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Numero d'incarto:
80.2000.203
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00203
Lugano
26 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2000
in materia di: imposta
annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza - IC 99
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 25
novembre 1999 la __________ __________, così richiesta, comunicava a __________
__________, che il valore di riscatto della sua assicurazione __________
__________ crescendo, polizza n. . (pilastro 3a), ammontava
a fr. 20'623.70 e che l’importo sarebbe stato versato sul conto corrente
postale della __________, società svizzera di assicurazione sulla vita di
__________.
Il 15
dicembre 1999 la __________ confermava a __________ __________ d’aver ricevuto
l’importo e di averglielo bonificato quale premio unico sulla polizza di previdenza
vincolata __________ n. ..__________.
1.2.
Il 22
settembre 2000 l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava al contribuente
un’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza (art. 38 LT) sull’importo ricevuto dalla __________ __________.
1.3.
Con
tempestivo reclamo del 5 ottobre 2000 il contribuente contestava la suddetta
notifica, rilevando che la nuova polizza stipulata con la __________ è
un'assicurazione del tipo III pilastro A.
Dopo aver
chiesto al contribuente ulteriori precisazioni, l’Ufficio di tassazione con
decisione del 2 novembre 2000 respingeva il reclamo, rilevando che con il versamento
in capitale ricevuto dalla __________ __________ è stata conclusa una polizza a
premio unico con valore di riscatto conosciuto alla scadenza, che non è da considerare
un III pilastro A, ma un III pilastro B.
- Con
lettera del 23 novembre 2000 all’Ufficio di tassazione il contribuente contesta
la decisione su reclamo, ribadendo che il ricavato del riscatto della polizza
III pilastro A della __________ __________ "è stato trasferito alla
__________, che ha provveduto a emettere un contratto sotto forma di premio
unico (naturalmente una polizza 3 A in quanto non possibile altrimenti)".
Il 1°
dicembre successivo il contribuente trasmetteva poi all’Ufficio di tassazione
una dichiarazione della __________, in cui si afferma che “il s’agit bien
d’une police de prévoyance liée 3A en prime unique”.
Con
l’accordo del contribuente, lo scritto del 23 novembre e il successivo allegato
sono stati trasmessi alla Camera di diritto tributario perché li consideri
quale ricorso.
L’Ufficio
di tassazione, dal canto suo, ha rinunciato a formulare osservazioni.
- 3.1
Sono
imposte separatamente con un'imposta annua intera (art. 38 cpv. 1 LT):
a) le
prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT (proventi dell'AVS, AI,
istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza
individuale vincolata)
b) i
versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2 (liquidazioni in capitale
provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente
e analoghi versamenti del datore di lavoro)
c) le
somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio
durevole della salute.
L'imposta
è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una
prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale.
L'aliquota minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT).
3.2
La
previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza
di carattere collettivo. Per il II Pilastro vige il principio secondo cui alla
piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale
corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; CDT
- ..__________ del 15 giugno 1998 in re B. C.; CDT
- ____________________. del 24 gennaio 2000 in re J.N. S.;
inoltre Masshardt/Tatti, Il nuovo trattamento fiscale della previdenza
professionale, Lugano 1986, p. 25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der
beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in RF 45/1990
p. 478).
3.3.
L'art. 82
LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i
contributi "per altre forme previdenziali riconosciute che servono
esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale". Il
secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme
previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.
Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza
riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute,
conosciute con il nome di III Pilastro A:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni
complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè
un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,
che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.
La stessa
disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che
"le denominazioni "contratto di previdenza vincolata" e
"convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate
unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni" e che dunque "in mancanza di questa approvazione
il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere
rifiutato" (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
del 31 gennaio 1986, par. 1 ).
La
rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio
fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti
di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la
conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern
und Versicherungen - Überblick über die steuerliche Behandlung von
Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
3.4.
Diversamente
dal II Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è quantitativamente
limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad
un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo
corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP
(salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di
previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da
un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1
OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei
contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché
non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili
fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un contributo
annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le
autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è stato
superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner,
op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat / Commission
LPP, Prévoyance professionnelle et impôts - Cas d'application, Muri/Berna
1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).
3.5.
L'art. 8
OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino
agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è
stato predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato
"Attestazione concernente i contributi di previdenza" (Maute/Steiner,
op. cit., p. 131 nota 29).
3.6.
