello della
permuta e consiste nel considerare lo scioglimento della comproprietà come una
doppia alienazione, ove entrambi i trasferimenti sono soggetti all'imposta;
l'altro pone invece l'accento sull'elemento della realizzazione e
consiste nell'imporre solo la cessione della parte che eccede la quota di un
contraente, contro pagamento di un conguaglio. In altri Cantoni si è adottato
il primo modello, assimilando lo scioglimento di ogni proprietà collettiva ad
una permuta; in tal modo, divengono imponibili anche i casi di Realteilung,
cioè di divisione reale, salvi soltanto i motivi di differimento espressamente
formulati dal legislatore (così nel Canton Zurigo e nel Canton Argovia; cfr. Soldini/Pedroli,
op. cit., 86 e dottrina e giurisprudenza citate; inoltre, AGVE 1996 p.
430 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, Zurigo 1999, § 216 LT-ZH, nn. 48-51, pp. 1330-1331). La
giustificazione di tale prassi è che, nel caso di uno scioglimento senza
conguagli manca sì l'elemento della realizzazione, tanto che dal punto di vista
economico si parla di una semplice ristrutturazione della proprietà;
tuttavia, si tratterebbe di un trasferimento imponibile, per il fatto che
ognuno dei contraenti acquista in proprietà esclusiva la metà della quota di
partecipazione alla proprietà collettiva dell'altro.
La Camera
di diritto tributario, nella già citata decisione, ha ritenuto di non aderire
alla concezione fatta propria dalla giurisprudenza di altri Cantoni,
considerando invece centrale la nozione di realizzazione. Tale conclusione è
stata fatta propria dal legislatore, che, all'art. 125 LT, ha stabilito che
l'imposizione è differita nei casi di "scioglimento delle comunioni
ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste ultime solo
quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro". Vi
sono cioè due importanti limiti al principio, affermato dall'art. 124 LT: in
primo luogo, vi è differimento ogniqualvolta la proprietà collettiva che viene
sciolta si presenti sotto forma di comunione ereditaria, a prescindere dal
fatto che vi sia una semplice divisione in natura oppure il versamento di un
conguaglio; in secondo luogo, anche l'imposizione dello scioglimento di tutte
le altre forme di proprietà collettiva è differito nel caso in cui vi sia una
semplice Realteilung, senza cioè che vi sia il trasferimento di una
parte eccedente la quota di un contraente, con conseguente versamento di un
conguaglio in denaro o in altra forma (Soldini/Pedroli, op. cit., p.
86).
6.2.3.
Ora, nel
caso qui in esame, è vero che vi è stato uno scioglimento di comproprietà.
Anzi, per essere precisi, si è verificato lo scioglimento di due comproprietà,
sebbene le comproprietarie interessate fossero le stesse. Deve infatti essere
ricordato che, in virtù del principio di specialità, che vige in materia di
diritti reali, la comproprietà può sempre riferirsi solo a singoli oggetti («Es bestehen… ebensoviele Miteigentumsverhältnisse, als Sachen
vorhanden sind», cfr. Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, Art.
641-654 CC, 5a ediz., Berna 1981, Art. 646 CC, n. 11, pp. 483-484).
Ciò che è
stato sciolto non è allora una comproprietà fra due persone, avente per oggetto
due beni immobiliari, bensì due comproprietà distinte fra le stesse due persone.
Di
conseguenza, è evidente che non si rientra nel caso eccezionale, per il quale
l'art. 125 lett. c LT ha previsto il differimento dell'imposizione, che
è rappresentato, come detto, dallo scioglimento delle proprietà collettive
"in natura e senza conguaglio in denaro". Se si prendono in considerazione
singolarmente le due comproprietà in discorso, si deve constatare infatti che
lo scioglimento delle stesse non è avvenuto "in natura" e neppure
"senza conguaglio", anche se in parte il conguaglio non è stato
pagato in denaro. Per quanto concerne lo scioglimento delle comproprietà, l'art. 651 cpv. 1 CC prevede che esso
sia effettuato mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative
private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della
cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. Esaminando la
fattispecie alla luce di questi principi, si deve concludere che le due
comproprietà di cui si tratta sono state sciolte mediante cessione della cosa
ad una delle comproprietarie – un immobile ad ognuna delle due comproprietarie
– compensando l'altra comproprietaria mediante cessione della metà dell'altro
immobile. In altri termini, il conguaglio per la rinuncia alla metà di un
immobile da parte di una comproprietaria è stato pagato non in denaro ma,
almeno prevalentemente, in natura, mediante cessione della quota di
comproprietà dell'altro immobile.
6.2.4.
Da quanto
precede, discende la conseguenza che la permuta ha rappresentato la concreta
modalità di estinzione del debito nato per effetto dello scioglimento della
comproprietà, caratterizzato dalla rinuncia di una comproprietaria alla propria
metà dell'immobile. La residua differenza è stata poi saldata mediante versamento
in contanti.
Come si
vede, non vi è alcuna differenza con la conclusione cui si è pervenuti in precedenza,
esaminando l'operazione dal punto di vista delle norme sull'imposizione della
permuta. In quell'ipotesi, la permuta precedeva concettualmente lo scioglimento
delle comproprietà: le due comproprietarie si scambiano cioè le rispettive quote
di comproprietà dei due immobili, con la conseguenza che ognuna diventa proprietaria
di un intero immobile e che dunque cessano di esistere le comproprietà. Esaminando
invece l'operazione partendo dallo scioglimento delle comproprietà, si perviene
allo stesso esito sostanziale, considerando però la permuta come una modalità
di estinzione del debito reciproco nato proprio con la divisione.
