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Numero d'incarto:
80.2000.150
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00150
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai
giudici: Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2000
in materia di: revisione IC 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
21 dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC 1995-96, in cui veniva
esposto loro un reddito aziendale di fr. 44'181.- derivante da commercio professionale
d’immobili del 1994, segnatamente dalla vendita di due appartamenti di una
palazzina edificata dal contribuente medesimo, che svolge la professione di
architetto. Le deduzioni venivano fissate in fr. 1'038.-.
I
contribuenti presentavano reclamo contro la tassazione suddetta il 15 gennaio
1999.
Con
decisione del 22 novembre 1999, l'Ufficio tassazione di __________ evadeva il
reclamo a’sensi dei considerandi, confermando, da un lato, il reddito
imponibile e aumentando, dall’altro, le deduzioni a fr. 2'097.-.
- Il
15 dicembre 1999 i coniugi __________ si rivolgevano (in lingua tedesca)
all’Ufficio contribuzioni / Cassa comunale del Comune di __________, dal quale
avevano nel frattempo ricevuto le bollette d’imposta comunali per gli anni 1995
e 1996 con termine di pagamento il 25 dicembre 1999. Contestavano in sostanza
d’aver conseguito redditi imponibili in Ticino da commercio professionale
d’immobili negli anni di computo 1993 e 1994.
Il 21
dicembre 1999 la Cassa comunale di __________ rispondeva ai coniugi __________
che l’imposta comunale era stata emessa in base alla notifica cantonale
(N.d.R.: in realtà in base alla decisione su reclamo, come risulta
dall’ammontare dell’imposta cantonale sul reddito, sulla quale è stata
calcolata l’imposta comunale) e che una revisione dell’imposta comunque sarebbe
stata allestita unicamente a seguito della modifica della notifica cantonale.
Il 18
febbraio 2000 i coniugi __________ si rivolgevano all’Ufficio esazione e
condoni in __________ riproponendo le contestazioni già sollevate in sede di
reclamo il 15 gennaio 1999 e nuovamente il 15 dicembre 1999 all’Ufficio
contribuzioni / Cassa comunale del Comune di __________. Questo scritto veniva
trasmesso il 2 febbraio 2000 dall’Ufficio esazione e condoni all’Ufficio di
tassazione di __________ per competenza.
Il 14
marzo 2000 l’Ufficio di tassazione rispondeva che la decisione su reclamo era
stata intimata il 22 novembre 1999 per lettera raccomandata e che doveva essere
contestata con ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni.
Il 10
aprile 2000 i coniugi __________ si rivolgevano nuovamente all’Ufficio di
tassazione di __________, chiedendo di considerare lo scritto del 15 dicembre
1999 all'Ufficio contribuzioni del Comune di __________ come un reclamo
tempestivo.
L’intero
incarto veniva quindi trasmesso a questa Camera il 3 maggio successivo.
Invitati
dalla Cancelleria di questa Camera a tradurre in italiano il loro ricorso, i
contribuenti vi provvedevano entro il termine assegnato.
- Con
sentenza del 6 giugno 2000, questa Camera entrava nel merito del ricorso,
ritenendo che i contribuenti avessero manifestato in modo irrito la loro
volontà di ricorrere contro la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione
con la lettera, inviata al Comune di __________, Ufficio contribuzioni, il 15
dicembre 1999, dopo aver ricevuto le bollette comunali d'imposta emesse a
seguito della decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione.
Nel
merito, respingeva tuttavia il reclamo, facendo osservare come i ricorrenti non
si fossero premurati di spiegare per quali ragioni il valore d'investimento
determinato dall'Ufficio di tassazione nell'ambito dell'imposizione degli utili
immobiliari, e da loro accettato, non dovesse valere anche per la determinazione
del reddito conseguito nell'ambito del commercio professionale d'immobili
effettuato nel 1994.
- In data 11 agosto 2000, i contribuenti impugnavano la sentenza
della Camera di diritto tributario con ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale.
Il
ricorso veniva però dichiarato inammissibile, con sentenza del 25 settembre
2000, non avendo i ricorrenti versato l'importo richiesto loro dal Tribunale
federale a titolo di garanzia delle spese processuali presunte.
- Con
istanza del 29 agosto 2000 alla Camera di diritto tributario, i coniugi
__________ e __________ __________ -__________ hanno chiesto la revisione della
tassazione IC 1995/96.
