AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.205
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00205
Lugano
22 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2000
in materia di: tassazione speciale IC
94
presentato da:
__________ __________ __________ composta da
__________ __________ e __________, __________ __________,
rappresentata dallo: studio legale __________
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ svolgeva attività di autotrasportatore per la __________ __________,
della quale deteneva, al 1° gennaio 1993, 91 azioni. Cessava definitivamente la
propria attività il 28 febbraio 1994. Il __________ 1995 decedeva.
Il
26 giugno 1995 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ e per esso agli eredi la tassazione ordinaria 1993/94 e il 29 luglio
1996 la tassazione intermedia per cessazione d'attività a valere dal 1° marzo
1994.
A
sua volta, il 24 aprile 1997, l'Ufficio cantonale imposte di donazione e
successione notificava agli eredi I'imposta di successione.
1.2.
Il
31 gennaio 1997 l'Ufficio di tassazione notificava poi alla vedova la
tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, l'intermedia 1995-96 per decesso del
contribuente dal 1° ottobre 1995 e il 14 dicembre 1998 l'intermedia 1995-96 per
inizio dell'attività della vedova dal 1° settembre 1996. Il 9 novembre 1998
l'Ufficio di tassazione le notificava infine la tassazione ordinaria IC/IFD
1997-98.
Tutte
queste tassazioni passavano incontestate in giudicato.
1.3.
Nell'ambito
degli accertamenti per la definizione della tassazione 1999/2000 l'Ufficio
chiedeva e otteneva tempestivamente informazioni sulla provenienza dei capitali
investiti dalla vedova in un'assicurazione a premio unico.
Alla
risposta che i capitali provenivano dalla vendita delle azioni della __________
__________, il 13 dicembre 1999 l'autorità fiscale intimava a __________
__________ l'imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di
intermedia sia in materia di IC sia in materia di IFD per passaggio a privato
delle azioni della __________ __________ al momento della cessazione di
attività del defunto marito.
1.4.
1.4.1. Il
reclamo interposto contro la tassazione speciale 1994 in materia di IFD veniva
accolto con decisione del 9 novembre 2000, poiché, secondo l'Ufficio di tassazione,
il contribuente, tenuto conto della struttura della sua azienda (nessun dipendente
e cifra d'affari conseguita poco superiore ai fr. 100'000.-) non era obbligato
a tenere la contabilità, venendo con ciò a mancare una condizione essenziale
dell'assoggettamento.
1.4.2. Il
reclamo in materia di IC veniva invece respinto con separata decisione di pari
data.
1.4.3.
Nel reclamo la
contribuente sollevava:
·
innanzi tutto l’intervenuta prescrizione
quinquennale della procedura di recupero;
·
in seguito, la violazione del diritto d’essere
sentito non essendole stata data la possibilità di fornire le spiegazioni del
caso;
·
inoltre, la natura privata delle 91 azioni della
__________ __________, sempre esposte nell’elenco titoli;
·
la natura di nuova e diversa valutazione di
fatti noti e già precedentemente valutati della decisione impugnata
L’Ufficio
di tassazione contesta invece le tesi della reclamante, argomentando che:
·
non ci si trova in presenza di un caso di
recupero d’imposta, ma di un normale caso di imposta annua intera e quindi non
si può in concreto invocare la prescrizione;
·
i titoli, ai fini dell’imposta sulla sostanza,
vengono sempre imposti secondo l’art. 55 LT e vengono pertanto sempre esposti,
anche se di natura aziendale, nell’elenco titoli;
·
in caso di imposta annua intera nessun avviso
preliminare deve essere notificato al contribuente, dato che i redditi oggetto
di questa imposta devono essere indicati dalla dichiarazione d’imposta
ordinaria;
·
le varie tassazioni notificate alla reclamante
con la menzione “annulla e sostituisce” si riferiscono alla decisione del Tribunale
delle espropriazioni che ha ridotto le stime degli immobili di __________;
·
l’accertamento del valore delle azioni può fare
oggetto di diversa valutazione in periodi successivi.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ e __________ __________,
assistiti dall’avv. __________ __________ e dal dott. __________. __________
__________, propongono l’annullamento della decisione su reclamo in materia di
IC e della tassazione annua intera da essa tutelata.
