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Numero d'incarto:
80.2000.200
Data decisione, Autorità:
05.01.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00200
Lugano
5 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2000
in materia di: IC 2000
presentato da:
- __________ __________, __________ __________,
- __________ __________,
entrambi rappresentati dall'avv. __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con petizione del 9 dicembre 1997, i signori __________
__________ e __________ __________ promuovevano un'azione di riduzione
ereditaria nei confronti della sorella __________ __________.
Il 16
giugno 2000, il Pretore di __________ -__________ proponeva alle parti una
transazione giudiziale, che prevedeva il trasferimento, a liquidazione di ogni
pretesa dipendente dalla successione fu __________ __________, di due immobili
(i mapp. N. __________ e __________ di __________) dalla signora __________
__________ ai signori __________ e __________ __________, oltre al versamento
di un importo di fr. 50'000. L'accordo veniva accettato dalle parti e, nel mese
di ottobre successivo, il giudice ordinava all'Ufficio dei registri di
iscrivere il trapasso di proprietà.
- Con decisione del 25 ottobre 2000, l'Ufficio di tassazione di
__________ notificava alla signora __________ __________ la tassazione
posticipata sulla sostanza, con riferimento al mapp. __________, per gli anni
dal 1981 al 1999, per un ammontare di fr. 11'232.
La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 ottobre 2000,
ritenendo ingiusto il prelevamento dell'imposta posticipata, trattandosi non di
una vendita immobiliare bensì di un trapasso successorio.
Il
reclamo veniva accolto con decisione del 3 novembre 2000, con cui l'autorità di
tassazione riconosceva che l'imposta posticipata non viene prelevata in caso di
liberalità in acconto della quota ereditaria e di successione ereditaria.
Con
scritto dello stesso giorno, l'Ufficio si rivolgeva pure ai cessionari del
fondo, chiedendo loro se continuassero ad usare l'immobile a scopo agricolo.
Essi rispondevano in data 15 novembre 2000, negando l'uso agricolo.
L'Ufficio
di tassazione notificava dunque loro, con decisione del 16 novembre 2000, la
tassazione posticipata, nella misura di fr. 11'232.
- I signori __________ e __________ impugnavano la suddetta
decisione, con reclamo del 21 novembre 2000, contestando la qualifica della
cessione di proprietà del mapp. N. __________ come divisione ereditaria.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 23 novembre 2000, nella quale
l'Ufficio di tassazione argomentava che i reclamanti e la signora __________
__________, nonché la loro madre, erano gli eredi del defunto __________
__________ e che, in seguito alla rinuncia all'uso agricolo del mapp. N.
__________ da parte dei primi due, si giustificava la tassazione posticipata.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e
__________ __________ postulano l'annullamento della tassazione in questione,
ribadendo che non vi è mai stata una comunione ereditaria fra essi e la sorella
__________, dal momento che proprietaria degli immobili è sempre stata quest'ultima.
-
5.1.
Secondo
l'art. 43 cpv. 1 LT, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale
possono chiedere all’autorità di tassazione di essere imposti per l’intera superficie
posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.- franchi il mq. I
fabbricati sono invece imposti per il valore di stima ufficiale.
Se
il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua
alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.- franchi il mq. o se
cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di
stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta
separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il
tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di
reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza
interessi, con l’aliquota dell’1 per mille (art. 43 cpv. 2 LT).
5.2.
L’imposizione
agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è
fondata su considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico
proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura
fossero sottoposti ad una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto
di finalità con le rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse
normative a tutela dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale
considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a
quelli di politica economica. Un fondato motivo per una disparità di
trattamento dei fondi agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò
solo fintantoché siano o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und
ergänzende Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).
5.3.
Nella
fattispecie, il mapp. N. __________ di __________ era considerato fondo utilizzato
a scopo agricolo fin da quando ne era proprietario il defunto __________
__________, padre dei ricorrenti e della signora __________ __________, che lo
ha poi ricevuto in donazione nel 1978. L'iscrizione dell'obbligo di rimborso
dell'imposta sulla sostanza risale infatti al 1967.
- Assodato dunque che
il mapp. N. __________ godeva della tassazione privilegiata, si tratta di
stabilire se siano stati adempiuti i presupposti per la tassazione posticipata
prevista per il caso dell'alienazione e della cessazione dell'uso agricolo.
6.1.
Secondo l'art. 43 cpv. 3,
le liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria,
non sono considerate come alienazione. In
questi casi l’imposta sulla sostanza è riscossa:
a) a
carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;
b) a
carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.
Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono
ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2.- franchi il mq., il
prelevamento posticipato dell’imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla
prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore
(art. 43 cpv. 4 LT).
6.2.
Le
suddette disposizioni costituiscono delle fattispecie di differimento
dell'imposizione posticipata della sostanza, che si sovrappongono, almeno
parzialmente, a quelle previste nell'ambito dell'imposta sugli utili
immobiliari, in considerazione del fatto che tali eccezioni perseguono lo
stesso scopo (Meuter,
op. cit. p. 14; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I,
tomo I, n. 13 all’art. 14 LAID, p. 222).