La
giurisprudenza ha avuto ripetutamente modo di affrontare il tema della trasformazione
del II Pilastro in un terzo Pilastro B, negando, in sintonia con la dottrina,
che un simile trasferimento di fondi possa beneficiare dell'esenzione fiscale (StE
1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c; StE 1990 B 26.13 n. 9; CDT
- ..__________ del 10 maggio 1996 in re N.B.; CDT
- ..__________ dell' 11 luglio 1996 in re L. e M. T.; CDT
- ..__________ dell'11 luglio 1996 in re L. e M. T.; Maute/Steiner,
op. cit., p. 119).
3.7.
Analogamente,
il trasferimento di fondi dal II Pilastro al III Pilastro A non beneficia
dell'esenzione fiscale, poiché costituirebbe di fatto un inammissibile riscatto
contributivo in questo specifico tipo di previdenza in misura eccedente la
deduzione annua fiscalmente ammessa (ASA 55 198).
In
effetti, gli indipendenti affiliati a una fondazione collettiva o comune,
oppure a un istituto collettore possono, a certe condizioni, sciogliere il loro
rapporto di previdenza e chiedere il pagamento in contanti delle prestazioni.
Essi devono però dapprima procedere fiscalmente (imposizione della liquidazione
in capitale) e solo in un secondo tempo possono, entro i limiti delle deduzioni
dei contributi secondo l' art. 7 capoverso 1 OPP 3, costituire un nuovo
rapporto previdenziale III Pilastro A.
3.8.
Più
differenziata invece la risposta relativa al caso inverso, vale a dire al caso
di trasferimento di prestazioni dal III Pilastro A al II Pilastro.
Conformemente
all'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 la circostanza che l'assicurato impieghi
l'avere del III Pilastro A per riscattare contributi in un'assicurazione II
Pilastro, costituisce un pagamento in contanti (Maute/Steiner, op. cit.,
p. 141; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, op.
cit., p. 68).
La
compensazione tra imposizione della prestazione del III Pilastro A e la
deduzione dei contributi al II Pilastro è tuttavia possibile solo se il diritto
cantonale la prevede (Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat /
Commission LPP, loc. cit.). A differenza del diritto fiscale di alcuni
cantoni, ad esempio Zurigo e Turgovia, ma al pari di quello di altri cantoni la
LT è silente (Maute/Steiner, op. cit., p. 142, nota 64).
Questa
Camera ha così confermato che non v'è spazio, in considerazione del silenzio
del diritto cantonale, per una compensazione del capitale ricevuto dal III
Pilastro A con il riscatto di contributi nel II Pilastro (CDT n.
..__________ del 24 gennaio 2000 in re J.N. S.).
Del
medesimo avviso è anche la più recente dottrina, secondo cui non esiste un regime
transitorio comparabile a quello vigente in materia di previdenza professionale
stricto sensu, dato che i contributi al III Pilastro A sono sempre stati
deducibili dal reddito imponibile e che, d'altra parte, non esiste libero
passaggio nel quadro del III Pilastro A (cfr. Laffely, L'imposizione
della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata secondo
il diritto federale svizzero, in Lezioni di diritto fiscale svizzero,
Ed. speciale della RDAT, Agno, 1999, p. 40),
3.10
Fanno
tuttavia eccezione i casi di trasferimento dei fondi accumulati in un'altra
forma di III Pilastro A (cfr. Laffely, loc. cit). In altre parole,
secondo la dottrina appena citata, i trasferimenti di fondi nel quadro del III
Pilastro A non soggiacciono all'imposizione.
In senso
analogo si è pure espressa la giurisprudenza del Canton Zurigo (ZStP
2000 p. 196).
Del
medesimo avviso è infine l'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr.
lettera del 7 febbraio 2001 a questa Camera), secondo cui è ammesso il
trasferimento di un avere di previdenza a un'altra forma riconosciuta di
previdenza nel quadro dell'art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. Questa norma
consente infatti il versamento
anticipato delle prestazioni di vecchiaia se il rapporto di previdenza è
sciolto poiché l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il
riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o
l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza.
- 4.1.
Nel caso
in esame il giudice ha interpellato l'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale dell'imposta federale diretta, Divisione banche e assicurazioni,
la quale, con lettera del 7 febbraio 2001, ha confermato che anche la nuova
polizza assicurativa __________ n. ..__________ della
compagnia d'assicurazioni __________, sulla quale è stato trasferito l'avere di
previdenza accumulato sulla polizza n. . della __________
__________, è una polizza del III Pilastro A.
In simili
condizioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della
decisione impugnata.
4.2.
Va
comunque da sé che, come rileva d'altronde l'Amministrazione federale delle
contribuzioni nella citata lettera del 7 febbraio 2001, l'importo trasferito a
titolo di premio unico da una polizza del III Pilastro A ad un'altra del
medesimo titolo non possa essere dedotto dall'imposta ordinaria sul reddito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 2 novembre 2000 e la notifica di
tassazione del 22 settembre 2000 da essa protetta sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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