In
entrambi i casi, non è ammesso il differimento dell'imposizione.
6.2.5.
Certo, si
potrà obiettare che questa conclusione introduce una disparità di trattamento
fra i coeredi che sciolgono la comunione ereditaria – i quali beneficiano del
differimento dell'imposizione in ogni caso – ed i comproprietari che sciolgono
più comproprietà. È vero, del resto, che il principio di specialità vale anche
per gli oggetti in proprietà comune (cfr. Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts
und das Eigentum, tomo I, Berna 1991, n. 983, p. 216). Tuttavia, il patrimonio
in proprietà comune costituisce una "univeritas iuris", cioè un
insieme giuridico, composto non solo di cose ma anche di altri diritti; tale
insieme può essere oggetto di un unico negozio giuridico di carattere
obbligatorio (può cioè essere venduto, affittato, donato), anche se, proprio
perché continua a vigere il principio di specialità, non può essere oggetto di
un unico diritto reale (Meier-Hayoz, op. cit., Syst. Teil, n. 149, p. 77 e n. 160 p. 80).
Sebbene,
concettualmente, lo scioglimento di una comunione ereditaria debba dunque
essere considerato come lo scioglimento della proprietà comune di diversi beni,
ciò non toglie che goda di un privilegio fiscale, giustificato anche dalla
particolare connessione esistente fra i beni che rientranti nella massa appartenente
alla comunione ereditaria. È d'altronde comprensibile che il legislatore abbia
esteso il differimento, previsto per il caso della successione come tale, anche
alla seguente divisione, perché altrimenti l'imposizione che fosse avvenuta a
tale momento avrebbe di fatto reso priva di senso la rinuncia ad imporre la devoluzione
mortis causa, che quasi sempre precede la divisione e ne
costituisce la necessaria premessa.
6.2.6.
L'ultima
considerazione proposta ne suggerisce una ulteriore.
Il
differimento nel caso della divisione ereditaria è previsto anche dalla legge
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (LAID),
precisamente alla lettera a del capoverso 3 dell'art. 12, che si riferisce al
trapasso di proprietà in seguito a cessione. Ogni altra fattispecie di
scioglimento di proprietà collettive è dunque considerata imponibile.
Ora, la
dottrina ritiene che i casi di differimento dell'imposizione degli utili
immobiliari non rientranti nell'elenco tassativo contenuto nella LAID, ma
tuttora esistenti nelle legislazioni cantonali, siano in contrasto con
l'armonizzazione fiscale (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol.
I, tomo I, n. 61 all’art. 12 LAID, p. 198). È pertanto dubbio che le leggi
cantonali che differiscono l'imposizione in caso di scioglimento di proprietà
collettive possano mantenere tali disposizioni anche dopo la scadenza del
termine di adeguamento alla LAID (sulla questione, dal punto di vista della
legge del Canton Basilea Campagna, cfr. Christen, Die
Grundstückgewinnsteuer des Kantons Basel-Landschaft, Basilea/Liestal 1998, p.
136).
Senza che
occorra in questa sede risolvere il problema della compatibilità dell'art. 125
lett. c LT con l'art. 12 LAID, non sembra peraltro fuori luogo ritenere
perlomeno poco opportuna, proprio nella prospettiva dell'armonizzazione
fiscale, una sua interpretazione estensiva, così come vorrebbe la ricorrente.
Se, cioè, è già discutibile che possa essere mantenuto il differimento nei casi
di divisione in natura senza conguagli in denaro, riferiti al singolo bene in
comproprietà o in proprietà comune, non è comunque il caso di ampliare
ulteriormente il campo di applicazione di tale norma eccezionale.
6.3.
La
ricorrente fa riferimento ad una sentenza di questa Camera, che risale al 9
marzo 1994 (RDAT I-1995 n. 17t pp. 399-403), nella quale era stato
affermato che lo scioglimento della
comproprietà mantenendo invariate le proporzioni e quindi senza versamento di
conguaglio, configura un caso di differimento dell’imposizione, dove
l’alienante subentra "de jure e de facto" nella posizione del
precedente proprietario.
A
prescindere dal fatto che si tratta di una sentenza emessa in applicazione
dell'abrogata LIMVI, che, come già rilevato, disciplinava le transazioni qui in
esame in maniera alquanto lacunosa, devono comunque essere sottolineate le
notevoli differenze fra le due fattispecie comparate. Se si esaminano i fatti
su cui si fonda la decisione citata, ci si avvede, infatti, che si trattava
della trasformazione della comproprietà su un immobile in una proprietà per
piani fra gli stessi comproprietari. L'effetto è dunque quello di una
trasformazione di una comproprietà in una forma qualificata di comproprietà. È
indiscusso che tale fattispecie dà luogo a differimento dell'imposizione anche
per l'art. 125 lett. c LT (Soldini/Pedroli, op. cit., 123) e
persino per le legislazioni che assoggettano anche le divisioni in natura (p.
es. Zurigo: Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 216 LT-ZH, n. 51, p.
1331).
- Il ricorso è conseguentemente respinto. Dato il carattere di principio
della questione sollevata dalla ricorrente, si rinuncia tuttavia a prelevare
tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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