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Numero d'incarto:
80.2000.162
Data decisione, Autorità:
30.01.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00162
Lugano
30 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano la deduzione dal reddito di un importo di fr. 83'760.- di
media annua in relazione alle spese di manutenzione effettuate nel corso del
1998 nella loro abitazione.
L'Ufficio
di tassazione nella notifica di tassazione del 15 maggio 2000 stabiliva la
deduzione, espungendo i costi di miglioria, in fr. 15'232.- di media annua.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato da __________ __________ il 6 giugno 2000, l'Ufficio di
tassazione elevava la deduzione a fr. 33'000.- di media annua, argomentando che
la deduzione veniva fissata in via valutativa nel 40% ca. della spesa globale
(cfr. decisione su reclamo del 14 agosto 2000).
- Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede che la deduzione delle
spese di manutenzione venga stabilita in una misura variante tra il 60 e il 70%
della spesa complessiva.
In
occasione dell'udienza del 19 ottobre 2000 il giudice delegato ha conferito
incarico al perito della Camera di esaminare i lavori eseguiti dal ricorrente
nella propria abitazione e di valutare l'importo dei lavori di miglioria.
- 3.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT 1994 di identico
tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982,
- 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977,
- 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22
febbraio 1983 in re A.D.R.).
3.2.
Nel 1978,
vigente il Decreto sull’imposta federale diretta (DIFD), l’AFC aveva emanato
una circolare concernente le misure fiscali che permettono di promuovere i risparmi
di energia (Circolare del 17 agosto 1978). Lo scopo era di favorire
un’interpretazione estensiva della nozione di spese di manutenzione, fino a
farvi rientrare costi che a rigore sarebbero qualificabili spese di miglioria.
Le
suddette agevolazioni si fondano ora su di un’apposita base legale: «il Dipartimento
federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al
risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati
alle spese di manutenzione» (art. 32 cpv. 2 seconda frase LIFD; cfr. anche
l’art. 32 cpv. 2 seconda frase LT, che rinvia espressamente alla disciplina
prevista dalla legge federale). Ai fini dell’applicazione dell’art. 32 LIFD, il
Consiglio federale ha precisato che per «investimenti destinati al risparmio di
energia e alla protezione dell’ambiente» si intendono le spese sostenute per
provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far
uso di energie rinnovabili, e che tali provvedimenti riguardano l’installazione
di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli
vecchi, in edifici esistenti (art. 5 Ordinanza concernente la deduzione dei
costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
del 24 agosto 1992); tuttavia, se tali provvedimenti sono sovvenzionati da
collettività pubbliche, il contribuente può avvalersi della deduzione soltanto
per la parte di spese che deve sopportare personalmente (art. 6 Ordinanza
cit.). Il Dipartimento federale delle finanze ha provveduto a sua volta a
precisare quali siano i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il
consumo di energia o a fare uso di energie rinnovabili, proponendo un elenco
esemplificativo, nel quale rientrano i provvedimenti per limitare la perdita di
energia dall’involucro dell’edificio, i provvedimenti per un’utilizzazione
razionale dell’energia degli impianti domestici, gli investimenti per analisi
di economia energetica, l’elaborazione di piani di ottimizzazione energetica,
gli investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di
energia elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie,
lavatrici, impianti di illuminazione, ecc., compresi nel valore dell’edificio
(art. 1 dell’Ordinanza concernente i provvedimenti per un’utilizzazione
razionale dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili, del 24 agosto
1992).
3.3.
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT).
3.3.1.
La
deduzione complessiva ammonta:
-
al
15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo,
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
-
al
25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato
in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
3.3.2.
Questa
agevolazione entra in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla
sostanza privata (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
Tale limitazione deriva in primo luogo dal fatto che l'accertamento dell'utile
aziendale imponibile e dei costi che gli si riferiscono avviene in base alla
contabilità aziendale. Pertanto si devono prendere in considerazione i costi di
manutenzione degli stabili, che risultano dalla contabilità del contribuente (Känzig,
op. cit., p. 663).
C'è però
un'altra ragione per cui non si concede la deduzione complessiva nel caso degli
immobili affittati o locati: una deduzione forfetaria non può essere concessa,
se conduce a lungo termine ad un risultato manifestamente inesatto. Ebbene, con
i contratti di locazione, il proprietario fa sopportare ai conduttori gran
parte dei costi di gestione, amministrazione e di parte dei costi di
amministrazione, sicché non vi è ragione di consentire al locatore di
beneficiare di una deduzione globale per spese che egli stesso finisce per non
doversi assumere. Tale principio, già sostenuto dalla giurisprudenza di diversi
cantoni, è stato adottato anche dal Tribunale federale in materia di imposta
federale diretta; tale limitazione vale anche nel caso in cui gli immobili
locati appartengano alla sostanza privata (ASA 63 p. 739 s.).
