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Numero d'incarto:
80.2000.42
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00042
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, svolge l'attività di montatore
d’ascensori presso la ditta __________
__________ __________, di __________.
Inoltrando
la dichiarazione fiscale 1999/2000, il contribuente faceva valere spese di
trasporto per complessivi fr. 5’280 in media annua, oltre a spese di doppia
economia domestica per fr. 2’800 e altre spese professionali per fr. 2'100.
Con
decisione del 25 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio gli
notificava la tassazione IC/IFD 1999/2000, ammettendo la deduzione per spese
professionali di dipendente di fr. 2'100 ma respingendo sia quelle di
trasporto, sia quelle di doppia economia domestica.
- Il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 novembre 1999,
adducendo di non beneficiare da parte del proprio datore di lavoro di alcun
contributo per le spese di trasporto e quelle di pranzo.
Il
30 novembre 1999, l’UT richiedeva al contribuente copia del contratto di lavoro
e dell’accordo spese sottoscritto con LU del 22 gennaio 1987.
Il
14 dicembre 1999, il contribuente forniva i documenti richiesti, unitamente a
una lettera di conferma della __________
__________ __________ sull’assenza di contributi della ditta per le
spese di trasferta di __________ __________ dal proprio domicilio alla sede di
lavoro di __________.
Il
14 febbraio 2000 l'autorità fiscale respingeva il gravame, rilevando che il
datore di lavoro spesava equamente le trasferte del montatore di ascensori per
gli spostamenti fra domicilio e stabili i cui impianti necessitano manutenzione
e riparazione.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ribadisce la propria richiesta: invoca l’ammissione della deduzione per le
spese di trasporto e reclama l’accettazione delle spese di mezza economia
domestica, beneficiando di un contributo di fr. 7 da parte del proprio datore
di lavoro per il pranzo.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le
spese professionali deducibili sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese
necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
5.2.
Per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT
sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di
Stato.
5.3.
Secondo
l'art. 3 cpv. 1 del decreto
esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 1999-2000 (27 ottobre 1998), qui di seguito DE, sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal
luogo di domicilio a quello in cui lavora.
5.3.1 Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’ uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’ uso di una motocicletta o di un’ automobile privata: le spese del
mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,
targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili
(art. 3 cpv. 2 DE del 27 ottobre 1998).
5.3.2. Anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1999-2000: fr. 600.- all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.4.
Giusta
l’art. 4 cpv. 1 DE, sono considerate spese supplementari per doppia economia
domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio.
5.4.1. La
relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio.
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita a fr.
2'400.
Per
il contribuente che rientra ogni giorno a domicilio, la deduzione è, per ogni
pasto principale consumato fuori casa, di fr. 13.- il giorno o fr. 2'800.-
l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4
cpv. 2 lett. a DE).
Se
i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro
oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni
previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il
giorno o fr. 1'400.- l’anno. Se la riduzione di prezzo è tale che il
contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa
alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE).
5.4.2. Secondo
la LIFD, le spese supplementari per pasti possono essere prese in
considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa
propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole
distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett.a
Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente
ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993).
Se
il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in
contanti, distribuzione di buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa, in
un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa
soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 O). Per il periodo 1999-2000,
l’importo di metà deduzione è di fr. 6.50 per pasto o fr. 1'400.- all’anno (Appendice
introdotta dal n.I dell’O del DFF del 29 giugno 1994, nuovo testo in vigore dal
-
gennaio 1999, introdotto dall’O del DFF del 10 giugno 1998).
-
Nella
fattispecie, il ricorrente, domiciliato a __________, adopera la propria
automobile per recarsi al lavoro.
6.1.
Va
preliminarmente rilevato che, in linea di principio, l’uso del veicolo privato
appare conforme al criterio dell’idoneità e quindi giustificato (RDAT
II-1996 n. 3t; RDAT I-1997 n. 5t), nella misura in cui il ricorrente per
ragioni di lavoro deve effettivamente recarsi, prima di iniziare il proprio
lavoro quotidiano, dal proprio domicilio di __________ al luogo in cui ha sede
la ditta, vale a dire a __________.
6.2.
Il
problema che deve essere risolto è in effetti quello di sapere se, tenuto conto
del lavoro svolto dal ricorrente come pure del rimborso spese del datore di
lavoro e delle modalità con cui è calcolato, sia giustificato concedere al
ricorrente la deduzione per lo spostamento quotidiano da __________ a
__________.
6.2.1. Secondo
una recente sentenza di questa Camera (CDT n.
..__________ del 13 agosto 1999), non va dimenticato che il
codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba
rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del
lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché
non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì
un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore
di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar,
Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce
necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle
spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro
(p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo
stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza
che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid.
