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Numero d'incarto:
80.2000.163
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00163
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ - __________,
rappr. da: Fiduciaria __________ __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 21
settembre 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ e
__________ __________, contribuenti limitatamente imponibili in Svizzera e in
Ticino, la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui esponeva loro un valore locativo
di fr. 60'000.- di media annua (in luogo di quello da loro dichiarato di fr.
38'365.-), stabilendo inoltre la sostanza imponibile all'estero, determinante
per ripartire la deduzione dei debiti e dei relativi interessi, in tre milioni
di franchi, e il reddito all'estero, necessario alla determinazione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito, in fr. 300'000.-;
-
che il
reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione del 14 agosto
2000;
-
che,
assistiti dalla Fiduciaria __________, i contribuenti presentavano tempestivo
ricorso, chiedendo lo stralcio del valore locativo poiché la villa sarebbe in
stato di completo abbandono, come pure la riduzione della sostanza e del
reddito imponibili all'estero;
-
che in
occasione del sopralluogo effettuato il 28 settembre 2000 si è potuto constatare
lo stato d'abbandono in cui versa la casa e si è quindi convenuto di effettuare
ulteriori accertamenti per meglio chiarire questo aspetto, stabilendo nel
contempo che il valore della sostanza all'estero sarebbe stato fissato il 2
milioni di franchi;
-
che
questa Camera ha interpellato d'ufficio la persona incaricata dai contribuenti
di mostrare la casa a eventuali interessati all'acquisto, la quale ha pure
confermato che da anni la villa è disabitata e priva di mobili e che il
Municipio di __________ è ripetutamente intervenuto sollecitando una migliore
manutenzione del giardino (taglio di rami, ecc.);
-
che, a
sua volta, la __________ __________ __________ __________ di __________ ha
confermato di ave ricevuto un mandato di vendita della proprietà di __________;
-
che le
prove raccolte dal giudice delegato sono state sottoposte alle parti;
-
che con
scritto del 23 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ , ha confermato
la propria adesione alla riduzione della valutazione della sostanza all'estero
a due milioni di franchi, proponendo invece di mantenere ancora per il periodo
in discussione l'imposizione del valore locativo in ragione di fr. 55'620.- di
media annua e di stralciarlo completamente solo a decorrere dal periodo
1999-2000;
-
che il
rappresentante dei ricorrenti, con lettera del 16 novembre 2000, ha contestato
la presa di posizione dell'Ufficio di tassazione, proponendo di accettare al
massimo un l'imposizione del valore locativo dichiarato di fr. 38'365.-,
prendendo nel contempo atto della rinuncia a imporlo a partire dal periodo
fiscale successivo;
-
che la
presa di posizione della Fiduciaria __________ è stata sottoposta dal giudice
all'Ufficio di tassazione di __________;
-
che, in
considerazione dell'incertezza regnante sulla data dalla quale la villa non
risulta più abitabile e del fatto che l'inabitabilità potrebbe risalire già al
1996, l'Ufficio di tassazione, su suggerimento del giudice, ha aderito alla
proposta dei ricorrenti di fissare il valore locativo per il periodo fiscale
1997-98 come a dichiarazione e, meglio, in fr. 38'365.- di media annua,
ritenuto che la sostanza all'estero viene stabilita in 2 milioni di franchi;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha nel contempo dichiarato di rinunciare
all'imposizione del valore locativo nel periodo fiscale 1999-2000, mantenendo
inalterata la valutazione in due milioni di franchi della sostanza all'estero;
-
che,
secondo questa Camera, l'accordo raggiunto dopo accurata indagine è conforme
sia alla situazione di fatto sia al diritto applicabile alla fattispecie;
-
che
pertanto la presente causa viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico i ricorsi che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi conformemente ai considerandi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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