Avvertono
che:
·
l’Ufficio di tassazione, in un caso analogo, si
era già pronunciato sull’appartenenza della azioni __________ __________ al
patrimonio aziendale, in data 22 novembre 1993;
·
l’Ufficio di tassazione avrebbe pertanto dovuto
stabilire immediatamente il valore delle azioni in ordine alla definizione
della tassazione speciale;
·
l’Ufficio di tassazione aveva implicitamente
accettato un valore nominale di fr. 9'100.- (fr. 100.- per azione);
·
i titoli sono sempre stati imposti al loro
valore nominale fino e compresa la tassazione 1997-98;
·
l’aver sempre valutato le azioni al valore
nominale dimostra chiaramente che la tassazione speciale è stata omessa a seguito
del giudizio errato che alle azioni __________ __________ non dovevano essere
attribuite delle plusvalenze;
·
è inverosimile che il tassatore abbia tenuto in
sospeso la tassazione speciale, vero essendo piuttosto che egli le ha considerate
facenti parte della sostanza privata;
·
se è vero, come sostiene l’Ufficio di
tassazione, che i redditi da assoggettare alla tassazione speciale devono
essere indicati nella tassazione ordinaria, ne discenderebbe che la tassazione
speciale deve sempre essere notificata assieme alla tassazione intermedia che
la produce;
·
la tassazione speciale è avvenuta ben oltre
cinque anni dall’invio della dichiarazione 1993-94;
·
comunque il numero delle azioni detenute è
aumentato negli anni e le stesse sono state acquistate a un prezzo ben superiore
al loro valore nominale;
·
l’Ufficio di tassazione avrebbe quindi quanto
meno dovuto chiedere informazioni in proposito ai contribuenti, ciò che avrebbe
costituito l’avvio della procedura di tassazione speciale;
·
l’Ufficio di tassazione ha di fatto eseguito una
sorta di tassazione d’ufficio e che non può valere quale apertura della procedura
di tassazione speciale la richiesta formulata nell’ambito della definizione
della dichiarazione d’imposta 1999-2000;
·
all’Ufficio di tassazione non rimaneva che la
possibilità di procedere al recupero d’imposta, che sarebbe però stato inconciliabile
con le norme di legge che lo reggono;
·
nemmeno al decesso del contribuente l’Ufficio di
tassazione ha notificato alcunché ai contribuenti in relazione alle azioni
__________ __________ e l’averlo fatto due anni e mezzo dopo la morte
costituisce un caso di violazione del divieto di ritardo (CDT n. 237/93
del 27 ottobre 1993).
2.2.
La
Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso,
rilevando che:
·
con la cessazione dell’attività aziendale nel 1994
si è verificato il passaggio delle 91 azioni __________ dalla sfera aziendale
in quella privata, pacifica essendo la natura aziendale delle azioni in
questione, trattandosi di società operante nell’ambito dei trasporti come la
ditta individuale del contribuente (v. caso __________);
·
il 13 dicembre 1999 l’Ufficio di tassazione ha
proceduto a una valutazione del loro valore venale, definendolo in fr. 2'000.-
cadauna di contro a un valore nominale di fr. 100.-, con un utile di fr.
172'900.-;
·
la tassazione speciale, pur non essendo stata
notificata subito dopo l’intermedia, lo è stata comunque entro un termine
ragionevole;
·
non si è assolutamente in presenza di un caso di
recupero d’imposta;
·
dalla mancata notifica della tassazione speciale
al contribuente al momento della cessazione dell’attività non si può dedurre
che le azioni siano state considerate patrimonio privato;
·
vero è invece che la tassazione speciale è
rimasta in sospeso e il fatto che sia stata eseguita solo dopo la vendita delle
azioni da parte della vedova è ininfluente per la tassazione speciale;
·
i titoli, ai fini dell’IC, vengono sempre
inscritti nell’elenco titoli, indipendentemente dalla loro natura privata o
aziendale;
·
la dichiarazione d’imposta ordinaria all’inizio
del periodo vale sia per l’imposta ordinaria sia per l’ev. tassazione speciale
per gli elementi di reddito che soggiacciono a tale imposta;
·
quindi l’invio del formulario vale quale primo
atto di tassazione;
·
di conseguenza non è subentrata la prescrizione
quinquennale, poiché gli elementi di reddito in questione appartengono alla
dichiarazione 1995-96;
·
la tassazione notificata il 13 novembre 1999
altro non è che una normale tassazione speciale.
2.3.
In sede
di audizione le parti si sono confermate sostanzialmente nelle rispettive posizioni,
la ricorrente producendo un ulteriore memoriale scritto in cui prende posizione
sulle osservazioni della Divisione delle contribuzioni.