3.4).
Lo
stesso codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore,
d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a
motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di
manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il
veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul
veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa
indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato
per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
cit., pp. 401-405).
6.2.2. Questa
Camera ha così già avuto modo di decidere che non possono essere dedotti, a
titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per
spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari
cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle
obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n.
..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.). In
particolare, con riferimento al contratto collettivo di lavoro nell’edilizia
(cfr. Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel Cantone Ticino, ed.
__________, 1° gennaio 1999), risulta che il luogo di lavoro può variare a
seconda del cantiere cui il lavoratore è attribuito e che esso non coincide necessariamente
con la sede della ditta, bensì con il punto di raccolta al cantiere stabilito,
secondo le necessità, dal datore di lavoro. Fino a questo punto collettore le
spese di trasporto devono quindi essere considerate spese professionali
deducibili; a partire da questo punto invece ogni trasferta che il lavoratore
deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, sui vari
cantieri dei committenti, deve essere indennizzata, conformemente a quanto
esposto nei considerandi precedenti, dal datore di lavoro.
6.3.
Nel
caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha respinto la richiesta di deduzione
delle spese di trasferta dal domicilio a __________, ritenendo implicitamente
che il ricorrente non si rechi quotidianamente a __________, ma vada
direttamente da casa sul luogo in cui deve svolgere effettivamente il lavoro e
che il rimborso spese erogatogli copra anche questa trasferta.
Questa
conclusione non può essere seguita. Innanzi tutto perché agli atti vi è una
dichiarazione della __________
__________ __________ del 10 novembre 1999, da cui risulta che nessun
rimborso spese viene riconosciuto al dipendente per recarsi da casa a
__________ e da cui si potrebbe quindi trarre la conclusione che il ricorrente,
prima di iniziare il lavoro, si presenti alla sede di __________ della ditta.
Gli
atti dell’incarto non consentono tuttavia a questa Camera di pronunciarsi sulla
richiesta del ricorrente. Ulteriori accertamenti appaiono indispensabili.
In
effetti poco o nulla si sa sul tipo di lavoro svolto dal ricorrente, se su
singoli cantieri in cui necessita una presenza prolungata sull’arco di diversi
giorni o addirittura settimane o invece in luoghi diversi nel corso di una
giornata per effettuare lavori di manutenzione o quant’altro. Neppure si
conoscono le modalità di rimborso delle spese di trasferta da parte del datore
di lavoro: a forfait, oppure a partire sempre e in ogni caso da __________ non
importando dove venga svolto il lavoro, se vicino o lontano dal domicilio,
oppure ancora a partire dal domicilio se il luogo in cui viene effettivamente
svolto il lavoro è più vicino all’abitazione del ricorrente rispetto alla sede
delle ditta. Né si conosce, in tale evenienza, quante volte in un anno il
rimborso delle spese viene calcolato a partire da __________.
Se
non è dunque corretto affermare, per quanto se ne sappia dall’incarto, che le
indennità di trasferta corrisposte dal datore di lavoro compensino anche le
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, nemmeno si può affermare
che il ricorrente deve sopportare quotidianamente le spese della trasferta da
__________ a __________.
Gli
atti del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova
decisione, dopo ulteriori ed esaurienti accertamenti.
- Per
quanto attiene alle spese di doppia economia domestica, il contribuente
sostiene di consumare regolarmente il pranzo fuori casa (lettera all’UT di
Mendrisio, del 10 novembre 1999). (Il datore di lavoro contribuisce a tali
spese versando un importo giornaliero di fr. 7.- (cfr. Regolamento __________ __________, sopra menzionato).)
7.1.
Il datore di lavoro
contribuisce alle spese inerenti al pranzo, per quanto si può evincere dalla
tabella prodotta dalla __________ __________ __________, con un’indennità di fr. 7.-.
In
linea di principio al ricorrente andrebbe riconosciuto la metà della deduzione
per doppia economia domestica, ossia fr. 7.- per pasto, corrispondenti a fr.
1’400.- annui.
7.2.
Tuttavia,
anche su questo punto la decisione (dell’Ufficio di tassazione) va annullata e
gli atti vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.
Al
ricorrente occorre riconoscere la mezza doppia economia domestica per tutti
quei giorni in cui non può rientrare al proprio domicilio, poiché il luogo
effettivo di lavoro non glielo consente.
In
questo contesto appare inoltre opportuno accertare se il ricorrente riceva
sempre e in ogni caso, anche quando gli è possibile rincasare a mezzogiorno,
l’indennità per pasto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
La
decisione su reclamo del 14 febbraio 2000 è annullata e gli atti sono
retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione su reclamo dopo
ulteriori accertamenti (consid. 6.3. e 7.3.).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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