AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.144
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00144
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2000
in materia di: recupero d'imposta,
interessi di ritardo e multa ai fini dell'imposta di donazione.
presentato da:
__________ __________ -__________ __________, I - __________,
rappr. da: __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ -__________ __________ era impiegata quale governante dal
__________. __________ __________. Dopo il decesso di quest'ultimo venivano
rintracciati documenti relativi agli importi da lui elargiti alla governante
sia sotto forma di retribuzione sia di prestiti nel corso degli anni dal 1990
al 1994, dai quali risultavano, oltre al versamento del salario, prestiti e
aiuti vari alla governante per quasi fr. 400'000.-.
1.2.
Il 18
novembre 1997 l’UCISD segnalava alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio
procedure speciali, che il __________. __________, la cui successione è stata liquidata
dall’Ufficio Fallimenti, non dichiarava i propri capitali, che negli anni ’90 ammontavano
a oltre mezzo milione di franchi e che sarebbero “scomparsi” in quanto donati
tra il 1990 e il 1992 alla governante, la quale avrebbe acquistato un immobile
a __________.
1.3.
Il 16
dicembre 1997 l’Ufficio procedure speciali notificava a __________ __________
-__________ __________ l’apertura di una procedura di recupero d’imposta e di
contravvenzione, invitandola a comprovare le donazioni degli importi ricevuti
dal __________. __________, come pure la destinazione data ai capitali
ricevuti.
Sentita
dall’Ufficio procedure speciali una prima volta il 13 aprile 1999, __________
__________ -__________ __________ asseriva d’aver rimborsato gli importi a più
riprese. Il 7 luglio successivo veniva sentito il patrocinatore
dell’interessata che ribadiva che gli importi ricevuti dal __________.
__________ erano stati interamente restituiti, presentando la documentazione
relativa a un sequestro e multa a carico del marito per l’esportazione in
Svizzera di una somma di 60 milioni di lire che doveva servire al rimborso
parziale dei prestiti.
Il 20
ottobre 1999 l’Ufficio procedure speciali stabiliva l’ammontare delle
liberalità effettuate dal __________. __________ alla sua governante in fr.
300'000.-; quantificava inoltre l’imposta da recuperare in fr. 107'925.-, la
multa in una volta l’ammontare dell’imposta sottratta e gli interessi di
ritardo in fr. 36'634.55
1.4.
Il
reclamo presentato da __________ __________ -__________ __________ veniva
respinto con decisione del 20 luglio 2000.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ __________,
assistita dalla Fiduciaria __________ di __________, chiede l’annullamento
dell’imposta di donazione. Rileva in sostanza che la ricostruzione degli
importi donati si basa su semplici annotazioni del defunto e che gli stessi
sono stati restituiti senza particolari formalità facendo capo a prestiti avuti
da amici, parenti e in parte addirittura con la stessa carta moneta in quanto
mai utilizzata.
Rileva
inoltre che le annotazioni del prof. Amerio non lasciano certo supporre un carattere
di donazione quanto piuttosto di prestito. Avverte inoltre che il __________.
__________ annotava tutti i rimborsi su un notes e procedeva al conguaglio allorché
il credito era pareggiato, con il rilascio di quietanza liberatoria (già agli
atti) ma senza tuttavia richiedere ricevuta data la stima e la fiducia.
2.2
Con
osservazioni del 2 ottobre 2000 la Divisione delle contribuzioni propone di respingere
il ricorso, ribadendo che il rimborso dei prestiti non è mai stato documentato,
segnatamente che la ricevuta rilasciata dal __________. __________ non indica
alcun importo. L’Autorità fiscale rileva inoltre che è del tutto inverosimile
che una persona dell’età e con la salute del __________. __________ possa aver
consumato dal 1992 al giorno del decesso una somma di oltre mezzo milione di
franchi. Fa altresì notare che il sequestro di ca. 60 milioni di lire da parte
della Finanza italiana al marito della ricorrente non prova alcunché. Fa infine
presente che se gli importi “prestati” dal prof. Amerio sono serviti per
acquisti immobiliari, dovrebbe risultare facile documentare altrimenti
l’avvenuto rimborso, presentando per es. le prove dell’accensione di altri
debiti nei confronti di istituti bancari o altri in sostituzione del precedente
finanziamento. In assenza di simili prove, la ricevuta senza indicazioni
d’importi renderebbe plausibile l’avvenuta consegna dei capitali alla
ricorrente senza richiesta di rimborso.
2.3.
In
occasione dell’udienza dell'8 novembre 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni.
Il
giudice delegato ha in seguito richiamato l'incarto relativo alle imposte di
successione dei defunti coniugi __________, come pure l'incarto dell'Ufficio
fallimenti relativo alla liquidazione dell'eredità giacente del defunto
__________. __________.
Il
giudice delegato il 15 marzo 2001 ha inoltre segnalato il caso al Ministero
pubblico, che con lettera del 26 giugno 2001 ha comunicato di non aprire alcun
procedimento vuoi per la prossimità della prescrizione di quasi tutti i reati
ipotizzabili, vuoi per le difficoltà probatorie (rogatorie) comunque di esito
incerto, vuoi per il disinteresse delle parti lese.