- Prescrizione
del diritto di tassare
3.1.
Secondo
l’art. 193 cpv. 1 LT 1994, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell’ anno in
cui è avvenuta l’ iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la
conclusione del negozio giuridico.
Un nuovo
termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’ accertamento
o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile
dell’ imposta (cfr. cpv. 4 lett. a).
Analoga
normativa era per altro prevista dall’art. 158 cpv. 1 e 3 LT 1976.
Data
l’identità delle due normative diviene superfluo pronunciarsi sulla questione
di sapere quale sia la lex mitior e, a monte di ciò, se la prescrizione
appartenga al diritto procedurale o al diritto materiale.
3.2.
Tra le
parti vi è divergenza sul momento in cui sarebbe sorto il diritto di imporre il
profitto in capitale derivante dal presunto passaggio a privato delle 91 azioni
della __________ __________ posseduto dal defunto.
3.2.1. Secondo
la ricorrente, l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto stabilire il valore delle
azioni per la tassazione speciale già nel corso del 1993, quando ne stabilì la
natura aziendale in un caso del tutto analogo; l’aver continuato a considerare
le azioni al loro valore nominale starebbe a dimostrare che la tassazione
speciale è stata omessa in base a un giudizio errato.
3.2.2. Questa
Camera non può seguire questo argomento ricorsuale.
Vero è
che l’Ufficio di tassazione non ha affrontato quando __________ __________ era
ancora in vita la questione della natura delle 91 azioni della __________
__________, anche se il problema si era già posto almeno in un caso del tutto
analogo.
Da questa
circostanza non si può tuttavia dedurre che l’Ufficio di tassazione abbia
ammesso attraverso una valutazione errata o quanto meno implicitamente che le azioni
nel caso di __________ facevano parte della sostanza privata e non di quella
aziendale. Più semplicemente, l’autorità di tassazione non ha affrontato il
problema, poiché in effetti non era attuale, non era cioè necessario porselo.
Per almeno un paio di ragioni:
· poiché il contribuente non era stato considerato obbligato
dall’Ufficio di tassazione a tenere la contabilità sia per la struttura
aziendale (lavoratore in proprio) sia per l’entità della cifra d’affari (di
poco superiore a centomila franchi), con la conseguenza - non lo si dimentichi
- che la tassazione speciale non ha potuto essere intrapresa, in assenza di
questa condizione (obbligo di tenere la contabilità), in materia di IFD, e
·
poiché, comunque, per l’IC, i titoli vengono
sempre inscritti nell’elenco titoli, indipendentemente dalla loro natura
aziendale o privata.
3.2.3. Il
problema della qualifica dei titoli (azioni __________ __________) si è posto
ineluttabilmente per effetto della cessazione dell’attività lucrativa
indipendente nel febbraio del 1994.
Ne viene
quindi, con riferimento alla prescrizione del diritto di tassare, che la prescrizione
sarebbe intervenuta, se non interrotta, alla fine del 1999.
La
tassazione speciale è stata intimata prima della scadenza del termine e, meglio,
il 13 dicembre 1999.
L’eccezione
di prescrizione si rivela pertanto infondata.
3.2.4. Vero
è che la ricorrente sostiene che la tassazione speciale deve essere notificata
assieme alla tassazione intermedia. Tale obbligo procedurale di notificare
nello stesso momento tassazione intermedia e tassazione speciale non è sancito
da nessun disposto di legge. Esso non può e non deve d’altronde essere confuso
con il motivo che dà luogo alla tassazione intermedia, vale a dire la
cessazione dell’attività indipendente, che provoca nel contempo il passaggio a
privato della sostanza aziendale e ne fa nascere la tassazione speciale. Ci si
trova quindi di fronte a un unico motivo che provoca due diverse procedure di
tassazione: quella intermedia con modifica dei fattori della tassazione ordinaria
toccati dal motivo dell’intermedia e quella speciale, ma non, come in un certo
senso vorrebbe la ricorrente, a un’unica procedura a due facce da intraprendere
e notificare per così dire in modo unitario.
3.2.5.
Né
possono essere seguite le ulteriori argomentazioni della ricorrente in merito
all’obbligo di dichiarare il profitto in capitale.
La legge
allora applicabile, segnatamente l’art. 101 LT 1976 non prevede alcun obbligo
procedurale del contribuente di presentare una dichiarazione d’imposta del
profitto in capitale.
