-
che i
coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, sono
proprietari di una casa a __________;
-
che,
nella tassazione IC/IFD 1997/98, notificata ai contribuenti con decisione del
20 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ commisurava
il valore locativo della casa in questione in fr. 9'100 in media annua, pari al
6.5% del valore di stima ufficiale;
-
che i
contribuenti contestavano tale valutazione, con reclamo del 15 gennaio 2000,
argomentando che la casa di __________ sarebbe abitabile solo nella stagione estiva,
essendo priva di riscaldamento e dotata di un impianto elettrico obsoleto;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 novembre
2000, argomentando che l'intensità dell'uso dell'abitazione sarebbe irrilevante
ai fini del calcolo del valore locativo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
ripropongono la contestazione in merito al calcolo del valore locativo,
chiedendo il sopralluogo di un perito;
-
che, in
data 27 febbraio 2001, questo Giudice ha incaricato il perito del Dipartimento
delle istituzioni di procedere ad un sopralluogo e di redigere un rapporto
concernente il valore locativo dell'immobile in discussione;
-
che il
rapporto del perito è pervenuto alla Camera di diritto tributario il 13 marzo
2001 ed è stato intimato ai ricorrenti lo stesso giorno;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, per
l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da
parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito
un valore locativo;
-
che la
legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione
il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria,
ma, secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla
pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente;
-
che
un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per
locali oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità
di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione
(Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, § 22
N 433 e 434, pag. 280);
-
che, in
altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile,
possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT
n. 4 dell'11 febbraio 1992 in re L.P.; CDT n. 177 del 27 agosto 1993 in
re H. B.), mentre impedimenti di natura soggettiva non consentono invece di
fare astrazione dall'imposizione del valore locativo;
-
che
questa Camera ha, per esempio, ammesso una riduzione del valore locativo, per
un rustico senza riscaldamento e non allacciato alla rete fognaria, che può essere
abitato solo nei mesi estivi (CDT n. ..__________
del 17 settembre 1998 in re F.);
-
che la
perizia ordinata da questa Camera ha consentito di chiarire la tipologia della
casa di __________ e le sue effettive condizioni di abitabilità: la proprietà è
ubicata nel vecchio nucleo del comune, addossata ad altre costruzioni, e si
compone di un piano cantina, piano terra e primo piano;
-
che le
condizioni di conservazione sono state definite precarie ed, anzi, al limite dell'abitabilità:
costruzione vetusta e priva di qualsiasi comfort, solette in legno, forza a
sole tre fasi, senza riscaldamento, accesso alle camere da una balconata
esterna, un unico piccolo bagno-WC;
-
che, come
espressamente richiesto dal giudice delegato, il perito ha pure preso posizione
sulla questione se la casa sia abitabile tutto l'anno, escludendo tale ipotesi
ed affermando che dal lontano 1945 essa non è più abitata nel periodo
invernale;
-
che
queste considerazioni consentono a questa Camera di ridurre considerevolmente
il valore locativo attribuito dall'UT alla proprietà immobiliare di __________;
-
che lo
stesso perito propone un valore locativo di fr. 600 per i tre mesi estivi, proposta
cui questo Giudice ritiene di poter aderire, poiché essa tiene conto delle
ridotte possibilità di locazione dell'immobile.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 novembre 2000 è riformata nel senso
che il valore locativo della proprietà immobiliare di __________ è ridotto da
fr. 9'100 a fr. 1'800 all'anno e la deduzione per spese di manutenzione è a sua
volta ridotta da fr. 2'275 a fr. 450.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).