- 3.1.
Recupero d’imposta
3.1.1. L'autorità fiscale può ritornare su una propria
decisione cresciuta in giudicato soltanto a determinate condizioni, segnatamente
quando sono dati gli estremi del ricupero d'imposta, vale a dire quando fatti o
prove a lei sconosciute al momento della tassazione permettono di stabilire che
a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era
incompleta (cfr. art. 199 cpv. 1 LT 1976).
3.1.2. Analogamente,
per l’art. 236 cpv. 1 LT 1994, l’autorità fiscale procede al ricupero
dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di
prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è
stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta,
oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un
delitto contro l’autorità fiscale.
3.2. Sottrazione
3.2.1. Secondo
l’art. 203 cpv. 1 LT 1976, il contribuente che intenzionalmente o per
negligenza induce in errore l'Autorità fiscale sottraendosi alla imposizione o
dando luogo ad una tassazione definitiva insufficiente, è punito con la multa.
La multa
va fino a cinque volte l'imposta sottratta secondo la gravità della sottrazione
(art. 203 cpv. 2 LT 1976).
3.2.2. Per
l’art. 258 cpv. 1 LT 1994 il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza,
fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione
cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.
La multa
equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve,
può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al
triplo dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 2 LT).
3.2.3.
Alle
procedure penali che riguardano successioni apertesi e liberalità eseguite prima
dell’ entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del
diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più favorevole
al contribuente o all’ alienante (art. 320 LT 1994). Della norma sancisce
dunque espressamente il principio generale del diritto della lex mitior.
È
indubitabile che per quanto concerne il limite superiore della sanzione penale,
l’art. 258 cpv. 1 LT 1994 costituisca la legge più favorevole rispetto alla
precedente, segnatamente all’art. 203 cpv. 2 LT, che prevedeva una multa fino a
cinque volte l’importo dell’imposta sottratta, mentre con la nuova legge il
massimo è stato fissato ad una volta l’imposta sottratta, salvo che nei casi
gravi dove si può giungere fino a tre volte (art. 258 cpv. 2 LT).
Non così
in relazione al limite inferiore della multa: se infatti la nuova legge lo
fissa a un terzo dell'imposta sottratta, la vecchia non prevedeva un minimo,
per cui, almeno teoricamente, era possibile scendere al di sotto di un terzo.
Di tutto
si dirà in seguito, per quanto necessario.
3.3.
È infine
appena il caso di rilevare che in materia di imposta di donazione e successione
il termine di prescrizione del diritto di tassare è di dieci anni (cfr. art.
193 cpv. 2 LT 1994; art. 159 LT 1976), come pure quello per aprire una
procedura di recupero e sottrazione d’imposta (cfr. art. 237.1 e art. 267 cpv.
1 lett. c LT 1994; art. 201 cpv. 2 e 210 cpv. 1 lett. c LT 1976).
- 4.1.
A seguito
del decesso del prof. Amerio, su segnalazione dell'Ufficio cantonale imposte di
successione e donazione (UCISD), è emerso che tra il 1990 e il 1992 la ricorrente
ha ottenuto dal defunto __________. __________ __________ numerosi prestiti e
versamenti per un ammontare di almeno fr. 395'600.-, utilizzati per acquisti
immobiliari a __________, che asserisce d'aver rimborsato esibendo una dichiarazione
del 30 giugno 1992, in cui il creditore la liberava da ogni obbligo dando atto
dell'avvenuto rimborso.
Orbene,
la fattispecie in esame si potrebbe prestare a molte considerazioni e fors'anche
illazioni di varia natura, non appena si considerino alcune informazioni pervenute
all'autorità fiscale, segnatamente all'UCISD.
Tutto ciò
non è tuttavia di rilievo, non solo in assenza di prove più concrete, ma soprattutto
in assenza di una denuncia penale degli eredi interessati e in seguito all'esito,
invero scontato a distanza di troppi anni, della segnalazione che questa Camera,
una volta avuto conoscenza dell'intero incarto, ha fatto al Ministero pubblico,
di cui si è detto brevemente in narrativa.
4.2.
La
questione, dal profilo fiscale, è quindi unicamente quella di valutare la
portata della dichiarazione liberatoria rilasciata il 30 giugno 1992 dal
defunto __________. __________ alla ricorrente.
4.2.1.
Va quindi
ricordato, a questo proposito, che in applicazione analogica del principio
previsto dall'art. 8 CCS, nella procedura fiscale l'onere probatorio è
ripartito nel senso che all'autorità fiscale compete la prova dei fatti che
fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 28 all'art. 130
LIFD, p. 305 e giurisprudenza citata).