La norma
si limita a stabilire il diritto dell’Autorità fiscale di notificare una
tassazione annua intera in caso di intermedia o a fine assoggettamento, quando
dall’incarto ne rileva gli estremi, vale a dire quando dalla dichiarazione
d’imposta del periodo fiscale successivo e dai relativi allegati rileva che il
contribuente ha cessato l’attività o non adempie più i requisiti
dell’assoggettamento alla sovranità fiscale del Cantone.
Non
diversamente la nuova LT del 1994, che all’art. 57 riprende sostanzialmente la
precedente normativa, per altro già conforme all’art. 18 LAID (cfr. Messaggio
- 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria,
- 44).
Le norme
procedurali del vecchio e del nuovo diritto non prevedono, dal canto loro,
alcuna disposizione che disciplina le modalità della tassazione annua intera,
segnatamente che preveda un obbligo del contribuente di dichiarare. Le norme
procedurali sono al riguardo silenti, limitandosi ad elencare gli allegati che
il contribuente deve produrre con la dichiarazione d’imposta ordinaria (cfr.
art. 199 LT 1994; art. 167 LT 1976), come pure a stabilire l’obbligo di
collaborare, segnatamente a domanda dell’autorità di tassazione (cfr. art. 200
n. LT 1994; art. 168 LT 1976).
Al di là
di quest’obbligo generale di collaborazione, né la nuova né la vecchia legge
tributaria cantonale contengono p. es. una norma simile a quella contenuta
nella legge argoviese, che prevede, invero assai lapidariamente, che il
contribuente produca in relazione alla tassazione annua intera tutti i
documenti necessari per la tassazione (cfr. Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern
1991, p. 1010), senza per altro disciplinare una speciale procedura di
tassazione.
In altre
parole, si può quindi concludere su questo punto affermando che attraverso la
tassazione annua il legislatore ha inteso conferire di fatto al fisco la facoltà
di imporre, senza che fosse necessario stabilire specifiche norme procedurali,
quei proventi straordinari e unici (risultanti dalla documentazione prodotta
dal contribuente con la dichiarazione d'imposta), che altrimenti cadrebbero,
per effetto della tassazione intermedia o della cessazione dell'attività, in
una situazione di vuoto contributivo.
3.2.6.
Con
memoria del 22 marzo 2001 il patrocinatore del ricorrente ha attirato l'attenzione
di questa Camera sulla sentenza del 2 febbraio 2001, con cui il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha accolto il ricorso degli eredi __________ contro la decisione
di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 1994, poiché nel frattempo
era cresciuta in giudicato la decisione su reclamo del 9 novembre 2000 con cui l'Ufficio di tassazione decideva di
non prelevare l'imposta federale diretta sui profitti in capitale secondo
l'art. 43 DIFD. Tale decisione, come si è visto in narrativa, era motivata dal
fatto che la ditta individuale che fu di __________ __________ non era
obbligata in considerazione della ridotta cifra d'affari a tenere la contabilità.
Se
è certo corretto tener conto per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG della decisione in materia di IFD, che per i motivi
appena accennati è risultata favorevole alla ricorrente, non si può nondimeno
trarre da tale circostanza conclusione vincolante in materia di IC. In effetti,
la LT 1974, così come d'altronde l'attuale ed anche la LIFD, entrata in vigore
il 1° gennaio 1995 in sostituzione del DIFD non pongono (più) quale condizione
essenziale per il prelievo dell'imposta sul profitto in capitale l'obbligo di
tenere la contabilità. Non è quindi possibile dedurre dalla sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 2 febbraio 2001 la conclusione che
la partecipazione __________ della ditta individuale __________ fosse stata
considerata per l'IFD di natura aziendale, ma soltanto, come si è appena detto,
che non era imponibile in assenza di una condizione essenziale d'altra natura.
- Natura
aziendale dei titoli
4.1.
Secondo
gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quale reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa,
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione
e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo
gli articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, fanno parte dei proventi da
attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in
imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione.
La sostanza commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono
interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente.
4.2.
Di
massima, devono essere adempiute le seguenti tre condizioni:
a) che
il contribuente eserciti in modo indipendente un commercio, un'industria o un'azienda
oppure eserciti una professione liberale;
b) che
abbia alienato o realizzato un bene di natura aziendale;
c) che
mediante l'operazione abbia conseguito un utile
(si
vedano in generale e con particolare riferimento alla nozione di bene aziendale:
ASA 54 45, consid. 1, 49 72, 41 115; Reich,
Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in SJZ,
vol. 80, 1984, p. 221; Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, ad
art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD, n° 93 ss., p. 120; Känzig, Wehrsteuer, ad
art. 21 cpv. 1 lett. d, n° 150, p. 362; Pichon, Fortune commerciale et
fortune privée, in RF 43 263 ss.; Höhn, Die Abgrenzung von
Vermögensertrag und Kapitalgewinn im Einkommenssteuerrecht, in ASA
50 531).