Lamentano
la violazione di una norma di procedura essenziale da parte della Camera, che
ha fondato il calcolo dell'utile da commercio professionale di immobili su di
un resoconto dei costi di carattere provvisorio. Inoltre, la Camera di diritto
tributario avrebbe trascurato fatti essenziali, fra i quali, in particolar
modo, che la costruzione delle case vendute è avvenuta solo nel 1995. Infine,
sarebbe pure stato violato il diritto di essere sentiti.
- 5.1.
Gli
articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza
decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione
oggetto della domanda.
La
reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono
essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o
sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD).
5.2.
In
materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata
all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in
giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia
per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3,
p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.).
È infatti
principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex
a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale
si postula la revisione.
Anche per
l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere
presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito
cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non
sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità
competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39)
5.3.
La
decisione di cui è chiesta la revisione è la sentenza del 6 giugno 2000 di
questa Camera.
La Camera
di diritto tributario è quindi competente ad entrare nel merito dell'istanza di
revisione.
- 6.1.
Sia in
materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
6.2.
Come già
l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame
escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non
può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto
di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons.
3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5b; ASA 43 p. 251; 34 p.
152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des
Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID,
p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo
rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i
rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui
il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp.
450-451).
Il
Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per
iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione,
delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p.
391 = RDAF 55/1999 p. 440).
- 7.1.
Gli
istanti, come detto, avevano impugnato la tassazione 1995/96 con ricorso a
questa Camera, contestando genericamente di avere conseguito un reddito nel
Canton Ticino e argomentando in particolar modo di non avervi venduto alcun
immobile, ma di avere stipulato semplicemente dei contratti di appalto. A
comprova di queste affermazioni, rinviavano alla tassazione emessa
dall'autorità fiscale zurighese.
Le stesse
affermazioni erano già state sottoposte all'Ufficio di tassazione, con il
reclamo del 15 gennaio 1999, poi respinto.
Ora, i
contribuenti sostengono di avere effettivamente concluso dei contratti di
compravendita imponibili, ma pretendono di non averne tratto alcun utile,
essendo stati i costi di investimento superiori ai ricavi.
La Camera
avrebbe violato principi essenziali di procedura, non intraprendendo d'ufficio
gli accertamenti che avrebbero potuto condurre alla constatazione della perdita
subita.
7.2.
Come
detto, le censure sollevate con il ricorso – peraltro ai limiti della
ricevibilità in ordine – erano identiche a quelle già respinte dall'Ufficio di
tassazione. I ricorrenti non avevano cioè formulato il ricorso tenendo conto
delle spiegazioni fornite loro dall'Ufficio di tassazione, in merito alle
ragioni per cui l'utile era stato imposto nel periodo 1995/96 ed alle modalità
di calcolo dello stesso.
La
Camera, fatti veri e propri salti mortali per difendere la tesi della
ricevibilità del ricorso, si era quindi trovata di fronte a contestazioni molto
generiche e chiaramente contraddette non solo dai fatti noti e documentati ma
anche dalla motivazione della decisione su reclamo impugnata.
Quanto,
in particolare, alle spese di investimento, l'autorità fiscale si era fondata
sulla "Bauabrechnung"
del 30 giugno 1997, già servita da base di calcolo ai fini della tassazione
dell'imposta sugli utili immobiliari.
Alla luce
di queste circostanze, ci si domanda in quale modo l'operato dell'Ufficio di
tassazione, prima, e della Camera di diritto tributario, poi, possa essere
censurato. A maggior ragione ci si chiede se si tratti di contestazioni che non
potevano essere già fatte valere con il ricorso alla Camera di diritto
tributario.
7.3.
Deve
anzitutto essere rilevato che paiono del tutto fuori luogo le considerazioni
relative al fatto che il calcolo sarebbe stato effettuato senza tener conto
della circostanza che la costruzione del condominio è avvenuta in un momento
successivo a quello delle compravendite che sono oggetto delle tassazioni
impugnate.
È infatti
già stato rilevato che l'Ufficio di tassazione ha impiegato, per il proprio
calcolo, i dati contenuti in un conteggio prodotto dagli istanti stessi in data
30 giugno 1997, cioè ben tre anni dopo le alienazioni in discussione.
Non si
vede come si possa censurare un simile modo di procedere.