3.3.3.
Mentre in
materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi
e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri
immobili (art. 3 Ordinanza cit.), per l’IC invece il contribuente che sceglie,
o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della deduzione
delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo di almeno
dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.). La deduzione complessiva calcolata
dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione media che raggiunge
il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato; è per questa
ragione che si vuole impedire al proprietario di passare da un sistema di
deduzione all'altro, a seconda della convenienza (cfr. Känzig, op. cit.,
n. 173, p. 662 s.). Il Consiglio federale ha invece preferito riconoscere la
possibilità di cambiare sistema, nell’intento di consentire sempre al
proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi (Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 122 s.); la deduzione complessiva per l’IFD
è peraltro inferiore a quella per l’IC.
- A
seguito di infiltrazioni di acqua nella terrazza piana della casa, costruita a
cavallo tra il 1970 e il 1971, si erano prodotti danni di diversa natura agli
intonaci, ai soffitti in gesso, che in alcuni punti avevano persino ceduto e
persino anche ai pavimenti, che comunque presentavano tracce di un'usura
trentennale.
Il
ricorrente, di fronte alla necessità di ingenti lavori di manutenzione per
eliminare i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua dalla terrazza,
decideva di ampliare il locale pranzo-soggiorno a scapito della terrazza, che
veniva praticamente chiusa con vetrate conformi alle prescrizioni in materia di
risparmio energetico. Nel contempo, il ricorrente coglieva l'occasione, data
l'importanza dei lavori di riparazione, di effettuare o, meglio, di recuperare
quegli interventi di manutenzione che l'età dell'immobile rendevano necessari.
Questa
situazione del tutto particolare rende oltremodo difficile suddividere gli interventi
tra spese di miglioria e di risparmio energetico deducibili dal reddito e opere
di miglioria di rilievo unicamente nell'ambito dell'imposta sugli utili
immobiliari in caso di alienazione della proprietà. Nemmeno l'applicazione di
criteri rigidi consentirebbe di eliminare ogni margine d'apprezzamento e di
raggiungere una soluzione soddisfacente.
Il perito
della Camera, nel suo succinto rapporto redatto dopo un accurato sopralluogo,
propone di procedere in via valutativa e di determinare l'importo
approssimativo dei lavori di miglioria veri e propri, tenendo conto del fatto
che l'abitazione del ricorrente è stata edificata quasi trent'anni prima, tra
il 1970 e il 1971 e che quindi richiedeva o quanto meno rendeva opportuni non
trascurabili interventi di manutenzione.
Secondo
il perito, su un totale di costi di manutenzione e di miglioria per complessivi
fr. 165'000.-, le spese di miglioria vere e proprie, derivanti dall'ampliamento
del soggiorno e dal ridimensionamento della terrazza a seguito dei lavori resi
necessarie dalle infiltrazioni d'acqua, ammonta a ca. fr. 55/60'000.-.
Interpellato
dal giudice delegato, il perito ha inoltre precisato la difficoltà di evidenziare
eventuali aspetti di miglioria all’interno insiti in determinati lavori apparentemente
solo di manutenzione, tenendo anche conto, da un lato, dell’evoluzione degli
standard costruttivi, per cui finiture apparentemente superiori non superano
dal profilo qualitativo quelle precedenti, tecnologicamente meno evolute e,
dall’altro, che determinate migliorie volte al risparmio energetico sono
equiparate per ragioni di politica fiscale a delle spese di manutenzione.
La
Camera, alla luce di queste considerazioni, ritiene di poter quantificare equitativamente
l’ammontare delle migliorie insite nelle spese di manutenzione effettuate
nell’immobile vecchio di trent’anni in ragione di fr. 10/15'000.-.
Tutto ben
considerato il valore delle spese di manutenzione vere e proprie può essere
quantificato per equità in fr. 90'000.- e quello delle migliorie in fr.
75'000.-.
La
deduzione per spese di manutenzione deve quindi essere elevata in media annua
da fr. 33'000.- a fr. 45'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 2000 è riformata nel senso
che le spese di manutenzione deducibili sono elevate a fr. 45'000.- di media
annua.
§ Gli
atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emanazione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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