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Numero d'incarto:
80.2000.184
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00184
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2000
in materia di: revisione IC 97
presentato da:
__________ __________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
A seguito
di un infortunio della circolazione, avvenuto l’11 settembre 1994, il
__________ __________ __________ era costretto a cessare l’attività professionale.
Tra i
diversi indennizzi assicurativi ricevuti, vi è il versamento di un’indennità
globale di fr. 535'000.- da parte dell’__________ Assicurazioni, che era stato
concordato con il patrocinatore del __________ __________, avv. __________
__________.
1.2.
Esaminando
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 l’Ufficio di tassazione chiedeva spiegazioni
al contribuente dell’aumento di capitale che si era verificato tra il 1°
gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998.
Il 5
aprile 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al __________ __________
un’imposta annua intera per il 1997 sulle prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza, secondo gli articoli 38 LIFD e 38 LT, in cui definiva il
capitale imponibile derivante dall’indennità dell’__________ assicurazioni in
fr. 485'000.-.
1.3.
Il 17
maggio 2000 l’__________ assicurazioni inviava alla fiduciaria __________
__________, Consulenza tributaria, __________, che assisteva il __________
__________, uno scritto in cui precisava le singole voci di cui si componeva
l’indennità globale di fr. 550'000.-.
Il 15
giugno successivo __________ __________ chiedeva la revisione dell’imposta
annua intera per il 1997, argomentando che dal conteggio ricevuto
dall’__________ assicurazioni si evince che la liquidazione è composta da una
parte che rientra sotto la fattispecie “perdita di guadagno” e quindi imponibile
e da una parte inerente i danni permanenti.
1.4.
Il 27
giugno 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva la domanda di revisione, rilevando
che l’istante non ha invocato né un fatto nuovo rilevante, né un nuovo mezzo di
prova decisivo che non avrebbe potuto far valere tempestivamente nell’ambito
della procedura ordinaria.
- Il
24 luglio 2000 __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di tassazione,
rilevando tra l’altro che il ritardo nella richiesta dei dati all’__________
con conseguente contestazione della tassazione sarebbe dovuto alla carente
motivazione della notifica di tassazione, dalla quale non emergeva alcun
elemento inidoneo a permettere la motivazione del reclamo.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 19 ottobre 2000.
- 3.1.
Sia in
materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
3.2.
Entrambe
le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid.
3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;
34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea
1986, n. 43, p. 265, IVc; Häsler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121
s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea
1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,
p. 1111; Richner/Frei/
Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
3.3.
La revisione è quindi esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo
rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i
rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui
il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp.
450-451).
Dal
destinatario della decisione si deve esigere, in altre parole, che si preoccupi
in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli elementi necessari a
tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des
Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, in: Gauch
(a cura di), L’image de l’homme en droit – Mélanges publiés par la faculté de
droit à l’occasion du centenaire de l’Université de Fribourg, Friburgo 1990, p.
109).
Deve
infatti essere ribadito che anche la LIFD, come già la LT del 1976 e la successiva
del 1994 hanno codificato la regola secondo cui la revisione è esclusa quando
il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
- 4.1.
Nel caso in esame, il contribuente, richiesto dall’Ufficio di tassazione
di documentare il consistente aumento di capitale durante il periodo fiscale
1997-98, ha prodotto al fisco per il tramite della __________ ,
consulenza tributaria e aziendale, __________ fotocopia dell’accordo,
sottoscritto per il tramite del suo legale di allora in data 24 aprile 1997,
con l’ assicurazioni per il versamento di un’indennità globale unica
e definitiva per ogni pretesa passata presente e futura in relazione ai danni
materiali e lesioni corporali di fr. 535'000.- (di cui 50'000.- già versati a
titolo di acconto).
L’Ufficio
di tassazione non ha quindi fatto altro che trarre le conclusioni da detto accordo,
prodotto per altro senza riserve di sorta. Nulla avrebbe per altro impedito al
ricorrente, soprattutto quando si avvale, come in concreto, di un consulente
fiscale, come risulta dal fax 17 marzo 2000 di trasmissione dell’accordo
all’Ufficio di tassazione, di essere maggiormente esauriente e di produrre il
dettaglio del calcolo dell’indennità globale, che solo in un secondo tempo è
stato prodotto e che comunque non poteva non essere noto al legale che lo aveva
patrocinato nella vertenza civile contro l’__________ assicurazioni.
In ogni
caso, non appena ricevute le notifiche dell’imposta annua intera ex art. 38 LT
e ex art. 38 LIFD, il contribuente avrebbe senz’altro potuto e dovuto
contestare le notifiche producendo o tutt'al più riservandosi di produrre il
dettaglio dell’indennità.
Ciò che
egli ha fatto presentando la presente istanza, avrebbe già potuto e dovuto
farlo in sede di tassazione o quanto meno in sede di reclamo contro la
notificazione della tassazione annua e non attendere ad agire dopo la scadenza
del termine di reclamo di trenta giorni.
In altre
parole, l’asserita carenza di motivazione, provocata dal contribuente medesimo
e dal suo consulente, non era tale da non poter essere tempestivamente ravvisata
e da consentire di agire entro il termine di reclamo invece che soltanto oltre
due mesi dopo la notifica delle imposte annue intere in materia di IC e di IFD.
Non solo
in concreto non vi sono né fatti nuovi né nuovi mezzi di prova, che il contribuente
non avrebbe già potuto far valere nella procedura di tassazione risp. di reclamo,
ma nemmeno la decisione appare inficiata da un vizio procedurale tale da aver
impedito di agire tempestivamente mediante il rimedio ordinario del reclamo.
4.2.
Visto
l'esito del ricorso, diventa pertanto irrilevante l'esame di merito della
questione sollevata nell'istanza di revisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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