Nulla
impediva, d'altronde, ai ricorrenti di produrre ulteriore e più aggiornata
documentazione nella procedura di reclamo svoltasi nel corso del 1999.
7.4.
Va del
resto osservato che, nella pur lunga e circostanziata istanza di revisione ora
in esame, gli istanti si diffondono in considerazioni circa l'inattendibilità
dei dati contenuti nel conteggio in questione, definito "resoconto di
costruzione provvisorio", ma si guardano bene dall'indicare quale sarebbe
il resoconto "definitivo" da cui risulta in modo tanto evidente che
il calcolo dell'Ufficio di tassazione è infondato.
La loro
argomentazione, secondo la quale la Camera di diritto tributario avrebbe dovuto
"supporre" che i costi fossero almeno pari ai ricavi per il fatto che
i contribuenti avevano sostenuto di non avere conseguito alcun utile, si spinge
ad un tale livello di audacia da rasentare la temerarietà.
Né può
essere sufficiente, a dimostrare la perdita subita, il fatto che la contabilità
dell'architetto __________ indicasse fra i passivi i pagamenti ricevuti dalle
acquirenti.
In altre
parole, neppure con l'istanza di revisione i contribuenti dimostrano
l'inesattezza del calcolo, che la Camera di diritto tributario avrebbe, secondo
loro, dovuto accertare d'ufficio nell'ambito della procedura di ricorso.
7.5.
Comunque,
se anche si volesse immaginare che gli istanti abbiano prodotto documenti tali
da dimostrare l'infondatezza del calcolo effettuato dall'autorità fiscale, ciò
non configurerebbe tuttavia un motivo di revisione.
Vi si
opporrebbe infatti la già ricordata disposizione legale, che la revisione se
l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente
pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il
motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).
Va, a
tale riguardo, ricordato ancora una volta che gli istanti hanno interposto
ricorso alla Camera di diritto tributario, limitandosi a contestazioni molto
generiche e, apparentemente, contraddittorie. Non solo: una volta ricevuta la
sentenza della Camera di diritto tributario, hanno poi inoltrato un ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale, ma ne hanno provocato l'irricevibilità,
omettendo di versare la garanzia delle spese processuali.
Ebbene,
quando un contribuente non ha usato la diligenza che si poteva da lui
pretendere, contestando i pretesi errori della tassazione mediante reclamo o
ricorso, la giurisprudenza esclude la revisione anche se l'autorità fiscale
avrebbe dovuto meglio chiarire la fattispecie prima della tassazione (Tribunale
amministrativo del Canton Argovia, 23 giugno 1997, in StE 1998 B 97.11
n. 15).
Va
infatti tenuto presente che la revisione costituisce un rimedio giuridico di
carattere straordinario.
7.6.
Non si
possono infine condividere neppure le censure relative alla pretesa violazione
dell'art. 228 cpv. 3 LT, che prevede semplicemente che il ricorrente abbia il diritto di essere sentito.
Anzitutto,
l'interpretazione più verosimile di tale disposizione è che si tratti
semplicemente della riproposizione della norma della vecchia legge tributaria
del 1976, che, all'art. 177 cpv. 3, prevedeva "il diritto del reclamante
di essere udito sui motivi enunciati nel reclamo e sulle prove indicate, che
intende esibire personalmente". In senso analogo si esprimeva l'art. 102
cpv. 2 DIFD, secondo il quale "il reclamante che ne faccia richiesta ha il
diritto di motivare a voce le sue richieste e di presentare le sue prove".
Se
così fosse, è evidente che, non avendo i ricorrenti chiesto alla Camera di
essere convocati ad un'udienza, non possono ora lamentare una violazione di
tale diritto.
L'altra
possibile interpretazione è che l'art. 228 cpv. 3 LT si limiti a garantire,
nell'ambito della procedura di ricorso, il rispetto del diritto di essere
sentito, peraltro già previsto dall'art. 29 Cost. fed.. In tale eventualità, la
censura pare ancor più pretestuosa, perché da tale garanzia procedurale non
discende certamente il diritto di essere convocati personalmente.
Comunque,
anche in tale eventualità, nulla avrebbe impedito agli istanti di sollevare
tale censura con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
- L'istanza di revisione è conseguentemente respinta. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico degli istanti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
L'istanza
di revisione è respinta.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico degli istanti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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