4.3.
4.3.1. La distinzione tra bene privato e bene aziendale non é
sempre chiara e l'attribuzione di un bene specifico alla sfera privata
piuttosto che a quella commerciale, e viceversa, non sempre é di facile
attuazione (CDT n. 301 del 10 dicembre 1991 in re R.A.; CDT n.
156 del 28 luglio 1993 in re M. G.; CDT n. 138 del 28 luglio 1993 in re
R. R.). Ciò vale in particolare per i cosiddetti beni alternativi, per quei
beni cioè che non rientrano esclusivamente nell'una o nell'altra sfera di
interessi. Nel novero dei beni alternativi rientrano anche le quote di
partecipazione a società di persone e le azioni di società di capitali (cfr. Reich,
Die Abgrenzung von Geschäftsund Privatvermögen im Einkommensteuerrecht, in SJZ,
vol. 80, 1984, p. 222; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 cpv. 1 lett. d
DIFD, n° 151, p. 362; inoltre, StE 1987 B 23.2 Nr. 4; StE 1996 B
23.2 Nr. 17, consid. 5).
4.3.2. Secondo
costante giurisprudenza, l'assegnazione di un bene alternativo all’una o
all’altra sfera deve avvenire secondo criteri oggettivi. La provenienza dell'attivo
in questione o il modo in cui viene contabilizzato non rivestono importanza determinante.
Determinante é piuttosto la destinazione conferita al bene in questione
nell'azienda. Di conseguenza é sempre considerato appartenere alla sostanza aziendale
qualsiasi bene acquistato a scopi commerciali e che serve direttamente o
indirettamente all'azienda (cfr. DTF 94 I 464; ASA 44 p. 205; StE
1991 B 23.2. Nr. 9; Reich, op. cit., p. 227, Nr.
5).
Il Tribunale federale ha così incluso nella sostanza commerciale del
titolare di una ditta individuale la partecipazione determinante al capitale
azionario di una società anonima perché entrambe le aziende facevano parte
dello stesso ramo di attività ed erano soggette a direzione unica (cfr. ASA
49 p. 72 ss.). Alla stessa conclusione é giunto nel caso di un contribuente
che, oltre ad essere titolare di un grosso commercio del fieno, d'un importante
allevamento di maiali di ingrasso e di un'impresa di trasporti, gestiva
accessoriamente un'azienda agricola. Il Tribunale federale ha sottolineato che
lo stretto legame esistente tra attività principale e accessoria fa sì che i
beni legati a quest'ultima rientrino nel suo patrimonio aziendale (cfr. ASA
54 p. 44 ss.). Ha pure considerato assoggettabile all'imposta sui profitti in
capitale il notaio che partecipa con un architetto e dei costruttori edili a
delle società immobiliari, al fine di occuparsi della redazione dei rogiti e
della futura amministrazione degli stabili (cfr. ASA 41 p. 117 ss.).
4.3.3. A
sua volta il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, applicando criteri
sostanzialmente analoghi a quelli in vigore in materia di IFD e di IC-TI (StE
1991 B 23.2. Nr. 9), ha ritenuto che il criterio determinante per assegnare un
bene alternativo alla sostanza privata o commerciale consiste nel fondare la
decisione sulla volontà del contribuente oggettivamente manifestata e
realizzata (StE 1991 B 23.2 Nr. 9, consid. 3a;
Reich, op. cit., p. 226). Il modo in cui un attivo é
contabilizzato assurge così a indizio di una certa rilevanza, anche se non
determinante, della volontà del contribuente (Reich, op. cit., p. 226;
StE 1996 B 23.2 Nr. 17, consid. 4; inoltre, con riferimento alla deduzione
delle perdite, ASA 63 - 1994 - p. 37 = RF 1993 p. 524 = RDAF 51 / 1995
p. 30).
