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Numero d'incarto:
80.2000.206
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00206
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2000
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________. __________,
rappr. da: __________ __________, __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Dopo aver
richiesto informazioni supplementari ad __________ e __________ __________,
l’Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 13
settembre 1999, esponeva loro, in aggiunta ai redditi dichiarati, un reddito
d’altra fonte di fr. 810'000.- di media annua in considerazione degli
investimenti e degli esborsi effettuati nel periodo di computo e meglio:
·
fr. 5'000 per acquisto azioni della
·
fr.230'000 per acquisto azioni della __________
·
fr.400'000 quale prestito concesso alla
·
fr.960'704 quale prestito concesso alla
__________ __________.
1.2.
I
contribuenti, assistiti dalla __________ __________, presentavano un generico
reclamo in tempo utile, avvertendo che avrebbero trasmesso nei giorni
successivi la documentazione necessaria.
Con
decisione del 13 novembre 2000 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo. Riduceva il reddito d’altra fonte a fr. 70'000.-, avvertendo:
Dopo
ripetute sollecitazioni, in questa sede di reclamo, il contribuente, tramite il
suo fiduciario, ha fatto presente di aver potuto far fronte ai propri impegni
finanziari grazie a un prestito, ottenuto da terzi, domiciliati in altri
Cantoni.
La
documentazione prodotta, pur essendo lacunosa, ha comunque permesso all'autorità
di tassazione di accertare che i reclamanti hanno effettivamente beneficiato di
un prestito, per un totale di Fr. 1'500'000.-- e il cui rimborso, richiesto per
la fine del 1993, ancora non è stato onorato, anzi è sfociato nell'emissione di
un attestato di carenza di beni di pari importo.
Sulla
scorta della documentazione prodotta l'ufficio di tassazione ha nuovamente
provveduto ad una verifica della disponibilità dei reclamanti nel normale
periodo di computo 1993/94.
Pur
considerando il prestito anzidetto, il dispendio ha comunque sempre superato le
disponibilità. Sulla scorta dei nuovi elementi a disposizione, il reddito
d'altra fonte viene prudenzialmente rettificato in Fr. 50'000.--, cui vanno
aggiunti Fr. 10'000.-- quali vantaggi economici goduti nell'ambito delle SA di
cui il contribuente è partecipe.
- 2.1.
Con
tempestivo ricorso del 7 dicembre 2000 i coniugi __________, sempre assistiti
dalla __________, chiedono lo stralcio anche del reddito d’altra fonte residuo
di fr. 70'000.- di media annua.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso precisando che il reddito
d’altra fonte di fr. 70'000.- comprende un importo di fr. 10'000.- per vantaggi
economici goduti nell’ambito dell’amministrazione delle società.
2.3.
Con
memoria del 4 gennaio 2001 i contribuenti producono una proposta di calcolo del
dispendio e chiedono la riduzione del reddito d’altra fonte a soli fr.
10'000.-, vale a dire ai vantaggi economici goduti nell’ambito
dell’amministrazione delle società.
- 3.1.
All’udienza
del 21 febbraio 2002, dopo aver verificato il calcolo del dispendio presentato
dal contribuente e avervi apportato le debite rettifiche, si è convenuto che il
reddito d'altra fonte necessario per far fronte al dispendio ammontava a fr.
30'000.- di media annua, ritenuto che a questo ammontare andava ancora aggiunto
l'importo di fr. 10'000.- di media annua per vantaggi economici goduti nella
società. L'accordo veniva però subordinato alla prova da parte del ricorrente
che il prestito di fr. 100'000.- dell'__________, che aumentava la
disponibilità del ricorrente, fosse stato acceso dopo il 1° gennaio 1993.
3.2.
Il 16
marzo 2001 il patrocinatore dei ricorrenti ha prodotto una dichiarazione bancaria
dalla quale risulta che l'apertura del conto è avvenuta soltanto il 15 febbraio
1994. Il 27 marzo successivo l'Ufficio di tassazione di __________, dopo aver
preso atto di questa dichiarazione, ha dato la propria adesione incondizionata
all'accordo.
- La
presente causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio
1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 13 novembre 2000 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 40'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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