4.2.2.
La
dottrina più recente suggerisce di combinare la suddetta regola di ripartizione
dell'onere probatorio, fondata sul criterio della convenienza e denominata
teoria normativa ("Normentheorie"), con la teoria orientata alla
collaborazione ("mitwirkungs-orientierte Beweislastverteilung").
Secondo tale sintesi, dovrebbe essere posto a carico del contribuente l'onere
della prova anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole e in
violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel
chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, op. cit., p.
435).
Viene
quindi sottolineata l'importanza che ha la plausibilità della rappresentazione
dei fatti su cui si fonda l'applicazione del diritto. Non è cioè ammissibile
una qualsiasi rappresentazione dei fatti, fondata su una finzione, che non sia
almeno credibile, per il solo fatto che il contribuente ha rifiutato, in
violazione dei propri obblighi, la collaborazione possibile ed esigibile. Ogni
decisione sull'onere della prova costituisce infatti applicazione del diritto
ed un'applicazione del diritto fondata su un risultato fittizio dell'onere
probatorio, che non sia plausibile, sarebbe arbitraria. La conseguenza pratica
di tale principio è che, per esempio, una pretesa spesa, che sia incerta e che
non appaia plausibile, non deve essere riconosciuta, se il contribuente ha tralasciato
di collaborare; dall'altra parte, possono invece essere considerati esistenti
redditi non dichiarati ma plausibili, se il contribuente ha omesso di
collaborare. Ciò non comporta che sia legittimata dal profilo dogmatico una
"tassazione sulla verosimiglianza", ma solo che si decida a sfavore
del contribuente ogniqualvolta una fattispecie sia rimasta incerta ed il
contribuente abbia negato in modo illegittimo la propria collaborazione che era
possibile e che poteva essere pretesa (Schär, op. cit., p. 452).
4.3.
Certo,
nella dichiarazione del 30 giugno 1991, per altro redatta con grafia incerta,
si afferma che la ricorrente "avendo effettuato la restituzione integrale
del prestito" rimaneva "libera da ogni obbligo" nei confronti
del creditore.
Del
rimborso dell'ingente somma non v'è tuttavia traccia alcuna negli atti
dell'incarto. Basti pensare che al momento del decesso del prof. Amerio,
sopraggiunto il 16 gennaio 1997, non se ne è trovata traccia, al punto che la
successione è stata liquidata con la procedura dell'eredità giacente per
manifesta mancanza di attivi e non avendo il creditore anticipato le spese
richieste.
La
ricorrente, dal canto suo, non ha saputo produrre alcuna prova di una benché minima
movimentazione bancaria, che in qualche modo potesse suffragare che il rimborso
del prestito sia effettivamente avvenuto. L'unico documento prodotto riguarda
un sequestro di 36 milioni di Lire, da parte della finanza italiana, avvenuto
nel 1991. Ciò non prova tuttavia ancora da dove provenisse la somma e a chi
fosse destinata, né rende verosimile l'effettivo rimborso del prestito.
La
ricorrente si è in sostanza trincerata dietro un chiaro atteggiamento di non
collaborazione, quando le sarebbe stato facilmente possibile documentare la
destinazione dei prestiti ricevuti, che sarebbero serviti per un investimento
immobiliare in Italia, e il successivo rimborso a seguito del reperimento per
es. di fonti di finanziamento sostitutive o quant’altro.
Si deve
quindi concludere, per quanto precede, che la dichiarazione del 30 giugno 1992
equivale in realtà a una dichiarazione liberatoria di remissione di debito,
che, dal profilo fiscale, equivale a una donazione e, meglio, alla donazione
dell'importo del prestito.
In simili
condizioni, questa Camera non può far altro che confermare la decisione della
Divisione delle contribuzioni, la quale prudenzialmente ha stabilito l'importo
della donazione in fr. 300'000.-.
- 5.1.
Resta
pertanto da esaminare l'importo della multa.
La
Divisione delle contribuzioni ha inflitto alla ricorrente una multa pari a una
volta l'imposta sottratta. Tale importo corrisponde all'importo in casi
normali. In casi lievi si può scendere fino al un terzo e in casi gravi salire
fino a tre volte (cfr. art. 258 cpv. 2 LT 1994).
La
decisione dell'autorità fiscale può senz'altro essere condivisa. Nel caso in
esame non sono ravvisabili gli estremi della colpa grave che consentirebbero di
salire oltre l'importo normale della multa, pari a una volta l'imposta
sottratta. Non sono tuttavia nemmeno ravvisabili gli estremi della colpa lieve,
che consentirebbero di scendere al di sotto della norma.
Nell'ambito
della commisurazione della sanzione non vanno infatti dimenticati, da un lato,
l'ingente ammontare dei prestiti condonati mediante una dichiarazione di rimborso
generica e non suffragata dalla benché minima prova e, dall'altro, la posizione
di particolare fiducia nei confronti del defunto __________. __________.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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