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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.152
Data decisione, Autorità:
02.10.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00152
Lugano
2 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________
__________, di professione __________, dichiarava un reddito aziendale di fr.
20'000.- di media annua;
-
che
l'Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 25 ottobre 1999
esponeva invece al contribuente in via valutativa un reddito aziendale di fr.
40'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite
emergeva una disponibilità insufficiente per far fronte al costo della vita;
-
che con
reclamo del 23 novembre 1999 __________ __________ contestava il reddito
aziendale espostogli dall'Ufficio di tassazione, confermando quello da lui dichiarato
di fr. 20'000.-;
-
che con
decisione del 31 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione riduceva il reddito aziendale
a fr. 32'000.- di media annua, esponendo nella motivazione il calcolo del dispendio;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente la riduzione
del reddito aziendale a fr. 20'000.- di media annua, rilevando di condurre una
vita molto semplice e modesta e di vivere con i genitori;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in
occasione dell'udienza del 28 settembre 2000, dopo discussione, il giudice ha
proposto , tenuto conto del dispendio necessario per far fronte al costo della
vita, di definire il reddito aziendale in fr. 23'000.- di media annua e di
esporre un reddito d'altra fonte di fr. 5'000.- di media annua:
-
che
l'Ufficio di tassazione ha aderito seduta stante alla proposta e il
contribuente con scritto del 29 settembre 2000;
-
che in
occasione dell'udienza il patrocinatore del ricorrente ha spiegato che dal mese
di febbraio di quest'anno il ricorrente ha cominciato un'attività salariata
quale custode per conto dell'__________;
-
che
pertanto l'Ufficio di tassazione dovrà esaminare, quando verrà presentata la dichiarazione
d'imposta 2001-2002, se siano dati gli estremi e da quando della tassazione
intermedia per passaggio da un'attività indipendente a una dipendente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 luglio 2000 è riformata a' sensi
dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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