4.3.4. Ancora
recentemente questa Camera ha confermato che un contribuente che svolge
l'attività di assuntore postale, se cede le azioni di una società, da lui
stesso costituita con lo scopo di esercitare linee automobilistiche per il
trasporto di persone e di messaggeria quale assuntrice , il trasporto
di scolari e il servizio calla neve, realizza un utile in capitale relativo
alla sostanza commerciale, sebbene tali partecipazioni non fossero
contabilizzate fra gli attivi della sua attività indipendente. Lo stretto
legame fra quest'ultima attività e quella della società anonima ceduta ne
indicano infatti il carattere commerciale e non privato (CDT n.
.. del 7 novembre 2000 in re S. e L. St., confermata
dal Tribunale federale con STF del 19 aprile 2001).
4.4.
In
concreto la natura aziendale della partecipazione del defunto __________
__________ appare fuori di discussione e non sembra neppure essere contestata,
dato che svolgeva attività di autotrasportatore indipendente e la __________
__________ era attiva nel medesimo ambito.
Vero è
che la ricorrente sostiene che il ritardato agire dell’Ufficio di tassazione dovrebbe
essere interpretato quale implicita valutazione del carattere privato della partecipazione
azionaria alla __________ __________. L’argomento non è tuttavia di pregio per
quanto detto in precedenza. Certo, l’Ufficio di tassazione ha atteso quasi lo
scoccare della prescrizione prima di agire, il che potrebbe tutt’al più far
pensare a una disattenzione, ma non modificare nella sostanza il carattere
della partecipazione.
D’altra
parte, in occasione dell’udienza del 21 febbraio 2001 la responsabile
dell’Ufficio di tassazione di __________ ha avuto modo di spiegare, in modo che
a questa Camera è parso del tutto convincente, le ragioni di carattere non
giuridico, bensì economico e umanitario, che hanno indotto a tenere in per così
dire sospeso la tassazione e sulle quali non mette conto ritornare in questa
sede.
- Valutazione
dei titoli
5.1.
In
occasione dell'udienza del 21 febbraio 2001 la ricorrente ha contestato anche
il calcolo dell’utile derivante dal passaggio a privato dei titoli __________
__________, rilevando che il valore venale delle azioni dovrebbe essere
corretto verso il basso per tener conto in modo adeguato delle valutazioni
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Il valore medio d’acquisto
delle azioni dovrebbe a sua volta essere elevato a fr. 258,40, tenuto conto che
le azioni della __________ __________ sono state acquistate in periodi diversi
tra il 1978 e il 1993.
5.2.
Il
passaggio a privato delle azioni è avvenuto al momento della cessazione
dell’attività indipendente da parte del contribuente e, meglio, il 28 febbraio
del 1994.
L’Ufficio
di tassazione ha attribuito alle azioni un valore venale di fr. 2'000.- cadauna
e ha dedotto da questo importo il valore nominale di fr. 100.- per azione.
Orbene,
le azioni della __________ __________ avevano al 1° gennaio 1993 una valore
venale di fr. 1'100.- e al 1° gennaio 1995 di fr. 2'300.-, con un aumento in
due anni di fr. 1'200.-, con un incremento lineare di fr. 50.- al mese in due
anni. Si giustifica pertanto di prendere come valore quello corrispondete
all’incremento lineare medio intervenuto tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio
1995, pari a fr. 700.- (fr. 50.- x 14 mesi). Il valore della singola azione al
28 febbraio 1994 può quindi essere stabilito in fr. 1'800.-, per cui la
partecipazione, al momento del passaggio a privato, aveva un valore di fr.
163'800.-.
Quanto al
valore d’acquisto delle azioni, dopo l’udienza il patrocinatore della ricorrente
ha prodotto uno schema riassuntivo dal quale risulta il valore d’acquisto delle
azioni nelle diverse epoche in cui è avvenuto. Esso ammonta complessivamente a
fr. 23'514.-. Questa Camera non ha motivo di non attenersi a tale
ricostruzione, che appare precisa e che indica anche valori d’acquisto
inferiori al valore nominale, p. es. per le azioni comprate a fine 1983 (ca.
fr. 1,93 cadauna) e a fine 1984 (ca.
fr. 72,70
cadauna).
L'utile
conseguito con il passaggio a privato può pertanto essere stabilito, secondo
questa Camera, in fr. 140'286.-, invece che in fr. 172'900.-, come invece
stabilito dall'Ufficio di tassazione non conoscendo per altro il valore
d'acquisto delle azioni, documentato soltanto in questa sede.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9
novembre 2000, è riformata nel senso che il reddito imponibile è fissato in
fr. 140'286.-.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un
totale di fr. 690.–
sono a
carico della ricorrente in ragione di due terzi.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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