Di
conseguenza, in questi casi, l'acquirente dell'immobile (cioè, l'erede o il
donatario) che, mediante un'alienazione privilegiata, è diventato proprietario
di un fondo precedentemente tassato al valore di reddito, si assume in tal modo
l'onere fiscale latente e, quando dovesse vendere a sua volta, senza
beneficiare di un ulteriore motivo di differimento, si assumerà il pagamento dell'imposta
sulla sostanza del precedente proprietario.
6.3.
Il motivo
di differimento dell'art. 43 cpv. 3 LT si ritrova anche nell'ambito
dell'imposta sugli utili immobiliari.
Infatti,
l'art. 124 lett. a LT stabilisce che l'imposizione degli utili
immobiliari è differita in caso di trasferimento per successione, divisione
ereditaria, legato, donazione o altro contratto soggetto all'imposta di
successione o donazione. Si tratta di una formulazione volutamente ampia, che
mira ad includere non solo ogni trasferimento di proprietà per successione,
divisione ereditaria, legato, ma, ogni altro contatto soggetto all'imposta di
successione o donazione, conformemente agli articoli 141 ss. LT (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
118).
6.4.
Ora, è
immediatamente evidente che la cessione del mapp. N. __________ dalla signora
__________ __________ ai ricorrenti non è avvenuta né a titolo di successione
ereditaria né a titolo di divisione ereditaria. Si deve infatti ricordare che
la cedente era divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile in questione già
nel 1981, mediante donazione da parte del padre __________ __________.
Con il
trasferimento del 2000 ai fratelli, __________ __________ ha semplicemente
posto fine alla causa, promossa dai fratelli, i quali avevano chiesto la
ricostituzione della propria porzione legittima, lesa, a loro avviso, dalle
donazioni di cui ella aveva beneficiato. Non si può negare che tale
trasferimento costituisca una alienazione ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LT, né
d'altra parte si può sostenere che essa rientri nel novero delle eccezioni
all'imposizione posticipata, previste dall'art. 43 cpv. 3 e cpv. 4 LT.
6.5.
Come
giustamente osservano i ricorrenti, secondo la giurisprudenza, le liberalità
soggette a riduzione sono valide dal punto di vista del diritto delle
obbligazioni, avendo una causa valida (DTF 110 II 234 consid. 7d).
L'azione di riduzione è considerata infatti un'azione formatrice ("Gestaltungsklage") a cui può
essere legata un'azione di prestazione ("Leistungsklage"), di natura personale (DTF 110 II 232 consid. 7c). Gli eredi
riservatari non sono tenuti a promuovere una tale azione, ma possono
rinunciarvi (DTF 115 II 211).
Sostenere
allora che fra i ricorrenti e la sorella sia stata sciolta una comunione ereditaria,
quando invece vi è stato il trasferimento di un immobile mediante accordo
giudiziale nell'ambito di un'azione di riduzione, pare francamente
inaccettabile.
6.6.
Questa
Camera ha d'altronde già avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie analoga,
con sentenza (CDT n. 143 del 16 marzo 1981) poi confermata dal Tribunale
federale (STF n. P 1199/81 dell'8 maggio 1984).
Anche in
quel caso, vi era stata la cessione di fondi mediante transazione giudiziale,
in seguito alla promozione di un'azione ereditaria. L'autorità fiscale aveva
ritenuto adempiuti i presupposti per il prelevamento dell'imposta posticipata
ed aveva notificato la relativa decisione al cedente dei fondi. Alle contestazioni
di quest'ultimo, che pretendeva che l'imposta fosse posta a carico dei nuovi
proprietari, la Camera oppose la considerazione secondo cui la consegna dei
fondi era avvenuta in luogo del pagamento ("datio in solutum", "Erfüllungsstatt") della pretesa di conguaglio. Essendo stato il cedente proprietario
per lunghi anni dei fondi in questione ed avendo pertanto approfittato
dell'agevolazione, la Camera ritenne conforme ai principi della giustizia fiscale
che fosse lui a pagare l'imposta posticipata. Essa osservò altresì che, se il
ricorrente non avesse dato i fondi al posto del pagamento del conguaglio,
avrebbe dovuto pagare un importo sicuramente rilevante e forse, per
effettuarlo, avrebbe dovuto alienare il terreno, pagando comunque l'imposta in
discussione. La Camera di diritto tributario negò poi chiaramente che l'accordo
potesse essere equiparato a un atto divisionale fra discendenti: "i due
fondi vennero ceduti in luogo del pagamento di un conguaglio a un gruppo di
coeredi e non furono restituiti alla massa, per poi venir attribuiti di nuovo
tra i membri della comunione ereditaria" (CDT citata, consid. D, p.
4).
6.7.
Ne
consegue, in modo del tutto evidente, che la decisione impugnata deve essere
annullata, siccome in contrasto con l'art. 43 LT.
Come
risulta dalle argomentazioni che precedono, con il trasferimento del mapp. N.
__________ di __________ dalla signora __________ __________ ai ricorrenti, è
stata posta in essere un'alienazione ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LT, mentre
non sono chiaramente stati adempiuti i presupposti per il differimento dell'imposizione
ex art. 43 cpv. 3 o cpv. 4 LT. Così come, sia rilevato incidentalmente,
non sono adempiuti i presupposti per il differimento dell'imposta sugli utili
immobiliari, di cui all'art. 125 lett. a LT.
- Il
ricorso è pertanto accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali ed ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 novembre 2000 e la tassazione
posticipata del 15 novembre 2000 sono annullate.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un'indennità di fr. 800.--, a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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