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Numero d'incarto:
80.2000.154
Data decisione, Autorità:
19.09.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00154
Lugano
19 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. . __________
-, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che __________
__________, proprietaria di una casa a __________, nella dichiarazione fiscale
1999/2000 esponeva un reddito della sostanza di fr. 11'194 (valore locativo) e
chiedeva la deduzione di sepse di manutenzione e gestione per complessivi fr.
4'122 nel 1997 e di fr. 74'142 nel 1998;
-
che,
notificandole la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 10 aprile 2000,
l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione delle spese in
questione nella misura di fr. 2'383 nel 1997 e di fr. 70'432 nel 1998, per una
media annua di fr. 36'407;
-
che la
contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 1° maggio
2000, lamentando la mancata deduzione di tutte le spese fatte valere;
-
che, con
decisione del 14 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
spiegando di avere negato la deduzione dei costi seguenti:
• riscaldamento,
acqua potabile, elettricità, canalizzazione e raccolta rifiuti, in quanto
destinazione di reddito e non spese di manutenzione;
• cura
del giardino, in quanto ininfluente ai fini del calcolo del valore locativo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta l'esclusione delle spese di manutenzione del giardino, argomentando
che quest'ultimo fa parte della casa ed il suo deterioramento si ripercuote
sulla redditività dell'abitazione;
-
che la
ricorrente invoca inoltre la sentenza del Tribunale di espropriazione, con cui
è stato stabilito il valore di stima dell'immobile di sua proprietà, per il
fatto che il calcolo su cui essa si fonda includerebbe anche il valore di stima
del terreno circostante la casa;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico
tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da
parte di terzi;
-
che sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982,
- 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977,
- 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983
in re A.D.R.);
-
che va
inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio
deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile
del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa,
senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in
deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato
aberrante (cfr. p. es. CDT n. ..__________ del 6
giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT
n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re
Mo., RTT 1972, p. 59 s.);
-
che anche
la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale
amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione
dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche
se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di
manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel
calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);
-
che,
nella fattispecie in esame, il valore locativo dell'immobile della ricorrente è
stato da lei calcolato applicando il coefficiente del 6,5% all'intero valore di
stima, comprensivo cioè anche del valore del terreno, e che tale calcolo è stato
ripreso anche dall'autorità fiscale;
-
che,
tuttavia, come già accennato, il valore locativo si calcola a partire dal
valore di stima dei fabbricati (cfr. anche Circolare n. 15 del 30 giugno
1999 della Divisione delle contribuzioni, par. 2.1., pag. 1);
-
che, di
conseguenza, il valore locativo dell'abitazione della ricorrente ammonta non a
fr. 11'194, bensì a fr. 6'825 (cioè al 6,5% di fr. 105'000, valore di stima
ufficiale del solo fabbricato);
-
che,
dovendosi riformare il valore locativo e quindi il reddito della sostanza, a
favore della ricorrente, appare pertanto giustificata la decisione
dell'autorità fiscale di negare la deduzione delle spese di manutenzione del
giardino.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 2000 è riformata nel senso
che il reddito dell'immobile è ridotto da fr. 11'194 a fr. 6'825 in media annua.
Per il resto, la decisione è confermata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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